Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?
La durata della sostituzione è pari alla durata di assenza della lavoratrice sostituita, anche se quest’ultima usufruisce di periodi al di fuori della maternità (es. ferie). L’importante è che i periodi di assenza (maternità, ferie) sia consecutivi.
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199 Commenti
Barbara
febbraio 05, 17:48Buonasera,
volevo sapere se esiste contratto di prova per una eventuale assunzione come sostituzione maternità e se come dicono è possibile fare sempre come sostituizione maternità una assunzione retrodata di 15 giorni. grazie. Cordiali saluti
Violinista
gennaio 30, 22:49Buonasera Roberto, lavoro con contratto a tempo determinato per un’azienda del commercio che considera i suoi dipendenti precari come “usa e getta”. Mi spiego meglio, da anni non vengono fatti contratti a tempo indeterminato, i lavoratori andati in pensione vengono sempre rimpiazzati da precari e quando questi finiscono i mesi e i rinnovi a disposizione vengono mandati via e subito rimpiazzati da altri precari. A volte hanno anche superato il limite dei tempi determinati consentiti dalla legge sul totale del personale. Oggi mi è stato comunicato che il mio contratto insieme a quello di altre colleghe non verrà rinnovato perché ormai lavoriamo da 12 mesi per loro, quindi per evitare eventuali contenziosi dovuti alle causali ci mandano via per prendere altre persone al posto nostro. Oltre al diritto di precedenza, che eserciterò probabilmente invano visto che la politica aziendale è appunto “solo tempi determinati”, posso impugnare i miei vari contratti e chiedere l’assunzione stabile visto che questa azienda per eludere la legge sostituisce i lavoratori quando ormai questi hanno raggiunto il numero massimo divrinnovi/proroghe/mesi consentiti dalla legge?
Roberto
febbraio 04, 21:43Buonasera, da quello che capisco, l’azienda presso la quale lavora conosce bene i limiti previsti dalla legge per questa tipologia contrattuali e li sfrutta appieno. Lei può impugnare il suo contratto qualora abbia conoscenza che l’azienda abbia superato uno di questi limiti: più di 4 proroghe all’interno di tutti i suoi contratti a termine; superamento del massimale di durata previsto dal ccnl applicato dall’azienda, mancanza di causale qualora il contratto sia stato più di 12 mesi; in caso di rinnovo, mancato rispetto dello stop & go. In caso negativo, ritengo che non vi siano margini di impugnazione del contratto a termine. Sicuramente è il caso che Lei eserciti il suo diritto di precedenza e monitori eventuali assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con la sua qualifica per i prossimi 12 mesi.
emiliano
gennaio 19, 23:40sto lavorando in sostituzione di una maternita’ . il mio contratto e’ stato prorogato gia’ una seconda volta. al termine del contratto il datore di lavoro puo’ decidere di lasciarmi a casa anche se la collega che sostitruisco non dovesse rientrare dalla maternita’?
Roberto
gennaio 23, 14:16Ciò dipende dal fatto se il rapporto di lavoro, nella sua interessa, ha raggiunto la durata massima prevista dalla legge (24 mesi o quanto diversa previsto dal Ccnl).
Ilaria
gennaio 18, 11:15Buongiorno,
dovrei assumere un lavoratore a tempo determinato per 6 mesi presso l’azienda in cui ha avuto e concluso due rapporti a tempo determinato per sostituzione maternità di due lavoratrici differenti. Vorrei sapere se posso assumerlo seguendo poi le limitazioni temporali indicate nel Decreto Dignità. Io suppongo di si, ma non ne ho certezza.
Il dubbio sorge dal fatto che se il lavoratore avesse svolto un contratto a tempo determinato di 24 mesi poi non potrei assumerlo con contratto determinato in sostituzione maternità perché eluderei il temine fissato massimo e sarebbe un torno al lavoratore.
Grazie anticipatamente
Ilaria
Roberto
gennaio 21, 08:16Tutti i rapporti a tempo determinato ordinario, indipendentemente dal motivo di assunzione, sottostanno alla regola della durata massima complessiva, che è pari a 24 mesi o quanto diversamente previsto dal Ccnl applicato dall’azienda.
almu
gennaio 14, 14:06Salve vorrei un informazione, io ho lavorato con 3 proroghe con contratto determinato a sostituzione per maternità, adesso sono stato licenziato perchè non c’è più una motivazione, siccome la persona che sta in maternità sta tornando a lavoro. C’è modo di fare ricorso? c’è anche un’altra dipendente che è in aspettativa per motivi personali per un altro anno, però mi hanno detto che non possono mettere quella motivazione perchè su quella dipendente per motivi personali non si può fare contratto determinato a sostituzione. Aspetto notizie
grazie
Roberto
gennaio 14, 15:45Il contratto a tempo determinato in sostituzione presuppone la cessazione del rapporto di lavoro al rientro del lavoratore sostituito. Dalle informazioni che mi da, non vedo margini per un ricorso. Per quanto riguarda l’altra sostituzione, è l’azienda che evidenzia l’eventuale motivo e decide se sostituire il lavoratore assente con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
maria teresa
gennaio 08, 13:49Ho assunto una dipendente a tempo determinato in sostituzione per maternita’ con agevolazione del 50% dei contributi. Alla scadenza (07/01/2019) la sostituita si e’ dimessa, chiedo pertanto se a far data 08/01/2019 posso trasformare a tempo indeterminato la sostituta e usufruire dello sgravio Bonus Sud ?
Roberto
gennaio 14, 08:50Qualora il lavoratore abbia tutti gli altri requisiti previsti dal Decreto dell’ANPAL n. 2 del 2 gennaio 2018 e dalla circolare INPS n. 49 del 19 marzo 2018, ritengo che possa fruire dell’incentivo.
Grazia
gennaio 02, 15:44Buongiorno volevo un informazione, io stavo lavorando presso una multinazionale da settembre 2018 con prima scadenza di contratto ad ottobre e poi prorogata fino al 12 gennaio 2019 quando mi hanno assunto mi hanno detto che era una sostituzione malattia e il mio rinnovo di contratto andava di pari passo al certificato medico della sostituzione e nessuno poteva impedire il mio licenziamento se non il suo ritorno. Ora da oggi fino al 12 gennaio mi hanno mandato in ferie e mi hanno detto che non ci sarà il rinnovo però la malattia non è rientrata. Potevano licenziarmi comunque?
Roberto
gennaio 03, 11:24Probabilmente il certificato medico termina proprio il 12 gennaio e hanno richiesto la fruizione delle ferie, cui Lei ha diritto, prima della cessazione del contratto a termine.
Piero
dicembre 29, 00:26Salve.. vorrei un’informazione… io ho lavorato quasi 2 anni presso un’azienda da febbraio 2017 fino al 31 ottobre 2018 sono arrivato alla 6° proroga e poi mi hanno licenziato avendo un contratto a tempo determinato, avrebbero dovuto farmi fisso con contratto indeterminato.. ma non è potuto avvenire perchè l’azienda non naviga in buone acque detto da loro e giustificandosi cosi verbalmente.. quando poi ho visto che dopo essere stato mandato via io e altre persone al nostro posto hanno assunto altrettanti altri interinali, (e benomale l’azienda non andava bene come dicevano) ora visto che sono in mezzo ad una strada e cerco disperatamente lavoro ma non trovo nulla mi dice se ho qualche speranza nell’impugnare il mio licenziamento e farmi riassumere a tempo indeterminato visto che ho superato le 5 proroghe per legge? ho qualche speranza?
aspetto sue gentili risposte.. magari se mi da delle giuste delucidazioni grazie mille..
Roberto
gennaio 01, 18:46Purtroppo, da quello che mi dice, non vedo spazi per un ricorso contro la risoluzione del rapporto di lavoro. Trattandosi di un rapporto in somministrazione, è possibile arrivare ad un massimo di 6 proroghe per contratto. Inoltre, per i lavoratori somministrati non è previsto il diritto di precedenza nelle future assunzioni, come per i lavoratori assunti direttamente dall’azienda utilizzatrice.
Paolo Bottacin
novembre 19, 15:58Buongiorno dott. Camera, in caso di sostituzione di una lavoratrice in maternità con contratto part time (es. del 50%) è possibile che l’orario di lavoro del lavoratore assunto in sostituzione venga aumentato (ad es. per subentrate esigenze organizzative che avrebbero portato ad aumentare l’orario della lavoratrice sostituita, se questa fosse stata inservizio), o la percentuale di part time del personale sostituito va intesa come l’orario massimo ammissibile anche per il sostituto lungo tutto il periodo della sostituzione?
Grazie e cordiali saluti
Roberto
novembre 21, 21:28Ordinariamente la sostituzione deve essere fatta “alla pari”. Detto ciò, qualora l’aumento delle ore in capo alla sostituta venga giustificato dal fatto che vi è stato un aumento di produttività e che detto orario sarebbe stato richiesto anche alla sostituita per quel determinato periodo, non vedo problemi. In questo caso, ritengo che non possa essere richiesta l’agevolazione contributiva qualora l’azienda sia al di sotto dei 19 dipendenti.
Paolo Bottacin
novembre 26, 08:36Grazie mille per la risposta; in quest’ottica si può considerare aumento della produttività anche il caso in cui, per la sopravvenuta assenza di altro personale (non sostituito da nuove assunzioni a termine), la lavoratrice assunta venga incaricata di alcune delle loro mansioni, oltre a quelle della lavoratrice per sostituire la quale era stata assunta (sempre mansioni che avrebbe potuto svolgere anche la lavoratrice sostituita)?
Grazie ancora e buona giornata
sissipaz
novembre 13, 15:07Salve, sono stata assunta in sostituzione di maternità da marzo 2017. L’azienda ha usufruito delle agevolazioni inps. Al rientro della sostituta, mi hanno rinnovato nuovamente il contratto su cui purtroppo manca la causale “sostituzione di maternità”, ai sensi della vecchia normativa che permetteva ciò. Secondo lei posso impugnare il contratto per farlo convertire in indeterminato?
Roberto
novembre 13, 17:53La circolare 42/2002 prevedeva il cambio di causale durante il contratto a termine. La nuova circolare (17/2018) ha cambiato idea e prevede che la causale inizialmente prevista nel contratto debba poi essere ribadita anche nella successiva proroga. Detto questo, ritengo che in virtù della prima circolare, Lei non abbia margini per l’impugnazione.
pomaglo
novembre 07, 07:32Buongiorno io sono n oss presso un ipab con contratto a termine sono ormai alla fine dei 36 mesi ma volevo chiederle se è giusto che nel contratto non ho data di termine perché sostituisco una maternità ma nella busta paga c’è la data di scadenza 31 gennaio 2019 cosa significa? E in più se io alla fine dovessi farmi fare i conteggi e superassi i 36 mesi secondo lei potrei riuscire a farmi assumere a tempo indeterminato ? visto che lavoro li da sei anni passando due selezioni pubbliche e avendo x legge tutti i requisiti x essere stabilizzata grazie
Roberto
novembre 10, 17:04La data di scadenza di un contratto a termine per motivi sostitutivi è assunta indirettamente dalla realizzazione dell’evento: rientro della persona sostituita. Se in tutti i contratti a termine svolti con la sua azienda ha superato i 36 mesi, può fare ricorso per vedersi riconosciuto il rapporto a tempo indeterminato.
