Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?

Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?

La durata della sostituzione è pari alla durata di assenza della lavoratrice sostituita, anche se quest’ultima usufruisce di periodi al di fuori della maternità (es. ferie). L’importante è che i periodi di assenza (maternità, ferie) sia consecutivi.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 495 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

Vedi tutti gli articoli di questo autore →

544 Commenti

  1. Andrea
    Febbraio 01, 16:40

    Egr. Dottore,

    se al termine del contratto in sostituzione maternità (fino al rientro…) la dipendente si mette in malattia, e dunque non c’è l’effettivo, posso comunque interrompere il contratto a termine??
    grazie mille

      • Roberto
        Febbraio 01, 21:22

        Se il contratto a termine stipulato con la sostituta prevede “sino all’effettivo rientro”, ritengo che non sia possibile la cessazione del rapporto. Le conviene contattare la sostituita e chiedere il rientro anche per solo un giorno.

          • Stella
            Gennaio 13, 14:17

            Gentile dottor camera,
            4 anni fa sono stata in maternità 5 mesi, al mio rientro è stata Assunta la sostistita con il mio stesso contratto e con la mia mansione.
            Ho contratto part time con orario 9/12 e 18/19, sono stata inquadrata come aiuto commessa, al rientro dalla maternità mi è stato dato verbalmente l’orario 9/13 e il mansionario di amministrazione.
            Ad oggi stanca per il carico di lavoro, e per la paga identica alla collega che mi ha sostituito, vi chiedo:
            È stato corretto non chiedermi la possibilità di un full time? È stato corerto non darmi la possibilità di una turnazione? È stato giusto affidarmi un mansionario con maggiori responsabilità ma con stipendio invariato?
            Nell’attesa si un vostro riscontro cordiali saluti
            C. Bruno

            • Roberto
              Gennaio 21, 11:50

              Il rientro dalla maternità deve comportare la riassegnazione alle medesime mansioni e orario avuto precedentemente. Una variazione delle mansioni e dell’orario di lavoro deve essere concordata tra le parti. Senta il suo sindacato di categoria per, eventualmente, avviare una vertenza.

  2. Alessandro
    Gennaio 27, 15:00

    Egr. Dott. Camera,

    in caso di cessazione del contratto di sostituzione di maternità con sgravio contributivo del 50% per rientro al lavoro della sostituita, è possibile fin dal giorno dopo stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore sostituto senza per questo far perdere all’azienda lo sgravio contributivo? ovviamente intendo la perdita dello sgravio contributivo per il periodo in cui ha sostituito la lavoratrice in maternità, non per il successivo contratto a tempo indeterminato. Mi chiedo, in sostanza, se non bisogna far passare un intervallo di almeno un giorno tra la fine di un contratto e l’inizio dell’altro.
    Grazie

    • Roberto
      Gennaio 29, 22:55

      No, non è necessario alcuna “vacanza” tra i 2 contratti per considerare “autentico” lo sgravio contributivo ricevuto durante il rapporto a termine per sostituzione.

        • Angelica
          Aprile 25, 09:39

          Contratto di sostituzione maternità.
          Io sostituta della dipendente mancante,quale paga oraria ho? Ho gli stessi permessi e ferie della dipendente?
          Ho le sue stesse mansioni?
          Grazie

          • Roberto
            Aprile 27, 08:16

            Tutto dipenderà dal livello previsto nel contratto di assunzione. Non è detto che le verranno assegnate le medesime mansioni della lavoratrice madre, in quanto la sostituzione potrebbe avvenire anche a “scorrimento”.

  3. annalisa
    Dicembre 20, 12:06

    buongiorno,
    ho questa casistica:

    lavoratrice A, assente per maternità, a cui scade il contratto a termine prima del rientro dalla maternità obbligatoria. tale lavoratrice non vuole proseguire il rapporto.

    lavoratrice B assunta in sostituzione della lavoratrice A, con agevolazione prevista ex art. 4 D.Lgs. 151/2001, fino alla data del termine del contratto della lavoratrice A.

    E’ possibile prorogare il contratto della lavoratrice B con una normale proroga senza agevolazione o è necessario effettuare un nuovo contratto a tempo determinato e di conseguenza rispettare lo stop and go previsto per la successione di contratti a termine?

    • Roberto
      Dicembre 20, 18:58

      L’utilizzo dell’agevolazione mi porta ad orientarmi sulla cessazione del rapporto per motivi sostitutivi e sulla riassunzione della lavoratrice B. In questo caso, qualora il Ccnl non preveda diversamente, è obbligatorio lo stop & go tra contratti.

      • annalisa
        Dicembre 21, 12:44

        Il CCNL (commercio) deroga dallo stop and go, ma solo per successione di contratti per sostituzione, quindi presumo che in caso di tipologie diverse di contratti, si debba rispettare lo stop and go.

        la ringrazio per la risposta.

        • Roberto
          Dicembre 21, 22:31

          Sì. Nel caso del Ccnl c’è una precisa precisione contrattuale che non attua la vacanza contrattuale per motivi sostitutivi. Negli altri casi, bisogna rispettare lo stop & go.

