Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?

Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?

La durata della sostituzione è pari alla durata di assenza della lavoratrice sostituita, anche se quest’ultima usufruisce di periodi al di fuori della maternità (es. ferie). L’importante è che i periodi di assenza (maternità, ferie) sia consecutivi.

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Roberto Camera
Roberto Camera 503 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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544 Commenti

  1. Sul contratto trovo scritto solo x sostituzione senza specificare il nome della signora in congedo . E ci sta scritto fine contratto 27/05/2017

    • Roberto
      Marzo 05, 09:23

      Per un discorso di trasparenza, andava inserito il nominativo della persona sostituita. Perchè la sostituzione può continuare anche oltre la data indicata, qualora la sostituita non rientri per altri motivi.

  2. Rob
    Marzo 01, 20:41

    Buonasera,
    ho un contratto in sostituzione maternità che dovrebbe “scadere”(tra qualche giorno dovrebbe rientrare la collega), chiedendo al mio datore di lavoro mi è stato detto di non preoccuparmi, che una volta terminato questo contratto me ne farà uno a tempo indet.
    La mia domanda è: premettendo che il mio datore di lavoro ha usufruito del 50% di sgravio fiscale con il mio contratto,può subito farmi un nuovo contratto o deve rispettare l’intervallo di tempo??
    Grazie in anticipo
    Distinti saluti
    Roberto

    • Roberto
      Marzo 02, 18:46

      Qualora il nuovo contratto sia a tempo indeterminato, non deve rispettare alcun intervallo di tempo e può assumerla (o trasformare il rapporto a tempo indeterminato) anche il giorno dopo il rientro della lavoratrice madre. Se, viceversa, il nuovo rapporto è ancora a termine, dovrà aspettare almeno 10 giorni, qualora il contratto terminato sia stato fino a 6 mesi, o 20 giorni, in caso di contratto superiore a 6 mesi.

      • Davide
        Gennaio 09, 01:36

        Salve una delucidazione se possibile se il datore di lavoro non rispetta i tempi di pausa tra i due contratti, a cosa va incontro ? E il lavoratore può in qualche modo in questo caso pretendere un contratto indeterminato grazie.

  3. francesca
    Febbraio 28, 19:26

    Salve ho un contratto di sostituzione maternita di un anno e mi scade a fine maggio 2017. Ma mi è stato fatto qualche mese dopo che la ragazza Si era messa in maternità , lei è tornata inizio febbraio , secondo il mio datore di lavoro il mio contratto nn vale più fino alla fine di maggio ma è già terminato.

    • Roberto
      Marzo 02, 18:44

      Qualora l’oggetto del contratto a tempo determinato sia stato per la sostituzione della sig.ra XX, assente per maternità, il contratto stesso decade al momento del rientro della lavoratrice madre.

  4. Marianna
    Febbraio 23, 20:47

    Buonasera Gentile DOtt.Camera , le vorrei porre questo quesito, io sono stata assunta come sostituzione maternità e il mio contratto avrà termine il 15 di marzo ( circa perché così é scritto nel contratto ) . Vorrei sapere se mi é possibile dimettermi il 15 direttamente allo scadere del contratto senza fare una domanda di dimissioni o è necessario farne una? ( soprattutto se la risorsa in maternità non dovesse tornare entro il 16 ) . Invece in caso non tornasse la risorsa posso rimanere firmando una proroga e dimettermi un mese dopo dando preavviso delle mie dimissioni? ( questo perché vorrei dimettermi da questo lavoro in tutti j casi ma preferirei farlo dopo metà aprile . In attesa di una risposta la ringrazio anticipatamente !

    • Roberto
      Febbraio 25, 00:02

      Qualora la sostituita rientri al 15 marzo, non dovrà dare le dimissioni in quanto il contratto scadrà al rientro della lavoratrice madre. Se il contratto verrà prorogato, in quanto la mamma non sarà rientrata al 15 marzo, la sua adesione alla proroga la obbligherà a restare sino al termine, pena il trattenimento del preavviso.

  5. Arianna
    Febbraio 20, 17:39

    Buonasera Dott. Camera,
    di seguito i contratti di lavoro subordinato firmati:
    – tempo determinato dal 12.04.14 al 30.04.14, prorogato fino al 31.07.14;
    – sostituzione maternità dal 20.08.14, senza l’indicazione di un eventuale data di scadenza.
    La collega che sto sostituendo ha usufruito di tutta la maternità e dei due anni di aspettative per la legge 104, rientrerà il 30.09.17.
    A voce l’uff. personale mi comunica che il 28.02 supererei i 36 mesi previsti dalla legge e che quindi il rapporto di lavoro si risolve automaticamente.
    Ma se la collega non è rientrata e nel contratto firmato non è indicato un termine, possono agire comunque risolvendo il rapporto di lavoro?
    Grazie per la disponibilità

    • Roberto
      Febbraio 25, 00:05

      Non capisco per quale motivo vuole risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro. Se il problema è che non si trova bene, tenga presente che l’azienda con la risoluzione anticipata del rapporto le potrà trattenere il periodo di preavviso dall’ultima busta paga. Se, invece, il problema è il superamento dei 36 mesi massimi, sappia che qualora l’azienda superi questa durata, il rapporto si trasformerà automaticamente a tempo indeterminato.