Francesco
ottobre 26, 18:05Buona sera
la sotituzione di una maternità in altre sede che comporta una trasferimento anche di residenza può configurarsi nelle comprovate ragioni tecnico -produttive -organizzative di cui all’rt, 2013 c.c.
La ringrazio
Roberto
ottobre 29, 16:18purtroppo non capito il suo quesito. La sostituzione deve avvenire nella stessa sede ove la sostituta presta la sua attività lavorativa e per il periodo di assenza.
MG Vercesi
ottobre 23, 18:24Buongiorno Dottore. Mi trovo a dover gestire la sostituzione di una lavoratrice che si assenterà per maternità a breve. La lavoratrice in argomento lavora a t.p. presso la ditta, che occupa anche un’altra lavoratrice p.t. a tempo indeterminato. Sarebbe intendimento trasformare il contratto attualmente part-time di quest’ultima in full time per la durata dell’assenza per maternità. Secondo Lei è fattibile una cosa in tal senso? Io procederei a effettuare la comunicazione al centro impiego comunicando la trasformazione a tempo pieno, indicando nelle note la cosa, farei una scrittura tra le parti per la trasformazione nella quale di evidenzia che tale situazione sarà valida fino al rientro al lavoro della partoriente e , al rientro di quest’ultima farei un’altra comunicazione al centro impiego per la trasformazione da t.p. a p.t. Secondo Lei è corretto? La ringrazio e La saluto cordialmente.
Roberto
ottobre 29, 09:59La trasformazione, a tempo determinato, del rapporto di lavoro da part-time a full-time può essere effettuata indipendentemente dal periodo di maternità dell’altra dipendente. La cosa migliore, a mio avviso, è strutturare un accordo di trasformazione a full-time del rapporto di lavoro per una durata corrispondente all’assenza della lavoratrice madre. Qualora vi sia una prosecuzione dell’assenza, le parti possono prorogare l’accordo per il tempo necessario.
In tutto ciò, l’importante è la condivisione della trasformazione con la lavoratrice in part-time.
Sereotta
settembre 25, 10:51Buongiorno,
è possibile effettuare l’avvio di una assunzione a termine per sostituire una lavoratrice in maternità, mantenendo le medesime attività e mansioni ma cambiando la sede di lavoro rispetto a quella presso cui è adibita la lavoratrice assente?
Roberto
ottobre 01, 09:19In linea di massima, la cosa è possibile avendo, comunque, verificato le seguenti cose:
1. che l’attività e le mansioni della sostituta sia la medesima dell’attività della sostituita
2. che nell’accordo venga precisata il cambio di sede motivato da esigenze aziendali ed avallato dalla sostituta
3. che il termine del rapporto sia legato all’evento del rientro.
Jacopo
agosto 28, 10:29Salve dott. Camera,
la mia domanda è: la sostituzione per la dipendente in maternità,senza poter usufruire di alcun sgravio per via della dimensione aziendale, copre tutti i periodi di assenza sia obbligatoria che facoltativa della dipendente.
Nel caso il periodo di facoltativa finisca il 27.02.19 la sostituta può essere mantenuta in servizio fino al compimento dell’anno del bimbo che avviene in maggio o il 28 febbraio la sostituta deve obbligatoriamente cessare?
in attesa din un suo gentile riscontro
la ringrazio
disinti saluti
Jacopo
Roberto
agosto 28, 11:34il rapporto a termine può continuare sino al rientro della lavoratrice anche se cambia la motivazione sostitutiva: da maternità obbligatoria a maternità facoltativa.
Marta
agosto 14, 17:59Gent.mo, ho un contratto di sostituzione maternità che mi hanno detto essere valido fino al rientro della partoriente.
Tuttavia, ho notato che sul cedlino paga è presente la dicitura “data scadenza a tempo deerminato: XXXXXX” che viene prorogata automaticamente di tre mesi in tre mesi, prossima scadenza a settembre.
Vorrei sapere se ho la possiblità di far sciogliere il contratto in tale data anche se la prtoriente non è rientrata , godendo omunque della disoccupazione. La ringrazio vivamente.
Roberto
agosto 20, 10:57Premettendo che dovrei leggere compiutamente ciò è specificato nel contratto stipulato tra le parti, ritengo che la proroga debba essere condivisa tra le parti e che non può essere unilaterale. Detto ciò, essendo un contratto a termine per sostituzione, in questi casi la data di termine è principalmente quella del rientro della sostituita e le proroghe sono solo un pro-forma per il rispetto delle comunicazioni istituzionali.
roberto
giugno 27, 11:54Dott. Camera buongiorno
sono a chiedere un suo parere in riferimento al quesito che le riporto qui sotto
un’azienda, sotto i 15 dipendenti, ha una dipendente in maternità (parto presunto 31/12/2018) che deve lasciare a casa in maternità anticipata (interdizione) dal 2/7/18. Quindi deve assumere una lavoratrice in sostituzione e vuole usufruire dello sgravio del 50%.
Nelle varie circolari INPS viene sempre riportato che è possibile usufruire dello sgravio fino al compimento dell’anno del nascituro (nel nostro caso 31/12/2019).
Chiedo: l’azienda può quindi usufruire dello sgravio contributivo INPS e inail del 50% anche per tutto il periodo di interdizione della maternità quindi fino a che non inizia il congedo obbligatorio (2 mesi prima del parto) e poi proseguire fino al compimento dell’anno del bambino (se naturalmente la dipendente in maternità resterà assente per congedo parentale).
La ringrazio per la sua attenzione
Roberto
giugno 28, 13:06Ritengo che la sua interpretazione sia corretta. Legga il messaggio 1382/2011 dell’Inps.
carmine
giugno 12, 10:45Buongiorno,
Le volevo chiedere se nella sostituzione maternità la sostituta può lavorare per meno ore o se vi è un obbligo nel mantenere lo stesso oraio.
Saluti
Carmine Parise
Roberto
giugno 15, 08:56Non esiste un obbligo della normativa in tal senso. Dovrebbe verificare se tale obbligo è previsto dal Ccnl applicato in azienda.
Nicole
maggio 22, 10:10Buongiorno Dott. Camera Roberto,
una Srl ha in forza una lavoratrice “X” da gennaio 2018 a tempo DETerminato con contratto scadente a metà luglio 2018.
La settimana scorsa l’azienda ha assunto un’ altra lavoratrice “Y” a tempo DETerminato fino al 31 luglio 2018.
Ora l’azienda ci comunica che una sua dipendente a tempo INDeterminato andrà in maternità (parto gemellare) e intende far usufruire dello sgravio Inps 50% in sostituzione di maternità la lavoratrice “X”.
Le chiedo gentilmente :
– Si deve interrompere il rapporto a tempo Determinato della lavoratrice X (con dimissioni telematiche della dipendente) e poi riassumerla in sostituzione di maternità con gli sgravi 50%? Se sì, con lo stacco dei 10/20 giorni ?
– O come ci si potrebbe comportare (facendo lo scorrimento della lavoratrice “X” a tempo determinato fino al rientro della lavoratrice in maternità ?)
La normativa dice che lo sgravio contributivo Inps del 50% spetta ai lavoratori assunti (nuove assunzioni???) con contratto a tempo determinato o temporaneo di lavoratori assenti in congedo di maternità, di paternità o parentale.
Ringraziando, porgo cordiali saluti
Nicole
Roberto
maggio 24, 17:39ritengo che sia il caso di cessare il primo rapporto con la lavoratrice X, in quanto la scadenza del contratto non è compatibile con il periodo di sostituzione in maternità e la relativa agevolazione.
Jacopo
marzo 06, 10:10Buongiorno Dott. Camera,
volevo chiederle due chiarimenti.
A – In un contratto di assunzione stipulato per sostituzione di maternità in cui viene specificato che l’assunzione a tempo determinato è appunto legata alla maternità della dipendente XXXXX, può essere anche specificata una data di termine precisa? Può essere una data di termine che però non combaci con l’effettivo rientro della sostituita, ma che ad esempio sia a 6 mesi dalla data di assunzione?
B – Nelle comunicazioni obbligatorie in questo caso al Coveneto, nel caso in cui si usi per l’assunzione la motivazione specifica dell'”assunzione a tempo det. per sostituzione” e si apponga il termine che teoricamente è solo fittizio, tale termine, che magari è stato inserito a 5/6 mesi dall’assunzione, può comunque essere usato per il recesso del contratto anche nel caso in cui la dipendente sostituita non è rientrata?
La ringrazio anticpatamente della risposta
Buona giornata
Roberto
aprile 16, 21:42Buongiorno,
ritengo che sia possibile inserire una data specifica e non la generica formulazione “fino al rientro di …”. Il problema attiene alle finalità di questa data, in quanto il motivo sostitutivo, oltre che ad inquadrare le motivazioni che portano l’azienda ad avviare un rapporto di lavoro a termine, fa sì a che quello specifico contratto sia esentato da una serie di limiti: percentuale massima, aliquota maggiorata, riduzione o azzeramento dello “stop&go” qualora sia previsto dalla contrattazione aziendale. Inoltre, può essere oggetto anche a decontribuzione parziale. Detto ciò, se da una verifica dovesse emergere un uso distorto della motivazione (“lo faccio solo per avere i vantaggi del motivo sostitutivo ma l’assunzione non è agganciata al nominativo indicato nel contratto quale sostituito”), potrei incorrere in sanzioni da parte dell’ispettorato e dell’inps (es. calcolo dell’assunzione nella percentuale massima con applicazione della sanzione in caso di sforamento).
Alberto
marzo 01, 18:49Salve dottore. Camera
Vorrei un chiarimento.
Un contratto per sostituzione della maternità inclusa la malattia. Una volta che la dipendente passa a congedo parentale è questo non viene specificato sulla carta superando il limite di 50 giorni è da intendersi a tempo indeterminato?
Anche perché mi è stato detto che verrà prorogato per le ferie e non stipulato un altro contratto.
Grazie
Barbara
gennaio 10, 22:06Salve dott. Camera, ho un quesito da porle.
Ho un contratto di lavoro a tempo determinato per sostituzione maternità che scade il 31 marzo 2018.
Nel caso in cui la collega decida di non rientrare a lavoro per quella data (gravidanza facoltativa, ferie..) e il mio datore di lavoro decida di prolungarmi il contratto, posso rifiutare e richiede comunque la disoccupazione.
Grazie mille per la risposta.
Sara
gennaio 10, 11:23Gentile dott. Camera, vorrei gentilmente esporle la mi situazione. Ho 21 anni e attualmente sono assunta con contratto di lavoro subordinato in sostituzione di una lavoratrice in maternità. Il rientro della mamma mi è stato comunicato da poco ed è previsto per marzo 2018. La lavoratrice madre rientrarà in forza con orario ridotto rispetto a quanto originariamente concordato, riducendo di due ore la sua giornata lavorativa ( senza specificare se queste sono da intendersi come ore di riposo giornaliero per allattamento in quanto il bambino avrà 6 mesi a marzo). Ad ogni modo la mia titolare, al termine del contratto di sostituzione, intende stipulare con me un nuovo contratto per supplire all’assenza della stessa lavoratrice e quindi per le medesime mansioni. L’intenzione del datore di lavoro sarebbe ovviamente un contratto il più economico possibile, quindi mi è già stata avanzata la possibilità di un tirocinio (io sono studentessa universitaria e so che il tirocinio deve essere curricolare, mentre il lavoro che sto ricoprendo non rientra nel mio ambito di studi) o apprendistato. È quindi possibile legalmente optare per queste tipologie contrattuali, considerando che le mansioni resterebbero le stesse eseguite durante i precedenti 8 mesi di sostituzione di maternità per la medesima dipendente?