  4. valentina
    Dicembre 16, 20:33

    Buongiorno,
    Se il datore di lavoro al rientro della dipendente in congedo di maternià, decide di tenere anche chi la sostituiva, c’è bisogno di un interruzione prima della stipula del nuovo contratto? E se sì, di quanto tempo?
    Grazie.

    • Roberto
      Dicembre 19, 16:10

      Qualora sul contratto a tempo determinato non siano presenti agevolazioni di sorta, in considerazione della sostituzione di lavoratrice in maternità, ritengo che sia possibile una proroga senza alcun recesso.

      • Roberto
        Febbraio 28, 14:41

        Buongiorno Dr. Camera,
        in questo caso, visto che la prima assunzione a tempo determinato aveva una causale nella sostituzione di maternità, la proroga senza alcun recesso deve avere una motivazione, che non sarà più di tipo sostitutivo, ma di altra origine ovvero tecnico, produttiva o organizzativa? o può essere acausale?
        Grazie in anticipo

        • Roberto
          Febbraio 28, 17:24

          Non esiste più alcun obbligo di specificare la motivazione, sia per quanto riguarda l’assunzione a termine che per la sua proroga.

  5. Roberto
    Dicembre 13, 19:04

    Qualora nel contratto a termine è stato indicato: il rapporto scade al rientro della sig.ra …….. assente per maternità, ritengo che sia possibile la risoluzione anticipata del rapporto.

  6. Guido
    Dicembre 13, 14:39

    Buongiorno,
    nel caso in cui il lavoratore sostituito (assente causa maternità) dovesse rientrare anticipatamente prima della naturale scadenza dell’interdizione causa perdita del bambino è possibile licenziare il lavoratore sostituto prima della scadenza del termine e al rientro del sostituito? Premetto che il lavoratore sostituto era stato assunto attraverso l’instaurazione di un contratto a termine causale.
    Grazie mille

  7. Mario
    Ottobre 13, 08:38

    Salve mi serviva una informazione, in un contratto di sostituzione di maternità è previsto il limite delle 5 proroghe o si può prorogare anche più volte? Grazie

    • Roberto
      Ottobre 13, 10:27

      Durante il periodo di sostituzione di maternità, tutte le proroghe dovute ad uno slittamento del rientro della mamma non vengono considerate vere e proprie proroghe; anche perché sul contratto stipulato dovrebbe essere stato scritto che il contratto terminerà “al rientro della lavoratrice sostituita”.

      • Mario
        Ottobre 13, 11:20

        Innanzitutto grazie per la risposta e le voglio chiedere se non valgono come proroghe anche la sostituzione delle ferie miste con il concedo parentale. Nel caso in cui il contratto iniziale non riposta la scritta che il contratto terminerà “al rientro della lavoratrice sostituita” cosa potrebbe succedere?
        Grazie per sua disponibilità

        • Roberto
          Ottobre 13, 11:33

          Normalmente tutte le assenze successive della lavoratrice madre, rientrano nel contratto di sostituzione, indipendentemente dal fatto che non interessano la maternità (es. ferie o malattia); l’importante è che siano consecutive e senza il rientro della lavoratrice madre. Provi, in tal senso, a verificare la circolare n. 42/2002 del Ministero del Lavoro.

      • Sabry456
        Dicembre 08, 01:34

        In sede di colloquio per sostituzione di maternità mi hanno detto che il rientro della lavoratrice sarebbe stato a marzo 2022 per naturale fine dei cinque mesi. Vengo a scoprire che rientra invece che la cessazione naturale sarà il 9 gennaio 2022 nel frattempo assunta questo 22 novembre non sono affiancata da nessuno come addetta bollettazione e spedizioni e un po’ di tutto per inserirmi e cominciano i rimbrotti sul fatto che non faccio bolle velocemente etc etc. Sono in una situazione assurda in cui quotidianamente subisco vessazioni ,il rapporto non è chiaro perché appunto non di sa nulla sulla tizia in maternità e chiedono a me di dare le dimissioni. Avrei diritto alla naspi avendo lavorato 13 settimane nei 4 anni precedenti ma mi voglio nascondere che durante le vacanze di Natale rientreranno alcuni giorni per trovare unoretesto di licenziamento. Cosa devo fare?

  8. lorenza
    Aprile 01, 12:52

    Che cosa succede invece se la sostituta viene prorogata oltre la data di rientro della lavoratrice sostituita? Posto che non era in essere alcuno sgravio legato alla sostituzione e che le proroghe sono inferiori al n di 4, l’azienda può avere dei problemi?

    • Roberto
      Aprile 02, 14:45

      Ci sono alcuni contratti collettivi che prevedono questa possibilità proprio per dare l’opportunità a chi rientra di fare un “cambio di consegne”. Se non è previsto dal ccnl, è possibile comunque farlo, utilizzando la c.d. “prosecuzione di fatto”.

