CIGO dal 1° luglio: quali condizioni per poterla utilizzare?

CIGO dal 1° luglio: quali condizioni per poterla utilizzare?

Per la CIGO richiedibile dal 1° luglio, per poterla utilizzare i dipendenti devono avere smaltito tutte le ferie ed i permessi dell’anno precedente o anche i maturati al 30/06?

Dal primo luglio, per le aziende che applicano la CIGO, l’utilizzo di una integrazione salariale potrà avvenire secondo quanto ordinariamente stabilito dal D.L.vo n. 148/2015.

Per quanto riguarda il previo smaltimento delle ferie, questa indicazione è prevista dal decreto del Ministero del Lavoro e del MEF del 1° agosto 2014 e riguarda la CIG in deroga: “Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.”

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 19/2011 ha chiarito che “in caso di sospensione totale dell’attività lavorativa, ovvero nell’ipotesi di CIG a zero ore, … si può sostenere, …., che l’esercizio del diritto in questione, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra-annuali in corso di maturazione, possa essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.”

Detta interpretazione è stata ripresa dall’INPS, nella circolare n. 139/2016, posteriore alla riforma degli ammortizzatori sociali.

È utile in tal senso ricordare la definizione di CIGO:

“La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l’industria e l’edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.”

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Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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2 Commenti

  1. hesp81
    Agosto 10, 17:41

    Per quanto riguarda le ulteriori 13 settimane di integrazione salariale introdotte dall’art. 40‐bis DL 73/2021 richiedibili dal 1 Luglio 2021 dalle aziende che hanno esaurito le altre possibilità del decreto 148/2015, esse possono essere richieste solo dalle aziende che rientrano nel campo Cigs oppure dalla generalità delle aziende indipendentemente dall’inquadramento (es. aziende industriali sotto i 15 dipendenti che pagano solo il contributo CIGO)?

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