Quale sarebbe la corretta tipologia contrattuale per questa situazione?
Al fine di tutelarmi il più possibile, la ringrazio anticipatamente e resto in attesa di sua cortese risposta.
Sara.
Laura
gennaio 09, 08:01Salve avrei una domanda.
Io ho un contrattoo sostituzione maternità scaduto a settembre 2017.
La signora che sostituisco non é rientrata cosi il mio contratto é stato prorogato x ben 3 volte.
La signora in maternità ha comunicato che ha preso altre aspettativa fini al 17 marzo 2018.
La mia attuale proroga termina il 12 gennaio 2018..quindi io vorrei rifiutare la proroga fino al 17 marzo..posso farlo? E potrei fare poi dopo la somanda x la naspi? O il mio rifiuto é visto come una volontaria dimessione?
Grazie
Sara
dicembre 19, 20:12Salve Dott.re
E’ possibile prorogare un contratto di sostituzione di maternità in contratto determinato???
Anche se la signora rientra in azienda. La proroga dello stesso contratto fa riferimento al periodo di assenza della lavoratrice congedo o malattia???? Secondo la Fornero art 4 co 1 il contratto cessa. Il datore di lavoro ed il lavoratore sono tenuti a stipulare un nuovo contratto????
Le spiego ho firmato 1 contratto oggetto: di carattere sostitutivo. Proroga contratto a termine.
Roberto Camera
dicembre 21, 10:51C’è una vecchia circolare del Ministero del Lavoro (n. 42/2002) che permette questa continuazione anche in caso di cambio di motivazione.
FIG
dicembre 16, 20:57Gent.mo Dott., avrei da porle un quesito in merito alla questione sostituzione maternità.
Ho sostituito una persona in maternità per 5 mesi. Mi sono resa conto che non c’è la data di scadenza. La signora rientra dalla maternità .Io ricevo un semplice foglio di proroga del contratto a tempo determinato 1 anno . Mi domando quale determinato se non ho firmato nessun contratto.? Come se continuassi la mia attività con lo stesso contratto precente . Altra domanda questo foglio ha un valore? Possono aggiungere a mia insaputa una postilla a loro favore??? Ovviamente se continuo la mia attività con lo stesso contratto l’azienda riceve delle agevolazioni fiscali al 50%.
Roberto Camera
dicembre 21, 10:50Al rientro delle maternità termina il contratto e lo sgravio contributivo. Se le hanno prorogato il contratto, è stato fatto modificando anche il motivo dell’assunzione che non è più per sostituzione.
Silvia
novembre 09, 12:27Buongiorno,
ho un contratto a tempo determinato stipulato ” per sostituzione della sig.ra …………, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro” e nel quale viene specificato che “il rapporto si intenderà risolto al venir meno della ragione di carattere sostitutivo in relazione alla quale lo stesso è stato stipulato”.
La dipendente da me sostituita sta per finire la maternità e presumibilmente si metterà in ferie senza rientrare al lavoro neanche per un’ora.
In questo caso il contratto cesserà automaticamente alla fine della maternità per il venir meno del carattere sostitutivo o sarà prorogato, visto che la persona sostituita è ancora assente, seppur per ferie e non più per maternità ? Inoltre, se l’azienda decidesse di chiudere il contratto al termine della maternità, e questo risultasse non possibile, potrei ottenere la conversione in contratto a tempo indeterminato ?
Grazie
Silvia
Roberto Camera
gennaio 03, 16:38Dipende dall’azienda. Questa può prorogare (termine atecnico) il suo rapporto di lavoro sino al rientro effettivo della lavoratrice. Non è previsto, in questo caso, la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.
manuela
ottobre 20, 18:43Gent.mo Dott., avrei da porle un quesito in merito alla questione sostituzione maternità.
Abbiamo assunto un dipendente per sostituzione maternità sig.ra X a dicembre 2016 e prorogato nel frattempo per tre volte. Ora siamo prossimi alla scadenza e la maternità obbligatoria terminerà il 16/12/17 (senza contare l’astensione fino al 7° mese del bimbo); non vorremmo continuare a tenere il dipendente “sostituto” perché non si è dimostrato valido nel tempo : possiamo far cessare naturalmente il contratto o siamo obbligati a proseguire il rapporto fino al rientro della sig.ra X ?
Grazie anticipatamente per la risposta
Alessio
ottobre 16, 20:53Salve
Vorrei sapere se è possibile da parte del datore di lavoro interrompere anzitempo un contratto di assunzione in sostituzione maternità.
Grazie mille
Giada
ottobre 14, 09:53Scusi rettifico il post precedente: con una data di scadenza presunta che risale a circa 10 mesi prima
Giada
ottobre 14, 09:09Buongiorno Dott. Camera
nel caso un lavoratore sia stato assunto per sostituzione malattia con un contratto a tempo determinato senza una data di scadenza ma correlato al rientro della persona sostituita, nel momento in cui quest’ultima non rientri (motivo licenziamento o pensionamento), il lavoratore in sostituzione può essere licenziato con una decadenza del contratto o si è obbligati a rinnovarlo?
Grazie
emidio
ottobre 13, 19:11buonasera,
Le volevo chiedere se il beneficio della riduzione contributiva per la sostituzione di una lavoratrice autonoma in maternità può essere usufruito fino al compimento di un anno di età del bambino anche nel caso la stessa rientri al lavoro?
Silvia
ottobre 06, 10:56Buongiorno Dott. Camera
se le è possibile vorrei gentilmente sapere se in caso di assunzione in sostituzione
per maternità per fruire dello sgravio contributivo deve per forza esserci coincidenza di orario di lavoro tra
dipendente sostituito e sostituto.
Grazie mille
TERESA
settembre 19, 16:15Buonasera Roberto,
una lavoratrice con contratto a tempo indeterminato aveva rassegnato le dimissioni per motivi personali ed a distanza di un anno si ripresenta in azienda per essere riassunta. Avrebbe i requisiti per procedere ad un apprendistato a suo avviso l’azienda potrà riassumerla con apprendistato? Anche perchè la posizione che ricoprirebbe non è la stessa del primo rapporto di lavoro…
Grazie mille
Roberto
settembre 19, 12:28Ritengo che più di un rinnovo, si tratti di una proroga. In questo caso, non potrà ricevere le indennità di fine rapporto.
Franco
settembre 15, 09:27Buongiorno, nel caso in cui io abbia un contratto di sostituzione maternità con scadenza 30/09 e successivo immediato rinnovo di contratto dal 01/10 fino al 30/12, ho diritto a ricevere già con la busta paga di agosto i ratei di tredicesima ed il tfr?
Grazie
Matteo
settembre 08, 10:53Buongiorno dott. Camera, ho un contratto di lavoro nel settore pubblico per una sostituzione maternità, la persona che sostituisco ha attaccato alla maternità due settimane di ferie ma mi è stato detto che in quelle due settimane di ferie io non posso sostituirla malgrado nel mio contratto ci sia scritto ” …fino al rientro della titolare o alla fruizione da parte della stessa delle ferie…”. Secondo l’amministrazione pubblica la sostituzione si interrompe nel momento in cui le ferie iniziano, secondo me invece la sostituzione dovrebbe continuare per tutte le due settimane di ferie che la persona ha preso. Vorrei da Lei un parere al riguardo. La ringrazio.
Roberto
settembre 15, 17:54Sono d’accordo con Lei. Se nel contratto non viene precisata la motivazione della sostituzione (maternità), ma la mera indicazione “fino al rientro di…”, ritengo che il contratto possa essere prorogato anche oltre il periodo di maternità e comunque sino al rientro materiale della sostituita.
Gloria
agosto 31, 11:57Buongiorno,
attualmente ho un contratto per sostituzione maternità con una data precisa come termine.
Nell’ipotesi che trovassi un altro lavoro prima che la collega in maternità rientri, posso dimettermi dando il preavviso previsto dal contratto?
Quali rischi corro? Ci sono vincoli? Il datore di lavoro come risarcimento cosa si trattiene dalla mia busta paga?
La ringrazio anticipatamente,
Cordialmente
G.
Roberto
settembre 01, 13:18generalmente il contratto si prolunga sino al rientro della sostituita. Detto ciò, ritengo che alla scadenza possa procedere alla cessazione del rapporto. Qualora Le dovesse essere richiesto un risarcimento, questo dovrebbe essere rapportato al preavviso contrattualmente previsto.
Giulia
agosto 20, 15:52Buongiorno, sono stata assunta da un’azienda per una sostituzione maternità. Ora l’intenzione è quella di propormi un contratto al rientro delle mie ferie accumulate. La qualifica con la quale hanno intenzione di assumermi è addetta vendite di quarto livello (attualmente sono al 5). Nel mese di ottobre però conseguirò l’abilitazione Statale di ottico che equivale ad un terzo livello. Il passaggio di grado però l’azienda non vuole riconoscerlo se non dopo il primo anno dal conseguimento. Posso appellarmi a quale articolo? Inoltre, dopo aver effettuato 6 mesi di sostituzione per maternità è automatico e sempre valido il riconoscimento dello stesso livello della collega sostituita(io 5 livello/la mamma ha un 3)?
Grazie
Giulia
Roberto
agosto 20, 18:50Per quanto riguarda il riconoscimento del livello, bisogna leggere il Ccnl di riferimento per capire se l’azienda è obbligata a riconoscere l’abilitazione di ottico quale requisito per il 3° livello.
Per quanto riguarda, invece, il riconoscimento del livello della sostituita, ciò non è possibile in quanto il comma 5, dell’art. 2103 c.c., non riconosce l’assegnazione a mansioni superiori ove le medesime abbiano avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio.
barbara
luglio 26, 16:21Buonasera,
sto effettuando una sostituzione di maternità con contratto a tempo determinato.
Sembra che, pur volendo, non sia possibile farmi restare una volta che la persona in maternità torni perché la legge vieta di stipulare una forma contrattuale diversa (lettera di incarico, collaborazione occasionale) che sia “inferiore” al contratto che regolava questo rapporto.
Me lo conferma?
Grazie
Barbara
Roberto
luglio 27, 14:57Non esiste una norma di legge che vieta ciò; sicuramente non è opportuno per l’azienda stipulare un contratto autonomo in vece di un contratto subordinato, soprattutto quando le attività da svolgere sono le medesime effettuate con il precedente contratto, e con esse anche le direttive ed il relativo potere gerarchico.
Nulla vieta che l’azienda costituisca un nuovo contratto a termine.
Vittoria
luglio 26, 16:17Gentile dott. Camera,
sto lavorando per una ONG con un contratto di sostituzione maternità. La persona che sostituisco rientrerà a metà settembre. Il CCNL che viene applicato è quello del commercio. Mi è stato detto, per altro senza alcuna comunicazione ufficiale da parte di HR, che legalmente non è possibile prevedere un altro tipo di contratto per me una volta che sarà rientrata la persona che sostituisco, né presso la stessa unità né in altro dipartimento. Me lo conferma? Considerando che non ho compiuto 29 anni, non c’è possibilità neanche che venga fatto un contratto di apprendistato?
