Si può usare la CIGO per i lavoratori bloccati a casa dall’allarme coronavirus?

Si può usare la CIGO per i lavoratori bloccati a casa dall’allarme coronavirus?

Siamo una grande azienda di Casalpusterlengo. È possibile utilizzare la Cassa integrazione (CIGO) per i lavoratori bloccati a casa dall’allarme del coronavirus?

Il Ministero assicura che è possibile concedere, ai lavoratori, la Cassa integrazione ordinaria (Cigo), in quanto si tratta di un evento di forza maggiore, improvviso ed imprevedibile, non imputabile al datore di lavoro, quindi un evento che rientra tra le casistiche di legge per richiedere l’ammortizzatore sociale.

Allo studio del mio Ministero ci sono ulteriori forme di tutela, che prevedono l’estensione degli ammortizzatori sociali, il rafforzamento del fondo di integrazione salariale e l’introduzione della cassa integrazione in deroga per le aziende con meno di 6 dipendenti.

Per maggiori informazioni riportiamo estratto dalla Circolare INPS n. 139 del 2016

[…] L’art. 8 del decreto n. 95442/16 raggruppa un insieme di fattispecie per le quali la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sono dovute dalla forza maggiore o ordine della pubblica autorità. Si tratta cioè di incendi, alluvioni, sismi, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità e sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori […]

[…] Nel caso di richiesta di CIGO da parte di aziende appaltatrici a seguito dell’esercizio del committente della facoltà contrattualmente prevista di far sospendere i lavori, è necessario fare una attenta disamina della specifica situazione. Infatti, molto spesso, nei contratti sono già previste clausole in base alle quali “il committente ha piena ed insindacabile facoltà di interrompere i lavori programmati per sopravvenute necessità o per eventi imprevisti”, ed inoltre, di regola, “tali interruzioni non danno diritto all’impresa appaltatrice di chiedere compensi o indennizzi”.

In siffatte ipotesi, quindi, in linea di massima la causale non è integrabile, in quanto la sospensione dell’attività lavorativa ha la caratteristica della prevedibilità, perché già contemplata nel capitolato di appalto e quindi connessa al rischio di impresa, risultando con ciò riconducibile ai rapporti intercorrenti tra le parti.

Tuttavia, potrebbero effettivamente verificarsi ipotesi in cui si rilevino di fatto circostanze del tutto imprevedibili, casi fortuiti o di forza maggiore, che inducono l’azienda committente ad ordinare la sospensione dei lavori, in quanto l’eccezionalità dell’evento, oltre ad escludere la prevedibilità, è tale da superare ogni connessione al rischio di impresa attribuibile alla ditta appaltatrice[…]

[…] La caratteristica di “evento oggettivamente non evitabile” (EONE) è riconosciuta a quelle fattispecie che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore[…]

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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