Quanto dura un provvedimento disciplinare per essere considerato “recidiva”?

Quanto dura un provvedimento disciplinare per essere considerato “recidiva”?

Quanto dura un provvedimento disciplinare per essere considerato “recidiva”?

L’articolo 7, dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), stabilisce – comma 8 – che la sanzione disciplinare perde efficacia decorsi due anni dalla sua applicazione. È possibile che la contrattazione collettiva migliori, lato lavoratore, questa disposizione, andando a limitare l’efficacia del provvedimento ad un periodo inferiore ai 2 anni.

Nel dettaglio, questo il testo integrale dell’art. 7 (Legge 300/1970):

“Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali
ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle
stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione
in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito
da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e
senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non
possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportano mutamenti
definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un
importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal
servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non
possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla
contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma
restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata
applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi,
anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca
mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da
un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di
comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del
lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del
Collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli
dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio
di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore
di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino
alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due
anni dalla loro applicazione.

 

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Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 529 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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