Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?

Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?

La durata della sostituzione è pari alla durata di assenza della lavoratrice sostituita, anche se quest’ultima usufruisce di periodi al di fuori della maternità (es. ferie). L’importante è che i periodi di assenza (maternità, ferie) sia consecutivi.

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Roberto Camera
Roberto Camera 503 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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544 Commenti

  1. Buona sera dr Camera,
    per prima cosa vorrei ringraziarla per la sua generosa disponibilita’.
    Poi avrei un quesito da porle.
    Io sono stato assunto a tempo det. in sostituzione di una maternita, in un supermercato.
    L’ambiente e‘ pessimo, tutti i dipendenti ,me compreso ,lavoriamo nel terrore alle prese con un anziano direttore con evidenti problemi mentali. Io non vedo l’ora che la lavoratrice rientri per poter cercare con tranquillita’ un altro impiego stagionale (risiedo vicino alle spiagge del veneto orientale), con la garanzia dell’indennita’ di disoccupazione. Nessuno ancora mi ha avvisato sul termine del mio contratto,da quello che sono riuscito a sapere la lavoratrice in questione dovrebbe terminare la sua maternita’ facoltativa intorno alla meta’ di giugno. La domanda e’ questa: il datore di lavoro puo’ prorogare senza il mio consenso nel caso si vogliano far recuperare le ferie? Non dovrebbero darmi qualche informazione prima o poi o almeno chiedermi la disponibilita’?
    Quello che vorrei evitare sono le dimissioni volontarie e perdere tutto .

    Grazi mille

    • Roberto
      Marzo 22, 10:35

      Buongiorno,
      qualora nel contratto sia precisato che la scadenza è agganciata al rientro della lavoratrice madre, c’è una continuità del rapporto sino all’evento. In alcuni contratti, vi è comunque una data di scadenza. In questo caso, la proroga non è automatica ma va condivisa con il lavoratore.

      • grazie Dr Camera.
        Nel mio contratto e’ scritto :” DURATA DEL RAPPORTO: Tempo determinato FINO AL RIENTRO DELLA SIG.RA XXXX ASSENTE PE MATERNITA’.
        Quindi se questi signori decidessero(come e’ usanza fare) di non fare rientrare subito al lavoro la lavoratrice alla scadenza della maternita’ facendole recuperare alcune settimane di ferie spettanti nel 2016,il mio contratto viene prorogato automaticamente senza preavviso??
        mi scusi tanto,ma non so a chi rivolgermi…..

        • Roberto
          Marzo 23, 17:49

          Sì, la continuità dell’assenza, indipendentemente dalla motivazione, fa proseguire il contratto a termine.

  2. Antonio
    Marzo 16, 12:48

    Buongiorno,
    ho una dipendente in maternità obbligatoria che scade fra pochi giorni, al rientro ha deciso di usufruire della maternità facoltativa ad ore per metà giornata; posso mantenere la dipendente assunta in sostituzione di maternità e con sgravio Inps facendole fare un part time per l’altra metà giornata, anche per il periodo in cui l’altra dipendente usufruirà della facoltativa ad ore ?
    Grazie

    • Roberto
      Marzo 19, 18:21

      Da un punto di vista legislativo, ritengo che la cosa sia fattibile. Senta l’Inps per lo sgravio contributivo.

  3. nunzia
    Marzo 14, 14:44

    Buonasera dottore.
    Io sono stata assunta con contratto di sostituzione maternità il 17/10/2016. La sig.ra che sostituisco, rientrerà il 1 settembre 2017. Intende però cessare la maternità facoltativa il 31 luglio 2017 in quanto lo studio resta chiuso tutto il mese di agosto e quindi lei prenderebbe lo stipendio pieno pur restando a casa.
    Le chiedo se si può fare in quanto non avendo ferie accumulate precedentemente, in questo anno non dovrebbe aver accumulato tutte le ferie necessarie a coprire il periodo. Se invece fosse fattibile, quando scadrebbe il mio contratto? Nel caso scada a Luglio mi vengono pagate le ferie accumulate? Nel caso in cui il mio contratto finisse ad Agosto, l’azienda deve pagare due dipendenti ad agosto?
    La ringrazio infinitamente per il suo parere.