  9. Ordinariamente, l’assunzione a termine di un lavoratore in sostituzione è effettuata proprio al fine di coprire l’intero periodo di assenza. Se il datore ritiene di dover effettuare un periodo inferiore, il contratto a termine è ordinario; e se ciò non crea problemi per quanto attiene la motivazione, in quanto non più obbligatoria, sicuramente può creare qualche problema per quanto riguarda la/le proroga/ghe che dovranno essere sottratte dalle 5 a disposizione, cosa che non accade per le proroghe durante il contratto a termine in sostituzione effettuato senza un termine certo ma con la sola indicazione “fino al rientro della lavoratrice”.

    • lorenza
      Aprile 01, 14:03

      Che cosa succede invece se la sostituta viene prorogata oltre la data di rientro della lavoratrice sostituita? Posto che non era in essere alcuno sgravio legato alla sostituzione e che le proroghe sono inferiori al n di 4, l’azienda può avere dei problemi?

    • Enrico
      Ottobre 20, 15:25

      Buonasera,
      se nella lettera di assunzione viene specificato che il contratto è a termine in sostituzione della Sig.ra X, assente per maternità, e viene indicato un termine con data antecedente la fine del periodo di maternità previsto, perché non dovrebbe essere considerato come un contratto in sostituzione? Il datore di lavoro, per contenere i costi, potrebbe cercare di limitare la durata del contratto e valutare successivamente se prorogare o meno lo stesso.
      La ringrazio.

      • Roberto
        Ottobre 20, 16:38

        La motivazione potrebbe essere dovuta anche al fatto di non sforare il massimale di mesi complessivi con quel determinato lavoratore (36 mesi). Proprio per questo alcuni contratti in sostituzione possono indicare: “il contratto durerà fino al rientro di …. e comunque non oltre il ….”.

        • Enrico
          Ottobre 20, 17:34

          Nel ringraziarla, le chiedo quindi conferma che la causa della sostituzione non venga meno nel caso in cui la durata iniziale del contratto sia inferiore alla durata prevista della maternità.

          • Roberto
            Ottobre 20, 18:10

            E’ possibile che si preveda una durata inferiore. L’importante è che alla cessazione, non si proceda alla assunzione di altra persona per la medesima sostituzione.

      • Tommaso
        Ottobre 20, 21:46

        Buongiorno, volevo innanzitutto ringraziarla per la disponibilità e per la professionalità che mette a disposizione.
        Volevo chiederle un informazione.
        Io ho un contratto di lavoro di una sostituzione maternità (sul contratto c’è scritto nome e cognome della titolare, data inizio e data fine del contratto) nel quale c’è indicato il termine il 31 Ottobre. Ma la maternità rientrerà tra qualche mese.

        3 giorni fa ho avuto una frattura con una prognosi di 25gg ma per il momento mi sono messo in malattia per 10gg fino al 29 ottobre.

        Mi chiedevo nell’ipotesi che prendo tutti i 25gg di prognosi come malattia e andando oltre la data di scadenza del contratto…. Se l’azienda può non rinnovare il mio contratto di maternità e se lo può far continuare ad un altra persona ? Facendomi rimanere senza lavoro dopo che la mia malattia si esaurisce.
        Grazie e cordiali saluti.

        • Roberto
          Ottobre 21, 10:01

          Indipendentemente dall’apposizione di un termine sul contratto, la scadenza effettiva del suo rapporto di lavoro è legata al rientro della lavoratrice madre. Qualora l’azienda cessi il rapporto senza il rientro della lavoratrice o, addirittura, assuma un altro soggetto per la medesima sostituzione, ritengo che sia legittimo che Lei richieda spiegazioni all’azienda, anche con l’intervento di un sindacato o di un avvocato.

  10. Dal tenore della risposta sembra che il datore di lavoro sia obbligato a garantire alla sostituta una durata del rapporto di lavoro pari all’assenza della lavoratrice sostituita. A mio avviso sarebbe possibile per il datore di lavoro stipulare un contratto a termine per sostituire la lavoratrice assente per maternità anche per un periodo inferiore alla durata dell’assenza, purchè tale periodo sia specificato nel documento con cui si formalizza l’apposizione del termine anzichè indicare genericamente come termine il giorno precedente al rientro della lavoratrice sostituita. Mi sembra utile questa precisazione in quanto la domanda posta non è “fino a quando posso utilizzare le prestazioni della sostituta” bensì “quando posso lasciare a casa la sostituta”.

    • Jessy
      Agosto 17, 17:32

      Ho un dubbio riguardo l’apprendistato. Attualmente sono apprendista parrucchiera con un contratto di 3 anni di cui già un anno e mezzo conseguito. Se cambio lavoro come apprendista commessa nel settore igiene e cura della persona, posso continuare l’apprendistato oppure ricomincia da capo?

      • Roberto
        Agosto 18, 12:00

        Normalmente il Ccnl prevede una riduzione del contratto di apprendistato proporzionata ad eventuali precedenti rapporti di lavoro per la medesima qualifica.

      • Carla
        Maggio 16, 19:57

        Salve, un info avendo contratto staff leasing l’azienda può decidere in caso di maternità di interrompere la missione? E nel caso dovessero interromperla andando in disponibilità l’agenzia garantisce la maternità visto che il periodo di disponibilità per la agenzia dura solo 6 mesi? Grazie

Rispondi

Solo registrati possono commentare.