Grazie in anticipo,
Cordiali saluti
Roberto
luglio 27, 14:59E’ una valutazione aziendale. Nei limiti previsti dal CCNL applicato, l’azienda può rinnovare il suo contratto a termine o stipularne uno in apprendistato.
Gigi
luglio 26, 15:42Buongiorno dott. Camera,
sono un dipendente di un azienda con contratto a tempo determinato in scadenza il 1° settembre.
Alla scadenza di questo contratto mi hanno già detto che mi faranno un contratto in sostituzione di maternità, in quanto la mia collega andrà in maternità per almeno 5 mesi. Non conosco questo tipo do contratto e vorrei arrivare preparato onde evitare sorprese, per cui avrei delle domande alle quali spero possa darmi risposte:
1) essendo appunto un contratto di “sostituzione”, l’azienda è obbligata a propormi lo stesso livello (e quindi la stessa retribuzione, salvo scatti di anzianità) della collega che sostituirò? E se dovesse propormi un livello inferiore?
2) esiste un periodo di preavviso per comunicare che in tale data la sostituita rientra a lavoro? Non vorrei ci fosse il rischio che un giorno mi presento in ufficio con lei che rientra e mi chiudono la porta in faccia…
3) nei contratti in sostituzione di maternità che preavviso devo dare all’azienda qualora decidessi di licenziarmi?
4) se il contratto dovesse prevedere come clausola di fine rapporto una data mensile (esempio il 1° febbraio 2018), l’azienda può proporre una proroga qualora la sostituita non rientri a lavoro? se si, quante proroghe può chiedere? Alla scadenza può proporre un contratto determinato (o indeterminato) senza lo stop&go?
La ringrazio anticipatamente per l’aiuto
Roberto
luglio 27, 15:281. non è obbligatorio un “cambio alla pari”. è possibile anche la c.d. sostituzione “a cascata ” e cioè Lei va a sostituire una dipendente con un livello più basso che a sua volta andrà a sostituire la mamma.
2. purtroppo no. diciamo che la mamma nei 15 giorni precedenti il rientro dovrebbe comunicare un eventuale prosecuzione della maternità.
3. provi a vedere se ciò è previsto dal CCNL di riferimento dell’azienda; in caso contrario, la giurisprudenza a ripreso il preavviso dei tempi indeterminati (anche in questo caso previsti dal CCNL).
4. quante proroghe abbisognano.
4bis. dipende da quello che prevede il CCNL di riferimento. Ordinariamente esiste lo “stop&go”.
silvia
luglio 20, 10:56Salve Dott. Camera, mi sono rivolta a diversi sindacalisti e consulenti del lavoro , ma nessuno riesce a darmi certezze sulla mia condizione , spero che lei possa aiutarmi.
Le spiego brevemente la storia..io e una mia collega siamo state assunte a gennaio 2015 (per sostituzione maternità)da un’agenzia interinale, con contratto in somministrazione per un’azienda informatica.
Sul contratto non viene specificato che sostituisco una maternità , vedo solo che vi è riportata questa dicitura CASI PARTICOLARI DI RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
(per sostituzione di lavoratori assenti, con utilizzo di lavoratori “svantaggiati”, etc.)
L’agenzia ci ha fatto 6 proroghe , l’ultima delle quali scadeva il 30 Giugno 2017. Esattamente l’ultimo giorno ci è arrivato (sempre dalla stessa agenzia interinale) un nuovo contratto da firmare , valido fino a settembre 2017.
Era possibile are una cosa del genere? Io pensavo che il tetto massimo fosse di 6 proroghe in seguito alle quali o venivo assunta a tempo indeterminato o venivo lasciata definitivamente a casa.
Cosa devo aspettarmi per i prossimi mesi?
Considerando anche l’ultima collega in maternità rientrerà il 1 Settembre?
Grazie e cordiali saluti
Roberto
luglio 20, 15:39Da quello che capisco, il 30 giugno ha firmato un nuovo contratto di lavoro, quindi non si tratta di una proroga ma di un rinnovo. Ciò comporta la possibilità, da parte dell’agenzia, di utilizzare il lavoratore per un ulteriore periodo e per altre 6 proroghe. Nel nuovo contratto, credo, è stato previsto il termine della maternità e l’eventuale affiancamento della neo mamma che rientrerà ad inizio settembre.
Silvia
luglio 23, 11:40In realtà no… è esattamente identico al vecchio contratto. Nulla di diverso, nessuna precisazione in più.
Io pensavo che dopo 6 proroghe la stessa agenzia non potesse più tenermi! Quindi lei crede che a livello legale abbiano fatto una cosa corretta? Purtroppo sono circondata da sindacati che mi dicono esattamente l’opposto, ma io non credo abbiano ragione e non voglio rischiare il posto di lavoro per portare avanti una crociata inutile
Roberto
luglio 24, 18:46Il superamento delle 6 proroghe, previste dalla contrattazione collettiva, può far aprire un contenzioso con l’agenzia di somministrazione. Qualora abbia delle perplessità in merito, non esiti ad andare presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (ispettore di turno).
Manuela
luglio 06, 11:36Buongiorno Dr Camera
una ditta con più di 20 dipendenti ( che non ha quindi diritto allo sgravio per sostituzione maternita’) vorrebbe assumere una dipendente a 34 ore per sostiuire una dipendente assente ptime 20 ore con la stessa mansione.
E’ possibile o devono avere lo stesso orario?
grazie mille
Roberto
luglio 06, 22:47Indipendentemente dal fatto che sul nuovo contratto a termine non vi sono agevolazioni contributive, rimane il fatto che a detto contratto non si applicano alcune limitazioni presenti nei contratti a termine ordinari (1,4% di maggiorazione contributiva, esenzione dalla percentuale massima di TD, ecc.). In considerazione di ciò, ritengo che sia più corretto imputare l’assunzione a termine ad un ordinario tempo determinato e non ad un contratto a termine in sostituzione.
Viola
luglio 03, 14:42Egregio Dott. Camera,
Al momento ho un contratto di sostituzione maternità. Qualora trovassi un contratto più lungo e volessi dimettertmi, quanto dovrei dare di preavviso?
Grazie, Viola
Roberto
luglio 03, 18:26Deve verificare la durata del preavviso dal Ccnl di riferimento.
Marianna
giugno 30, 17:18Buonasera,
ho un’azienda con 11 dipendenti, e attualmente una ragazza è in maternità fino a ottobre.
La ragazza presa in sostituzione, sospetto sia rimasta incinta (anche se per il momento non mi ha detto nulla);
cosa può comportare questo per me e per lei? Nel caso dovrei prendere una nuova sostituta fino al rientro della lavoratrice a tempo indeterminato? Si possono accavallare 2 maternità nello stesso ruolo?
Grazie anticipatamente della risposta
Roberto
luglio 03, 18:29Sì, potrà provvedere ad assumere un’altra lavoratrice fino al rientro della lavoratrice a tempo indeterminato. La sostituzione sarà sempre una e fa riferimento a questa lavoratrice e non alla sostituta.
TERESA
giugno 27, 16:50Buonasera Roberto, in caso di anzianità di servizio di due anni ed a seguito di licenziamento potrò chiedere anche più di due mensilità? La legge prevede una mensilità ogni anno di anzianità di servizio con un minimo di uno ed un massimo di sei.
Grazie mille
Roberto
giugno 27, 17:27dal quesito devo ritenere che l’azienda si trova in tutela obbligatoria non crescente (no jobs act). In questo caso, l’importo dell’accordo conciliativo dipende dalla valutazione delle parti e può, teoricamente, superare le 2 mensilità, sempre nel limite delle 6.
TERESA
giugno 29, 10:04In jobs act; assunzione post marzo 2015.
Grazie
Roberto
giugno 29, 18:51allora stiamo parlando di offerta conciliativa: nel caso specifico l’offerta può essere di sole 2 mensilità (2 anni di servizio). Richiesta più alte possono essere fatte ma al di fuori dell’offerta conciliativa.
Roberto
giugno 21, 14:031. La sig.ra A. deve provvedere alle proprie dimissioni attraverso la procedura telematica.
2. La sig.ra Monica deve cessare il rapporto alle dimissioni di A.
3. A mio avviso, no. Veda la circolare n. 42/2002 del Ministero del Lavoro (paragrafo o pagina 8 se non ricordo male).
Manuela
giugno 20, 12:42Buongiorno Dr. Camera
le scrivo in merito a un tempo determinato per sostituzione maternità e successivo congedo straordinario per figlia disabile.
La Sig.ra Monica è stata assunta in sostituzione di maternità e successivo congedo straordinario della Sig.ra Antonietta.
Purtroppo a 11 mesi la bambina è deceduta e la sig.ra A. è al momento assente dal lavoro (non ha più ferie) e l’azienda sta attendendo le sue dimissioni, in quanto ha comunicato che non rientrerà. In questo caso la dipendente deve comunque andare in DTL per le dimissioni anche se la bambina è deceduta?
La Sig.ra assunta in sostituzione deve cessare il suo rapporto di lavoro in concomitanza con le dimissioni?
In azienda c’è un’altra dipendente assente per ferie post maternità fino ad ottobre e la ditta vorrebbe tenere in forza la Sig,ra Monica, in questo caso deve cessare un rapporto e iniziarne un’altro o è possibile fare una variazione della motivazione del carattere sostitutivo?
La ringrazio anticipatamente e le porgo cordiali saluti.
cristina
giugno 15, 10:11Gent.le Dott. Camera,
una lavoratrice vuole fruire del congedo parentale residuo a sua disposizione. Ha già usufruito di 3 mesi ed 1 settimana. Il figlio, attualmente, ha 4 anni. Se assumiamo una persona in sostituzione della lavoratrice assente per maternità facoltativa, non abbiamo diritto ai benefici contributivi considerando che trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio? La ringrazio anticipatamente per il Suo riscontro
Roberto
giugno 16, 13:03ritengo che l’azienda non abbia diritto ai benefici.
Giulia
giugno 10, 12:36Buongiorno,
Sono stata assunta per una sostituzione maternità sino al rientro della collega X. Essendo arrivata a febbraio i colleghi avevano già distribuito il planning delle ferie. Da regolamento aziendale, il numero di dipendenti che possono essere in ferie è 1 per volta. Posso in qualche modo richiedere di cumulare 3 giorni di riposo per usufruirne nel periodo estivo?
GIULIA M.
giugno 01, 13:45buongiorno Dott. Camera, ditta artigiana sotto i 15 dipendenti deve assumere dipendente in sostituzione di maternità. La ditta attualmente sta subendo un evidente calo di commesse quindi non è in grado di prevedere se ci sarà effettivamete lavoro per la sostituta per tutto il periodo di sostituzione della dipendente in maternità. Possiamo porcedere con un’assunzione a termine e poi eventualmente riprendere la lavoratrice accedendo agli sgravi contributivi al rientro dalla chiusura dell’azienda per ferie? il contratto applicato è quello Tessile Moda che prevede un periodo di prova di 5 settimane, la ditta nel caso in cui non dovesse trovare idonea la sostituta può interrompere nei termini suddetti il rapporto per mancato superamento della prova e assumere una nuova dipendente accedendo ancora agli sgravi inps?
grazie cordiali saluti
Giulia
Roberto
giugno 05, 19:10La situazione è alquanto complessa. Da quello che capisco nel primo quesito, vorreste assumere la persona con un TD ordinario sino alle ferie estive, poi cessare il rapporto e riprenderla a TD in sostituzione dopo le ferie. Nulla vieta all’azienda di assumere, senza sgravi, un soggetto a TD, nei limiti previsti dall’81/2015 (36 mesi, percentuale massima, ecc.).