    • Roberto
      Marzo 15, 13:14

      Se sul contratto di lavoro è indicato che il contratto “cessa al rientro della lavoratrice madre”, il suo rapporto di lavoro terminerà il 31 luglio, al rientro della mamma. La mamma avrà comunque diritto alle ferie che avrà accumulato durante l’anno 2016 e 2017.
      Per quanto riguarda le sue ferie, si dovrà accordare con l’azienda. Potranno fargliele fare prima della scadenza del contratto ovvero dovranno retribuirle alla scadenza.

  4. BUONASERA, ASSUNTA COME SOSTITUZIONE DI MATERNITA A MAGGIO 2015. NELLA LETTERA DI ASSUNZIONE ERA SCRITTO FINO AL RIENTRO DELLA SIGNORA TALE. NELLE BUSTE PAGA ERA STATO INSERITO IL TERMINE DELLA MATERNITà OBBLIGATORIA FINO AL 28.2. LA SIGNORA PORTA UNA PROROGA FINO AL 31.3. SI FA COMUNICAZIONE DELLA PROROGA. IO IL 26 MI AMMALO E IL DATORE MI ANNULLA LA PROROGA E CESSA IL LAVORO AL 28.2 (DICE LUI COME SCRITTO NEL CEDOLINO PAGA). IO NON CREDO CHE LEI FOSSE RIENTRATA PER LA FINE DI FEBBRAIO. COSA POSSO FARE?

    • Roberto
      Marzo 14, 17:35

      Deve impugnare la cessazione del rapporto di lavoro, in considerazione del fatto che il termine naturale del rapporto è il rientro della lavoratrice madre. Vada pure da un sindacato.

  5. Mara
    Marzo 09, 18:00

    Buonasera Dott. Camera,
    sono stata assunta in sostituzione di maternita. Nella lettera di assunzione è scritto che “il rapporto avrà termine al rientro della lavoratrice in azienda”. L’orario di lavoro è di 8 ore giornaliere e 40 settimanali ed è anche specificato che “mi rendo disponibile ad eventuali modifiche della distribuzione dell’orario di lavoro, come pure a prestazioni straordinarie per esigenze aziendali”. Sempre nella lettera di assunzione è indicata una penale (pari al valore dell’indennità di mancato preavviso), per mia esclusiva volontà in caso di risoluzione prima della scadenza naturale del termine.
    A breve la signora in maternità rientrerà a lavorare, ma rientrerà solo a 4 ore anziché 8.
    L’azienda mi impone il passaggio da 8 ore a 4 ore giornaliere, ma è’ mia intenzione cambiare datore di lavoro al rientro della lavoratrice in maternità (avendo in gioco un’ oppurtunità lavorativa di 40 ore settimanali). Le chiedo gentilmente se al rientro della lavoratrice in maternità il mio rapporto terminerà senza alcuna penale (es. trattenuta del mancato preavviso comprensiva di rateo di tredicesima e quattordicima).
    L’azienda mi dice che se recedo mi tratteranno la penale in quanto la signora in maternità rientra sì, ma a 4 ore anziché 8. E’ corretto quanto affermato dall’azienda e quindi sono costretta a rimanere per non pagare la penale?
    Rimanendo in attesa di sua gentile risposta, ringrazio e porgo cordiali saluti.
    Mara

    • Roberto
      Marzo 10, 09:04

      Ritengo che l’azienda non possa pretendere unilateralmente la riduzione dell’orario di lavoro, anche perchè nel contratto sottoscritto dalle parti viene specificato che il rapporto termine al rientro della lavoratrice. Per cui, al rientro della mamma, potrà decidere se restare con la riduzione di orario o cessare il rapporto senza penale alcuna.

  6. lucia
    Marzo 09, 14:47

    Buonasera,
    la dipendente assunta per sostituzione maternità ha diritto ad essere assunta a tempo indeterminato qualora la dip. assente per maternità abbia deciso di dimettersi prima della scadenza del periodo richiesto di assenza?
    Grazie
    Lucia

    • Roberto
      Marzo 10, 09:02

      No. Non sussiste questo obbligo. La dipendente a tempo determinato, qualora abbia superato i 6 mesi di lavoro può, al termine del contratto, avvalersi del diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei successivi 12 mesi per mansioni gia’ espletate.