      • Arianna
        Marzo 20, 17:26

        Buonasera Dott. Camera, era il datore di lavoro intenzionato a risolvere il contratto perchè stava per superare i 36 mesi, io sarei rimasta volentieri.
        Ho ricevuto una lettera di recesso “ad nutum” ed ora sono disoccupata.
        Volevo capire se il datore di lavoro ha agito nel pieno rispetto delle normative.

        • Roberto
          Marzo 20, 19:06

          Dipende: se il suo contratto di lavoro a tempo determinato prevedeva il recesso al rientro della lavoratrice madre, il suo rapporto sarebbe scaduto solo alla realizzazione di questo evento. Non esiste la possibilità di un recesso ad nutum.

  6. Silvia
    Febbraio 18, 15:43

    Buongiorno Dott.Camera,
    ho assunto una dipendente in sostituzione maternità della titolare artigiana con un contratto a termine indicando nella motivazione quanto segue:” il rapporto di lavoro decorrerà dal 01.04.2015 e sarà con contratto a tempo determinato fino al 31.05.2015 per la sostituzione della titolare sig.ra // assente per maternità; il giorno 31.05.2015 il rapporto di lavoro sarà automaticamente risolto, salvo proroghe concordate.”
    Tale contratto è stato poi prorogato per 4 volte fino alla scadenza del periodo di maternità della titolare e poi un’ulteriore volta per la durata di un mese dalla scadenza della maternità. Sono state sempre concordate proroghe scritte in cui era specificato che la proroga avveniva per ragioni sostitutive e soprattutto è sempre stata fatta comunicazione Unilav di proroga.
    La stessa dipendente è stata poi riassunta con un altro contratto a tempo determinato rispettando il periodo di stop &go. Le chiedo se secondo lei è possibile prorogare questo secondo contratto e se sì per quante volte. La ringrazio

    • Roberto
      Febbraio 20, 09:53

      Ritengo che il “tesoretto” delle proroghe con la lavoratrice, ne contenga ancora 4. Ciò in quanto quelle fatte durante il periodo di maternità non contano ai fini formali previsti dall’art. 21 del DLvo 81/2015.

  7. Marzia
    Febbraio 17, 10:27

    scusi dimenticavo che l’assunzione per sostituzione non ha usufruito di agevolazioni contributive perchè più di 20 dipendenti, ma ovviamente non ha versato l’aliquota aggiuntiva di 1,40% per i tempi determinati
    grazie

    • Roberto
      Febbraio 20, 09:49

      La circolare n.42/2002 del Ministero del Lavoro ha specificato che è possibile il cambio di motivazione senza la cessazione del rapporto di lavoro ma con l’utilizzo della proroga. Logicamente dovrà essere versata la contribuzione maggiorata.

  8. Marzia
    Febbraio 17, 10:25

    Buongiorno ho una lavoratrice che sostituisce un’assenza per maternità fino al 28/2/2017. la ditta vorrebbe prorogare il contratto ma senza ragioni sostitutive. Posso prorogare senza necessariamente rispettare l’intervallo di tempo? grazie mille il ccnl è quello degli studi professionali

  9. Tiziana
    Febbraio 08, 14:24

    Lavoro a termine. Contratto per ragioni sostitutive di malattia del lavoratore A . IL LAVORATORE B che sostituisce il lavoratore A può essere licenziato prima del rientro in servizio del lavoratore A perché raggiungo i 36 mesi complessivi oltre i quali m spetta l’indeterminato?

    • Roberto
      Febbraio 08, 23:00

      Il raggiungimento dei 36 mesi non è una giustificazione di licenziamento oggettiva. Dovevano fare i conti prima dell’inizio del rapporto di lavoro a termine. Verifichi che sul suo contratto, oltre ad esserci il soggetto che va a sostituire, ci sia anche una data massima di recesso. Qualora mancasse, Lei resta in servizio sino al rientro della sostituita.

  10. Buona sera,
    azienda metalmeccanica industria, piuù di 20 dipendenti, quindi nessuna agevolazione per sostituzione.
    Assumo dipendente X in sostituzione di maternità di A che termina il 28/02/17 (sostituzione durata meno di 6 mesi), poi A farà un mese di ferie ed infine rientrerà il 01/01/17.
    In concomitanza dipendente B entra in maternità obbligatoria dal 07/03/2017 e il contratto consente la sostituzione da 2 mesi antecedenti l’inizio dell’obbligatoria.
    E’ possibile “passare” la dipendente X dalla sostituzione di A a quella di B senza stop and go?
    o è obbligatoria la sospensione per 10 gg?
    Grazie

    • Roberto
      Febbraio 03, 12:50

      S’, è possibile il cambio in corso d’opera delle motivazioni inizialmente indicate, ed in particolare il cambio della sostituita. Può verificare dalla circolare n. 42/2002 del Ministero del Lavoro.

      • Eleonora
        Ottobre 03, 15:23

        Mi aggancio al commento della sig.ra Mara per chiederLe un chiarimento.
        Nel caso descritto dalla sig.ra Mara, è necessario lasciar decadere il rapporto al rientro della Lavoratrice A e, dal giorno successivo, assumere nuovamente la lavoratrice in sostituzione di B, oppure è sufficiente una proroga?
        La ringrazio molto.

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