Per il secondo quesito, è possibile durante il periodo di prova cessare il lavoratore assunto a termine ai sensi dell’art. 2096 c.c. E’ possibile, poi assumere un altro lavoratore e richiedere, qualora ve ne siano i requisiti, le relative agevolazioni inps.
orazio
giugno 01, 11:47buongiorno,
dipendente in maternità fino al 02/06
la dipendente assunta in sostituzione con agevolazione può avere proroga per passaggio di consegne?
magari interrompendo l’agevolazione
non sembra previsto dal ccnl che è terziario confcommercio.
cosa consiglia?
grazie
Roberto
giugno 05, 19:02In considerazione del fatto che nulla dice il ccnl di riferimento, Le consiglio di utilizzare la c.d. prosecuzione di fatto che permette un ulteriore periodo di lavoro (non agevolato) che va sino a 50 giorni, qualora il rapporto a termine sia stato più di 6 mesi.
MAURO
maggio 08, 10:54Buongiorno,
ho assunto la dipendente M. in sostituzione di T. che è in maternità.
Il contratto di M. scade a fine maggio ( primi 3 mesi di sostituzione) e l’azienda non ha intenzione di rinnovarlo.
E’ possibile assumere un’altra dipendente continuando ad usufruire dell’agevolazione Inps fino al rientro della dipendente in maternita’?
Roberto
maggio 09, 09:01Ritengo che il contratto possa essere rescisso soltanto al rientro della lavoratrice dalla maternità, fatta salva la ipotesi legata al licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa. In caso contrario l’interessata potrebbe chiedere un risarcimento del danno.
ANDREA
aprile 27, 16:15Buongiorno Dottore,
vorrei che gentilmente mi aiutasse nel mio quesito,
la dipendete viene assunta per sostituzione maternità per un azienda spa (oltre 6000 dipendenti partecipata per 80 % dal P.A.)
al termine della maternità della collega,la dipendente viene assunta con co.co. pro per 3 anni seguenti dopo di chè gli viene fatto tempo determinato della dura di 36 mesi che con accordo con la lavoratrice stato prorogato per ulteriori 12 mesi?
le chiedo tralasciando i 12 mesi concordati con la lavoratrice,ma il contratto di 36 mesi piu’ la sostituzione maternità fa si che superi la durata del termine il contratto si trasformi automaticamente a tempo ind.?
se azienda non farà contratto a tempo indeterminato alla scadenza dei 12 mesi concordati i contratti possono essere impugnati?
la ringrazio per la sua attenzione
ANDREA
aprile 27, 16:45I contratti si sostituzione maternità sono equiparabili ai contratti a tempo determinato e, quindi, concorrono allo stesso modo nel computo dei 5 rinnovi o 36 mesi?
Grazie
Roberto
maggio 03, 12:27Tutti i contratti a tempo determinato, indipendentemente dalla motivazione, concorrono al raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa (ed, eventualmente, dal Ccnl di riferimento).
Quindi, da quello che leggo, al momento del superamento dei 36 mesi (per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti), il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Maria S
aprile 25, 00:41Buongiorno. Chiedo gentilmente un’informazione. Ho un contratto a tempo determinato come sostituzione di maternità, ‘fino al rientro della stessa’, lavoro in una farmacia privata. Ho ricevuto un’offerta di lavoro a tempo indeterminato molto vantaggiosa, a cui devo rispondere in tempi molto brevi. Posso dare le dimissioni? Incorro in qualche penale?tempi di preavviso? Grazie per la risposta
Roberto
aprile 26, 12:41L’eventuale dimissione presentata durante il periodo di lavoro a termine, comporterà un risarcimento danni nei confronti del datore di lavoro. Il risarcimento è, generalmente, quantificabile nel periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo per le cessazioni a tempo indeterminato.
Laura
aprile 22, 04:38Salve Dottore,
Volevo gentilmente chiederle un parere:
Sono stata assunta per sostituzione maternità (aprile-luglio) volevo capire come mai questa scelta solo tre mesi prima visto che il rientro della collega è imminente e visto che probabilmente chiuderà lo studio a giugno per ristrutturazione. Un’altra cosa: la collega ha comunicato avendo un contratto part-time di 4 ore al giorno che ne lavorerà solo 3, ma il datore di lavoro vuole cumulare le ore giornaliere allattamento in un’unica giornata da darle libera.E se non accettasse? Il mio contratto potrebbe essere prorogato?
P.s. Il datore di lavoro mi ha detto che si trova molto bene con me e che mi assumerebbe volentieri ma non può perché ha già la collaboratrice.
In attesa di un cortese riscontro, le porgo Distinti saluti.
Roberto
aprile 26, 12:39La sostituzione è rapportata all’assenza della lavoratrice madre (obbligatoria di 5 mesi più eventuale facoltativa). L’allattamento non può essere cumulato in un’unica giornata, ma va fatto, in relazione alla durata del part-time, giorno per giorno.
Jennifer
aprile 22, 00:26Lo scorso anno ho sostituito una donna in maternità per 5 mesi 3 livello commerciale. Finito il periodo di maternità l’azienda mi ha fatto firmare una semplice lettera di prolungamento del contratto per un anno allo stesso livello e retribuzione. La signora in questione è una semplice ragioneria, io ho una laurea di 5 anni vecchio ordinamento. Mi chiedo se sia stato corretto. Ovviamente la retribuzione cambia se avessi firmato un contratto determinato sarei diventata il 2 livello. Avendo 13 anni di esperienza nella mansione. Posso impugnare tale contratto????
Roberto
aprile 26, 12:37Non esiste un automatismo contrattuale di livello in merito alle esperienze, almeno rispetto ad aziende diverse. Detto questo, valuterei la cosa andando presso un sindacato di categoria che meglio Le potrà consigliare la cosa da fare.
simona sanzone
aprile 20, 09:42buon giorno dott. Camera,
Ho un dubbio sulla verifica del limite del 20% dei tempi determinati rispetto ai tempi indeterminati in forza presso un’ azienda al 01/01 di ciascun anno.
L’art 27 del D. Lgs. 81/2015,prevede per il computo del numero dei lavoratori:
“Ai fini del computo dei contratti a termine, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. I rapporti di lavoro part time vanno computati in base all’orario svolto.”
Devo quindi rifarmi alla modalità di computo previsto dall’art. 27, oppure questo articolo non interessa il limite numerico dei tempi determinati, e per il conteggio del limite del 20% è sufficiente verificare il n. di contratti a tempo indeterminato in forza al 01/01 di ciascun anno?
Grazie e saluti
Simona
Roberto
aprile 20, 22:08Vanno considerati esclusivamente i lavoratori a tempo indeterminato. Inoltre, si ricordi di applicare la % prevista dal Ccnl e soltanto se il contratto collettiva non la prevede, effettuerà il conteggio previsto dalla norma di legge.
simona
aprile 12, 13:01buon giorno dott. Camera,
Ho un dubbio sulla verifica del limite del 20% dei tempi determinati rispetto ai tempi indeterminati in forza presso un’ azienda al 01/01 di ciascun anno.
L’art 27 del D. Lgs. 81/2015,prevede per il computo del numero dei lavoratori:
“Ai fini del computo dei contratti a termine, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. I rapporti di lavoro part time vanno computati in base all’orario svolto.”
Devo quindi rifarmi alla modalità di computo previsto dall’art. 27, oppure questo articolo non interessa il limite numerico dei tempi determinati, e per il conteggio del limite del 20% è sufficiente verificare il n. di contratti a tempo indeterminato in forza al 01/01 di ciascun anno?
Grazie e saluti
Simona
Roberto
aprile 13, 10:48Ritengo che vadano sommati esclusivamente i rapporti a tempo indeterminato.
Comunque, Le consiglio, prima di applicare la percentuale prevista dalla legge, di verificare se il Ccnl applicato dall’azienda non prevede un limite, in quanto, in questo caso, va applicata la percentuale prevista dal Ccnl e non il 20% legale.
Alessandra
aprile 11, 09:00Buongiorno, sono la titolare di un bar: ho assunto una lavoratrice fino al mese di luglio 2017 in sostituzione di una dipendente assente per maternità (azienda con meno di 20 dipendenti).
La ragazza assunta sta creando molteplici disagi all’organizzazione del lavoro e nel rapporto tra colleghe.
Le ho già fatto un provvedimento disciplinare e a giorni ne predisporrò un altro.
Al terzo provvedimento, posso licenziarla, anche se il termine apposto all’assunzione è inizio luglio?
Grazie mille. Buona giornata.
Roberto
aprile 11, 21:43Il fatto che il contratto di lavoro sia a tempo determinato non inibisce il datore di lavoro a provvedere, qualora ve ne siano i presupposti, al licenziamento disciplinare.
Valeria
aprile 05, 22:07Chiedo scusa, stanno provvedendo alla mia sostituzione intendevo dire
Roberto
aprile 07, 08:02Teoricamente il contratto a termine della sua sostituta scade al suo rientro ovvero alla scadenza del suo contratto a termine. Presumibilmente una scadenza superiore del cotnratto della sostituta potrebbe evidenziare un proseguimento anche del suo contratto.
Valeria
aprile 05, 22:05Salve sono una dipendente della pubblica amministrazione a tempo determinato con contratto in scadenza il 15 giugno 2017. Da circa 2 settimane sono in maternità a rischio fino ai primi disettembre che subentrerà la maternità obbligatoria. Ho saputo che stanno provvedendo al mio rinnovo, e mi chiedevo. Possono chiedere la mia sostituzione oltre la data della scadenza del contratto? Se lo fanno, dopo il 15 giugno chi è la titolare del posto? Devo considerare il mio contratto automaticamente rinnovato? Grazie. Buon lavoro
Manuela
aprile 05, 09:13Buongiorno Dr. Camera
vorrei chiederLe un’informazione in merito a una sostituzione di maternità.
La dipendente A assente per maternità obbligatoria e facoltativa rientra al lavoro il giorno 26/4 e la dipendente B assunta per sostituzione termina il suo contratto in data 25/4.
Dal giorno 26/4 però un’altra dipendente si assenterà prima per ferie e poi per maternità obbligatoria.
E’ possibile riassumere già in data 26/4 la dipendente B in sostituzione di questa nuova assenza?
La ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.
Roberto
aprile 07, 07:59Deve verificare se il Ccnl applicato dall’azienda prevede questa possibilità. La norma obbliga ad un periodo di “vacanza” (stop & go) che va da 10 a 20 giorni in relazione alla durata del contratto appena concluso.
L’alternativa è la proroga del contratto esistente con la modifica del motivo sostitutivo. Questo è previsto da una circolare del Min.Lavoro (42/2001).
Marco
marzo 29, 12:17Buongiorno.
Azienda AGIDAE socio sanitario con 8 dipendenti.