  7. Vanessa
    Marzo 06, 15:23

    Buongiorno, avrei un’altra domanda.

    Sono in sostituzione maternità. La seconda per la stessa azienda.
    Ora una collega ha dato le dimissioni. Andrà via a fine mese mentre il termine, probabile, del mio contratto di sostituzione maternità è settembre 2017.
    Posso fare richiesta per un passaggio/cambiamento di contratto?
    Le mansioni sono le stesse.
    Intendo dire.. posso chiedere al mio datore di lavoro di cambiare il mio contratto di sostituzione maternità con un altro (vedrà l’azienda quale ma auspicherei un tempo indeterminato)?

    Grazie

    • Roberto
      Marzo 06, 22:46

      Può richiedere la trasformazione a tempo indeterminato ma non ha un diritto di prelazione. Dovrà essere il datore di lavoro a decidere in tal senso. Lei comuque porti a conoscenza l’azienda delle sue intenzioni.

  8. Elisa
    Marzo 06, 12:39

    Buongiorno, sono una lavoratrice con contratto di sostituzone di maternità dal maggio 2016. Non ho una data di termine ma il contratto si risolverà al momento del rientro della collega sostituita.
    A mia volta ho scoperto in questi giorni di essere incinta e a causa del tipo di lavoro svolto necessito del congedo anticipato di maternità.
    Dal punto di vista contrattuale mi spetta il congedo di maternità? E il rapporto di lavoro è da considerarsi terminato?

    • Roberto
      Marzo 06, 22:44

      Sì, le spetta il congedo di maternità. Il rapporto continuerà fino alla scadenza contrattualmente prevista.

  9. Lela
    Marzo 05, 10:28

    Buongiorno Dott. Camera,
    ho un contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione maternità ai sensi dell’Art. 4 a tempo parziale.
    Ho iniziato il 1/10 ma non risulta la scadenza. Nel contratto però c’è scritto: “nel caso in cui, a seguito di successive proroghe, la durata complessiva del contratto dovesse superare il 6 mesi, l’azienda si impegna a rispettare quanto previsto dall’art. 24 del dlg 81/2015.
    Il mio quesito è il seguente: se la collega in maternità decidesse di non tornare ed effettuare la maternità facoltativa, occorre che il datore di lavoro mi proroghi il contratto per iscritto? Se la risposta fosse SI, posso rifiutare la proroga? Io avrei trovato un altro posto con un contratto più favorevole.
    La ringrazio.

    • Roberto
      Marzo 06, 11:41

      In caso di contratto a termine per sostituzione, il rapporto cessa automaticamente al rientro della sostituita.
      Ci possono essere 2 casi:
      1. il contratto prevede una data
      2. il contratto prevede un rientro, senza alcuna indicazione della data di scadenza.
      Da quello che mi sembra di capire, siamo di fronte al secondo caso. Detto questo, è buona norma per l’azienda, qualora cambi la motivazione iniziale (es. da maternità obbligatoria a facoltativa) è buona norma che l’azienda provveda a comunicare la prosecuzione alla sostituta e quest’ultima confermi, o meno, l’ulteriore rapporto di lavoro. In caso di mancata conferma, ritengo che non vi siano problemi di sorta.

      • Lela
        Marzo 10, 15:21

        Buon pomeriggio Dott. Camera.
        Sono venuta a sapere che la collega che sostituisco in maternità prenderà anche la facoltativa. Le chiedo, il datore di lavoro, data la postilla sul contratto “nel caso in cui a seguito di successive proroghe la durata complessiva del contratto dovesse superare i 6mesi, l’azienda si impegna a rispettare quanto previsto dall’art.24 del dlg 81/2015” , è obbligato a chiedermi una proroga? Oppure cesserà il 31/03 se non mi comunica niente? data assunzione 1/10/2016. La ringrazio.

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