La Signora X è in maternità facoltativa scadente il giorno 8 Agosto. La sua sostituta è stata assunta a tempo determinato “fino al rientro della Signora X”
1) la Signora X intende avvalersi di un periodo di ferie a seguire. Mi sembra di capire. dai precedenti post, che il contratto per la sostituta è continuativo senza necessità di proroghe nè di maggiorazioni dell’emolumento. E’ corretto?
2) La signora X contemporaneamente è nuovamente in stato interessante. Se volessimo sostituirla, con la stessa persona che la sostituisce nella prima maternità, è necessario un nuovo contratto? oppure è considerata una prosecuzione di quello già in essere?
immagino che, anche in questo caso, non sia necessario lo stop&go. E’ corretto?
la ringrazio anticipatamente per la collaborazione
Roberto
marzo 31, 08:301. è corretto;
2. essendo l’azienda al di sotto dei 19 dipendenti e considerato che è prevista una agevolazione contributiva, Le consiglio di fare un nuovo contratto rispettando lo stop & go, tranne se il Ccnl applicato in azienda non ha diversamente disposto in merito.
Roberto
marzo 27, 10:03No, la c.d. “vacanza contrattuale” (stop & go) avviene solo tra contratti a tempo determinato diretti, cioè senza l’agenzia di somministrazione.
Cecilia
marzo 26, 08:20Buongiorno Dr. Camera,
in data 20/01/20116 sono stata assunta tramite agenzia interinale dall’azienda X con contratto in somministrazione CCNL commercio in sostituzione maternità. Al rientro della lavoratrice l’azienda X mi ha proposto un contratto a tempo determinato di 6 mesi direttamente con loro (senza interinale) facendomi stare a casa solo 7 giorni lavorativi e non 10. La mia domanda è: potevano farlo oppure avrebbero dovuto rispettare lo “stop & go” di 10 giorni (anzi 20 perché la sostituzione è durata più di 6 mesi)? E se così fosse, posso richiedere all’azienda di assumermi a tempo indeterminato? Grazie in anticipo per la risposta.
Cecilia
marzo 26, 08:35Ah dimenticavo, l’azienda al momento della mia assunzione in sostituzione maternità era sotto i 15 dipendenti e al momento del rientro della lavoratrice madre erano in 14 + la lavoratrice madre 15 (tutti a tempo indeterminato) ora con me (che sono a tempo determinato) siamo in 16.
Manuela
marzo 23, 13:05Buongiorno Dr. Camera
avrei un quesito in merito ad una sostituzione di maternità.
Un’azienda ha assunto in data 01/07/16 una signora in sostituzione di maternità anticipata ed obbligatoria. La maternità obbligatoria termina il prossimo 28/04/17.
in data 27/10/2016 purtroppo la Sig.ra assunta in sostituzione ha avuto un problema di salute ed è in malattia.
Alla scadenza della maternità obbligatoria, se la sig.ra in maternità non richiedesse subito la facoltativa ma facesse ad esempio le ferie, la sostituzione può essere interrotta? O e’ meglio che la sig.ra rientri per qualche giorno?
La ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.
Roberto
marzo 23, 17:46Il rapporto con la sostituta cessa al rientro della sostituita. Nulla vale la modifica della motivazione tra maternità e ferie. Occorre un rientro della sostituita.
marco P.
marzo 21, 21:56Buona sera dr Camera,
per prima cosa vorrei ringraziarla per la sua generosa disponibilita’.
Poi avrei un quesito da porle.
Io sono stato assunto a tempo det. in sostituzione di una maternita, in un supermercato.
L’ambiente e‘ pessimo, tutti i dipendenti ,me compreso ,lavoriamo nel terrore alle prese con un anziano direttore con evidenti problemi mentali. Io non vedo l’ora che la lavoratrice rientri per poter cercare con tranquillita’ un altro impiego stagionale (risiedo vicino alle spiagge del veneto orientale), con la garanzia dell’indennita’ di disoccupazione. Nessuno ancora mi ha avvisato sul termine del mio contratto,da quello che sono riuscito a sapere la lavoratrice in questione dovrebbe terminare la sua maternita’ facoltativa intorno alla meta’ di giugno. La domanda e’ questa: il datore di lavoro puo’ prorogare senza il mio consenso nel caso si vogliano far recuperare le ferie? Non dovrebbero darmi qualche informazione prima o poi o almeno chiedermi la disponibilita’?
Quello che vorrei evitare sono le dimissioni volontarie e perdere tutto .
Grazi mille
Roberto
marzo 22, 10:35Buongiorno,
qualora nel contratto sia precisato che la scadenza è agganciata al rientro della lavoratrice madre, c’è una continuità del rapporto sino all’evento. In alcuni contratti, vi è comunque una data di scadenza. In questo caso, la proroga non è automatica ma va condivisa con il lavoratore.
marco P.
marzo 22, 21:52grazie Dr Camera.
Nel mio contratto e’ scritto :” DURATA DEL RAPPORTO: Tempo determinato FINO AL RIENTRO DELLA SIG.RA XXXX ASSENTE PE MATERNITA’.
Quindi se questi signori decidessero(come e’ usanza fare) di non fare rientrare subito al lavoro la lavoratrice alla scadenza della maternita’ facendole recuperare alcune settimane di ferie spettanti nel 2016,il mio contratto viene prorogato automaticamente senza preavviso??
mi scusi tanto,ma non so a chi rivolgermi…..
Roberto
marzo 23, 17:49Sì, la continuità dell’assenza, indipendentemente dalla motivazione, fa proseguire il contratto a termine.
Antonio
marzo 16, 12:48Buongiorno,
ho una dipendente in maternità obbligatoria che scade fra pochi giorni, al rientro ha deciso di usufruire della maternità facoltativa ad ore per metà giornata; posso mantenere la dipendente assunta in sostituzione di maternità e con sgravio Inps facendole fare un part time per l’altra metà giornata, anche per il periodo in cui l’altra dipendente usufruirà della facoltativa ad ore ?
Grazie
Roberto
marzo 19, 18:21Da un punto di vista legislativo, ritengo che la cosa sia fattibile. Senta l’Inps per lo sgravio contributivo.
nunzia
marzo 14, 14:44Buonasera dottore.
Io sono stata assunta con contratto di sostituzione maternità il 17/10/2016. La sig.ra che sostituisco, rientrerà il 1 settembre 2017. Intende però cessare la maternità facoltativa il 31 luglio 2017 in quanto lo studio resta chiuso tutto il mese di agosto e quindi lei prenderebbe lo stipendio pieno pur restando a casa.
Le chiedo se si può fare in quanto non avendo ferie accumulate precedentemente, in questo anno non dovrebbe aver accumulato tutte le ferie necessarie a coprire il periodo. Se invece fosse fattibile, quando scadrebbe il mio contratto? Nel caso scada a Luglio mi vengono pagate le ferie accumulate? Nel caso in cui il mio contratto finisse ad Agosto, l’azienda deve pagare due dipendenti ad agosto?
La ringrazio infinitamente per il suo parere.
Roberto
marzo 15, 13:14Se sul contratto di lavoro è indicato che il contratto “cessa al rientro della lavoratrice madre”, il suo rapporto di lavoro terminerà il 31 luglio, al rientro della mamma. La mamma avrà comunque diritto alle ferie che avrà accumulato durante l’anno 2016 e 2017.
Per quanto riguarda le sue ferie, si dovrà accordare con l’azienda. Potranno fargliele fare prima della scadenza del contratto ovvero dovranno retribuirle alla scadenza.
ROBERTA LEONARDI
marzo 13, 22:13BUONASERA, ASSUNTA COME SOSTITUZIONE DI MATERNITA A MAGGIO 2015. NELLA LETTERA DI ASSUNZIONE ERA SCRITTO FINO AL RIENTRO DELLA SIGNORA TALE. NELLE BUSTE PAGA ERA STATO INSERITO IL TERMINE DELLA MATERNITà OBBLIGATORIA FINO AL 28.2. LA SIGNORA PORTA UNA PROROGA FINO AL 31.3. SI FA COMUNICAZIONE DELLA PROROGA. IO IL 26 MI AMMALO E IL DATORE MI ANNULLA LA PROROGA E CESSA IL LAVORO AL 28.2 (DICE LUI COME SCRITTO NEL CEDOLINO PAGA). IO NON CREDO CHE LEI FOSSE RIENTRATA PER LA FINE DI FEBBRAIO. COSA POSSO FARE?
Roberto
marzo 14, 17:35Deve impugnare la cessazione del rapporto di lavoro, in considerazione del fatto che il termine naturale del rapporto è il rientro della lavoratrice madre. Vada pure da un sindacato.
Mara
marzo 09, 18:00Buonasera Dott. Camera,
sono stata assunta in sostituzione di maternita. Nella lettera di assunzione è scritto che “il rapporto avrà termine al rientro della lavoratrice in azienda”. L’orario di lavoro è di 8 ore giornaliere e 40 settimanali ed è anche specificato che “mi rendo disponibile ad eventuali modifiche della distribuzione dell’orario di lavoro, come pure a prestazioni straordinarie per esigenze aziendali”. Sempre nella lettera di assunzione è indicata una penale (pari al valore dell’indennità di mancato preavviso), per mia esclusiva volontà in caso di risoluzione prima della scadenza naturale del termine.
A breve la signora in maternità rientrerà a lavorare, ma rientrerà solo a 4 ore anziché 8.
L’azienda mi impone il passaggio da 8 ore a 4 ore giornaliere, ma è’ mia intenzione cambiare datore di lavoro al rientro della lavoratrice in maternità (avendo in gioco un’ oppurtunità lavorativa di 40 ore settimanali). Le chiedo gentilmente se al rientro della lavoratrice in maternità il mio rapporto terminerà senza alcuna penale (es. trattenuta del mancato preavviso comprensiva di rateo di tredicesima e quattordicima).
L’azienda mi dice che se recedo mi tratteranno la penale in quanto la signora in maternità rientra sì, ma a 4 ore anziché 8. E’ corretto quanto affermato dall’azienda e quindi sono costretta a rimanere per non pagare la penale?
Rimanendo in attesa di sua gentile risposta, ringrazio e porgo cordiali saluti.
Mara
Roberto
marzo 10, 09:04Ritengo che l’azienda non possa pretendere unilateralmente la riduzione dell’orario di lavoro, anche perchè nel contratto sottoscritto dalle parti viene specificato che il rapporto termine al rientro della lavoratrice. Per cui, al rientro della mamma, potrà decidere se restare con la riduzione di orario o cessare il rapporto senza penale alcuna.
Mara
marzo 10, 09:19Grazie per la gentile risposta,
cordialmente
Mara
lucia
marzo 09, 14:47Buonasera,
la dipendente assunta per sostituzione maternità ha diritto ad essere assunta a tempo indeterminato qualora la dip. assente per maternità abbia deciso di dimettersi prima della scadenza del periodo richiesto di assenza?
Grazie
Lucia
Roberto
marzo 10, 09:02No. Non sussiste questo obbligo. La dipendente a tempo determinato, qualora abbia superato i 6 mesi di lavoro può, al termine del contratto, avvalersi del diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei successivi 12 mesi per mansioni gia’ espletate.
Vanessa
marzo 06, 15:23Buongiorno, avrei un’altra domanda.
Sono in sostituzione maternità. La seconda per la stessa azienda.
Ora una collega ha dato le dimissioni. Andrà via a fine mese mentre il termine, probabile, del mio contratto di sostituzione maternità è settembre 2017.
Posso fare richiesta per un passaggio/cambiamento di contratto?
Le mansioni sono le stesse.
Intendo dire.. posso chiedere al mio datore di lavoro di cambiare il mio contratto di sostituzione maternità con un altro (vedrà l’azienda quale ma auspicherei un tempo indeterminato)?
Grazie
Roberto
marzo 06, 22:46Può richiedere la trasformazione a tempo indeterminato ma non ha un diritto di prelazione. Dovrà essere il datore di lavoro a decidere in tal senso. Lei comuque porti a conoscenza l’azienda delle sue intenzioni.
Lela
marzo 06, 12:42La ringrazio del riscontro.
Elisa
marzo 06, 12:39Buongiorno, sono una lavoratrice con contratto di sostituzone di maternità dal maggio 2016. Non ho una data di termine ma il contratto si risolverà al momento del rientro della collega sostituita.
A mia volta ho scoperto in questi giorni di essere incinta e a causa del tipo di lavoro svolto necessito del congedo anticipato di maternità.
Dal punto di vista contrattuale mi spetta il congedo di maternità? E il rapporto di lavoro è da considerarsi terminato?
Roberto
marzo 06, 22:44Sì, le spetta il congedo di maternità. Il rapporto continuerà fino alla scadenza contrattualmente prevista.
Lela
marzo 05, 10:28Buongiorno Dott. Camera,
ho un contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione maternità ai sensi dell’Art. 4 a tempo parziale.
Ho iniziato il 1/10 ma non risulta la scadenza. Nel contratto però c’è scritto: “nel caso in cui, a seguito di successive proroghe, la durata complessiva del contratto dovesse superare il 6 mesi, l’azienda si impegna a rispettare quanto previsto dall’art. 24 del dlg 81/2015.
Il mio quesito è il seguente: se la collega in maternità decidesse di non tornare ed effettuare la maternità facoltativa, occorre che il datore di lavoro mi proroghi il contratto per iscritto? Se la risposta fosse SI, posso rifiutare la proroga? Io avrei trovato un altro posto con un contratto più favorevole.
La ringrazio.
Roberto
marzo 06, 11:41In caso di contratto a termine per sostituzione, il rapporto cessa automaticamente al rientro della sostituita.
Ci possono essere 2 casi:
1. il contratto prevede una data
2. il contratto prevede un rientro, senza alcuna indicazione della data di scadenza.
Da quello che mi sembra di capire, siamo di fronte al secondo caso. Detto questo, è buona norma per l’azienda, qualora cambi la motivazione iniziale (es. da maternità obbligatoria a facoltativa) è buona norma che l’azienda provveda a comunicare la prosecuzione alla sostituta e quest’ultima confermi, o meno, l’ulteriore rapporto di lavoro. In caso di mancata conferma, ritengo che non vi siano problemi di sorta.
Lela
marzo 10, 15:21Buon pomeriggio Dott. Camera.
Sono venuta a sapere che la collega che sostituisco in maternità prenderà anche la facoltativa. Le chiedo, il datore di lavoro, data la postilla sul contratto “nel caso in cui a seguito di successive proroghe la durata complessiva del contratto dovesse superare i 6mesi, l’azienda si impegna a rispettare quanto previsto dall’art.24 del dlg 81/2015” , è obbligato a chiedermi una proroga? Oppure cesserà il 31/03 se non mi comunica niente? data assunzione 1/10/2016. La ringrazio.
francesca
marzo 03, 23:38Sul contratto trovo scritto solo x sostituzione senza specificare il nome della signora in congedo . E ci sta scritto fine contratto 27/05/2017
Roberto
marzo 05, 09:23Per un discorso di trasparenza, andava inserito il nominativo della persona sostituita. Perchè la sostituzione può continuare anche oltre la data indicata, qualora la sostituita non rientri per altri motivi.
Rob
marzo 01, 20:41Buonasera,
ho un contratto in sostituzione maternità che dovrebbe “scadere”(tra qualche giorno dovrebbe rientrare la collega), chiedendo al mio datore di lavoro mi è stato detto di non preoccuparmi, che una volta terminato questo contratto me ne farà uno a tempo indet.
La mia domanda è: premettendo che il mio datore di lavoro ha usufruito del 50% di sgravio fiscale con il mio contratto,può subito farmi un nuovo contratto o deve rispettare l’intervallo di tempo??
Grazie in anticipo
Distinti saluti
Roberto
Roberto
marzo 02, 18:46Qualora il nuovo contratto sia a tempo indeterminato, non deve rispettare alcun intervallo di tempo e può assumerla (o trasformare il rapporto a tempo indeterminato) anche il giorno dopo il rientro della lavoratrice madre. Se, viceversa, il nuovo rapporto è ancora a termine, dovrà aspettare almeno 10 giorni, qualora il contratto terminato sia stato fino a 6 mesi, o 20 giorni, in caso di contratto superiore a 6 mesi.
Davide
gennaio 09, 01:36Salve una delucidazione se possibile se il datore di lavoro non rispetta i tempi di pausa tra i due contratti, a cosa va incontro ? E il lavoratore può in qualche modo in questo caso pretendere un contratto indeterminato grazie.
francesca
febbraio 28, 19:26Salve ho un contratto di sostituzione maternita di un anno e mi scade a fine maggio 2017. Ma mi è stato fatto qualche mese dopo che la ragazza Si era messa in maternità , lei è tornata inizio febbraio , secondo il mio datore di lavoro il mio contratto nn vale più fino alla fine di maggio ma è già terminato.
Roberto
marzo 02, 18:44Qualora l’oggetto del contratto a tempo determinato sia stato per la sostituzione della sig.ra XX, assente per maternità, il contratto stesso decade al momento del rientro della lavoratrice madre.
Marianna
febbraio 23, 20:47Buonasera Gentile DOtt.Camera , le vorrei porre questo quesito, io sono stata assunta come sostituzione maternità e il mio contratto avrà termine il 15 di marzo ( circa perché così é scritto nel contratto ) . Vorrei sapere se mi é possibile dimettermi il 15 direttamente allo scadere del contratto senza fare una domanda di dimissioni o è necessario farne una? ( soprattutto se la risorsa in maternità non dovesse tornare entro il 16 ) . Invece in caso non tornasse la risorsa posso rimanere firmando una proroga e dimettermi un mese dopo dando preavviso delle mie dimissioni? ( questo perché vorrei dimettermi da questo lavoro in tutti j casi ma preferirei farlo dopo metà aprile . In attesa di una risposta la ringrazio anticipatamente !
Roberto
febbraio 25, 00:02Qualora la sostituita rientri al 15 marzo, non dovrà dare le dimissioni in quanto il contratto scadrà al rientro della lavoratrice madre. Se il contratto verrà prorogato, in quanto la mamma non sarà rientrata al 15 marzo, la sua adesione alla proroga la obbligherà a restare sino al termine, pena il trattenimento del preavviso.
Arianna
febbraio 20, 17:39Buonasera Dott. Camera,
di seguito i contratti di lavoro subordinato firmati:
– tempo determinato dal 12.04.14 al 30.04.14, prorogato fino al 31.07.14;
– sostituzione maternità dal 20.08.14, senza l’indicazione di un eventuale data di scadenza.
La collega che sto sostituendo ha usufruito di tutta la maternità e dei due anni di aspettative per la legge 104, rientrerà il 30.09.17.
A voce l’uff. personale mi comunica che il 28.02 supererei i 36 mesi previsti dalla legge e che quindi il rapporto di lavoro si risolve automaticamente.
Ma se la collega non è rientrata e nel contratto firmato non è indicato un termine, possono agire comunque risolvendo il rapporto di lavoro?
Grazie per la disponibilità
Roberto
febbraio 25, 00:05Non capisco per quale motivo vuole risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro. Se il problema è che non si trova bene, tenga presente che l’azienda con la risoluzione anticipata del rapporto le potrà trattenere il periodo di preavviso dall’ultima busta paga. Se, invece, il problema è il superamento dei 36 mesi massimi, sappia che qualora l’azienda superi questa durata, il rapporto si trasformerà automaticamente a tempo indeterminato.
Arianna
marzo 20, 17:26Buonasera Dott. Camera, era il datore di lavoro intenzionato a risolvere il contratto perchè stava per superare i 36 mesi, io sarei rimasta volentieri.
Ho ricevuto una lettera di recesso “ad nutum” ed ora sono disoccupata.
Volevo capire se il datore di lavoro ha agito nel pieno rispetto delle normative.
Roberto
marzo 20, 19:06Dipende: se il suo contratto di lavoro a tempo determinato prevedeva il recesso al rientro della lavoratrice madre, il suo rapporto sarebbe scaduto solo alla realizzazione di questo evento. Non esiste la possibilità di un recesso ad nutum.
Silvia
febbraio 18, 15:43Buongiorno Dott.Camera,
ho assunto una dipendente in sostituzione maternità della titolare artigiana con un contratto a termine indicando nella motivazione quanto segue:” il rapporto di lavoro decorrerà dal 01.04.2015 e sarà con contratto a tempo determinato fino al 31.05.2015 per la sostituzione della titolare sig.ra // assente per maternità; il giorno 31.05.2015 il rapporto di lavoro sarà automaticamente risolto, salvo proroghe concordate.”
Tale contratto è stato poi prorogato per 4 volte fino alla scadenza del periodo di maternità della titolare e poi un’ulteriore volta per la durata di un mese dalla scadenza della maternità. Sono state sempre concordate proroghe scritte in cui era specificato che la proroga avveniva per ragioni sostitutive e soprattutto è sempre stata fatta comunicazione Unilav di proroga.
La stessa dipendente è stata poi riassunta con un altro contratto a tempo determinato rispettando il periodo di stop &go. Le chiedo se secondo lei è possibile prorogare questo secondo contratto e se sì per quante volte. La ringrazio
Roberto
febbraio 20, 09:53Ritengo che il “tesoretto” delle proroghe con la lavoratrice, ne contenga ancora 4. Ciò in quanto quelle fatte durante il periodo di maternità non contano ai fini formali previsti dall’art. 21 del DLvo 81/2015.
Marzia
febbraio 17, 10:27scusi dimenticavo che l’assunzione per sostituzione non ha usufruito di agevolazioni contributive perchè più di 20 dipendenti, ma ovviamente non ha versato l’aliquota aggiuntiva di 1,40% per i tempi determinati
grazie
Roberto
febbraio 20, 09:49La circolare n.42/2002 del Ministero del Lavoro ha specificato che è possibile il cambio di motivazione senza la cessazione del rapporto di lavoro ma con l’utilizzo della proroga. Logicamente dovrà essere versata la contribuzione maggiorata.
Marzia
febbraio 17, 10:25Buongiorno ho una lavoratrice che sostituisce un’assenza per maternità fino al 28/2/2017. la ditta vorrebbe prorogare il contratto ma senza ragioni sostitutive. Posso prorogare senza necessariamente rispettare l’intervallo di tempo? grazie mille il ccnl è quello degli studi professionali
Tiziana
febbraio 08, 14:24Lavoro a termine. Contratto per ragioni sostitutive di malattia del lavoratore A . IL LAVORATORE B che sostituisce il lavoratore A può essere licenziato prima del rientro in servizio del lavoratore A perché raggiungo i 36 mesi complessivi oltre i quali m spetta l’indeterminato?
Roberto
febbraio 08, 23:00Il raggiungimento dei 36 mesi non è una giustificazione di licenziamento oggettiva. Dovevano fare i conti prima dell’inizio del rapporto di lavoro a termine. Verifichi che sul suo contratto, oltre ad esserci il soggetto che va a sostituire, ci sia anche una data massima di recesso. Qualora mancasse, Lei resta in servizio sino al rientro della sostituita.
Mara Moschione
febbraio 02, 18:02Buona sera,
azienda metalmeccanica industria, piuù di 20 dipendenti, quindi nessuna agevolazione per sostituzione.
Assumo dipendente X in sostituzione di maternità di A che termina il 28/02/17 (sostituzione durata meno di 6 mesi), poi A farà un mese di ferie ed infine rientrerà il 01/01/17.
In concomitanza dipendente B entra in maternità obbligatoria dal 07/03/2017 e il contratto consente la sostituzione da 2 mesi antecedenti l’inizio dell’obbligatoria.
E’ possibile “passare” la dipendente X dalla sostituzione di A a quella di B senza stop and go?
o è obbligatoria la sospensione per 10 gg?
Grazie
Roberto
febbraio 03, 12:50S’, è possibile il cambio in corso d’opera delle motivazioni inizialmente indicate, ed in particolare il cambio della sostituita. Può verificare dalla circolare n. 42/2002 del Ministero del Lavoro.
Eleonora
ottobre 03, 15:23Mi aggancio al commento della sig.ra Mara per chiederLe un chiarimento.
Nel caso descritto dalla sig.ra Mara, è necessario lasciar decadere il rapporto al rientro della Lavoratrice A e, dal giorno successivo, assumere nuovamente la lavoratrice in sostituzione di B, oppure è sufficiente una proroga?
La ringrazio molto.
Andrea
febbraio 01, 16:40Egr. Dottore,
se al termine del contratto in sostituzione maternità (fino al rientro…) la dipendente si mette in malattia, e dunque non c’è l’effettivo, posso comunque interrompere il contratto a termine??
grazie mille
Andrea
febbraio 01, 17:02“…effettivo rientro…” mi scusi
Roberto
febbraio 01, 21:22Se il contratto a termine stipulato con la sostituta prevede “sino all’effettivo rientro”, ritengo che non sia possibile la cessazione del rapporto. Le conviene contattare la sostituita e chiedere il rientro anche per solo un giorno.
Andrea
febbraio 01, 22:29La ringrazio molto.
Alessandro
gennaio 27, 15:00Egr. Dott. Camera,
in caso di cessazione del contratto di sostituzione di maternità con sgravio contributivo del 50% per rientro al lavoro della sostituita, è possibile fin dal giorno dopo stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore sostituto senza per questo far perdere all’azienda lo sgravio contributivo? ovviamente intendo la perdita dello sgravio contributivo per il periodo in cui ha sostituito la lavoratrice in maternità, non per il successivo contratto a tempo indeterminato. Mi chiedo, in sostanza, se non bisogna far passare un intervallo di almeno un giorno tra la fine di un contratto e l’inizio dell’altro.
Grazie
Roberto
gennaio 29, 22:55No, non è necessario alcuna “vacanza” tra i 2 contratti per considerare “autentico” lo sgravio contributivo ricevuto durante il rapporto a termine per sostituzione.
Alessandro
gennaio 30, 10:06Grazie mille,
Alessandro Modena
annalisa
dicembre 20, 12:06buongiorno,
ho questa casistica:
lavoratrice A, assente per maternità, a cui scade il contratto a termine prima del rientro dalla maternità obbligatoria. tale lavoratrice non vuole proseguire il rapporto.
lavoratrice B assunta in sostituzione della lavoratrice A, con agevolazione prevista ex art. 4 D.Lgs. 151/2001, fino alla data del termine del contratto della lavoratrice A.
E’ possibile prorogare il contratto della lavoratrice B con una normale proroga senza agevolazione o è necessario effettuare un nuovo contratto a tempo determinato e di conseguenza rispettare lo stop and go previsto per la successione di contratti a termine?
Roberto
dicembre 20, 18:58L’utilizzo dell’agevolazione mi porta ad orientarmi sulla cessazione del rapporto per motivi sostitutivi e sulla riassunzione della lavoratrice B. In questo caso, qualora il Ccnl non preveda diversamente, è obbligatorio lo stop & go tra contratti.
annalisa
dicembre 21, 12:44Il CCNL (commercio) deroga dallo stop and go, ma solo per successione di contratti per sostituzione, quindi presumo che in caso di tipologie diverse di contratti, si debba rispettare lo stop and go.
la ringrazio per la risposta.
Roberto
dicembre 21, 22:31Sì. Nel caso del Ccnl c’è una precisa precisione contrattuale che non attua la vacanza contrattuale per motivi sostitutivi. Negli altri casi, bisogna rispettare lo stop & go.
valentina
dicembre 16, 20:33Buongiorno,
Se il datore di lavoro al rientro della dipendente in congedo di maternià, decide di tenere anche chi la sostituiva, c’è bisogno di un interruzione prima della stipula del nuovo contratto? E se sì, di quanto tempo?
Grazie.
Roberto
dicembre 19, 16:10Qualora sul contratto a tempo determinato non siano presenti agevolazioni di sorta, in considerazione della sostituzione di lavoratrice in maternità, ritengo che sia possibile una proroga senza alcun recesso.
Roberto
febbraio 28, 14:41Buongiorno Dr. Camera,
in questo caso, visto che la prima assunzione a tempo determinato aveva una causale nella sostituzione di maternità, la proroga senza alcun recesso deve avere una motivazione, che non sarà più di tipo sostitutivo, ma di altra origine ovvero tecnico, produttiva o organizzativa? o può essere acausale?
Grazie in anticipo
Roberto
febbraio 28, 17:24Non esiste più alcun obbligo di specificare la motivazione, sia per quanto riguarda l’assunzione a termine che per la sua proroga.
Roberto
dicembre 13, 19:04Qualora nel contratto a termine è stato indicato: il rapporto scade al rientro della sig.ra …….. assente per maternità, ritengo che sia possibile la risoluzione anticipata del rapporto.
Guido
dicembre 13, 14:39Buongiorno,
nel caso in cui il lavoratore sostituito (assente causa maternità) dovesse rientrare anticipatamente prima della naturale scadenza dell’interdizione causa perdita del bambino è possibile licenziare il lavoratore sostituto prima della scadenza del termine e al rientro del sostituito? Premetto che il lavoratore sostituto era stato assunto attraverso l’instaurazione di un contratto a termine causale.
Grazie mille
Mario
ottobre 13, 08:38Salve mi serviva una informazione, in un contratto di sostituzione di maternità è previsto il limite delle 5 proroghe o si può prorogare anche più volte? Grazie
Roberto
ottobre 13, 10:27Durante il periodo di sostituzione di maternità, tutte le proroghe dovute ad uno slittamento del rientro della mamma non vengono considerate vere e proprie proroghe; anche perché sul contratto stipulato dovrebbe essere stato scritto che il contratto terminerà “al rientro della lavoratrice sostituita”.
Mario
ottobre 13, 11:20Innanzitutto grazie per la risposta e le voglio chiedere se non valgono come proroghe anche la sostituzione delle ferie miste con il concedo parentale. Nel caso in cui il contratto iniziale non riposta la scritta che il contratto terminerà “al rientro della lavoratrice sostituita” cosa potrebbe succedere?
Grazie per sua disponibilità
Roberto
ottobre 13, 11:33Normalmente tutte le assenze successive della lavoratrice madre, rientrano nel contratto di sostituzione, indipendentemente dal fatto che non interessano la maternità (es. ferie o malattia); l’importante è che siano consecutive e senza il rientro della lavoratrice madre. Provi, in tal senso, a verificare la circolare n. 42/2002 del Ministero del Lavoro.
lorenza
aprile 01, 12:52Che cosa succede invece se la sostituta viene prorogata oltre la data di rientro della lavoratrice sostituita? Posto che non era in essere alcuno sgravio legato alla sostituzione e che le proroghe sono inferiori al n di 4, l’azienda può avere dei problemi?
Roberto
aprile 02, 14:45Ci sono alcuni contratti collettivi che prevedono questa possibilità proprio per dare l’opportunità a chi rientra di fare un “cambio di consegne”. Se non è previsto dal ccnl, è possibile comunque farlo, utilizzando la c.d. “prosecuzione di fatto”.
Roberto Camera
settembre 01, 10:47Ordinariamente, l’assunzione a termine di un lavoratore in sostituzione è effettuata proprio al fine di coprire l’intero periodo di assenza. Se il datore ritiene di dover effettuare un periodo inferiore, il contratto a termine è ordinario; e se ciò non crea problemi per quanto attiene la motivazione, in quanto non più obbligatoria, sicuramente può creare qualche problema per quanto riguarda la/le proroga/ghe che dovranno essere sottratte dalle 5 a disposizione, cosa che non accade per le proroghe durante il contratto a termine in sostituzione effettuato senza un termine certo ma con la sola indicazione “fino al rientro della lavoratrice”.
lorenza
aprile 01, 14:03Che cosa succede invece se la sostituta viene prorogata oltre la data di rientro della lavoratrice sostituita? Posto che non era in essere alcuno sgravio legato alla sostituzione e che le proroghe sono inferiori al n di 4, l’azienda può avere dei problemi?
Enrico
ottobre 20, 15:25Buonasera,
se nella lettera di assunzione viene specificato che il contratto è a termine in sostituzione della Sig.ra X, assente per maternità, e viene indicato un termine con data antecedente la fine del periodo di maternità previsto, perché non dovrebbe essere considerato come un contratto in sostituzione? Il datore di lavoro, per contenere i costi, potrebbe cercare di limitare la durata del contratto e valutare successivamente se prorogare o meno lo stesso.
La ringrazio.
Roberto
ottobre 20, 16:38La motivazione potrebbe essere dovuta anche al fatto di non sforare il massimale di mesi complessivi con quel determinato lavoratore (36 mesi). Proprio per questo alcuni contratti in sostituzione possono indicare: “il contratto durerà fino al rientro di …. e comunque non oltre il ….”.
Enrico
ottobre 20, 17:34Nel ringraziarla, le chiedo quindi conferma che la causa della sostituzione non venga meno nel caso in cui la durata iniziale del contratto sia inferiore alla durata prevista della maternità.
Roberto
ottobre 20, 18:10E’ possibile che si preveda una durata inferiore. L’importante è che alla cessazione, non si proceda alla assunzione di altra persona per la medesima sostituzione.
Alberto Capuzzo
settembre 01, 10:28Dal tenore della risposta sembra che il datore di lavoro sia obbligato a garantire alla sostituta una durata del rapporto di lavoro pari all’assenza della lavoratrice sostituita. A mio avviso sarebbe possibile per il datore di lavoro stipulare un contratto a termine per sostituire la lavoratrice assente per maternità anche per un periodo inferiore alla durata dell’assenza, purchè tale periodo sia specificato nel documento con cui si formalizza l’apposizione del termine anzichè indicare genericamente come termine il giorno precedente al rientro della lavoratrice sostituita. Mi sembra utile questa precisazione in quanto la domanda posta non è “fino a quando posso utilizzare le prestazioni della sostituta” bensì “quando posso lasciare a casa la sostituta”.