Si può fare una contestazione disciplinare dopo le dimissioni di un lavoratore?

Si può fare una contestazione disciplinare dopo le dimissioni di un lavoratore?

A inizio marzo abbiamo fatto una contestazione disciplinare ma ad oggi non abbiamo ancora emesso il provvedimento disciplinare in quanto non possiamo bloccare la produzione. Oggi il lavoratore ha rassegnato le dimissioni: posso emetterlo ora il provvedimento?

Ritengo che procedere all’emissione di un provvedimento disciplinare a più di un mese di distanza dalla contestazione, non rispetti il principio di tempestività previsto dalla giurisprudenza. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che il ritardo non è dovuto all’effettuazione di una indagine aziendale per la verifica della violazione e del suo colpevole, ma per motivi produttivi. Qualora venga valutato il mancato rispetto del principio di immediatezza, l’organo deputato (giudice o Collegio di conciliazione ed arbitrato) rende inefficace il provvedimento disciplinare, in quanto l’emissione del provvedimento non deve essere una sorta di “spada di Damocle” sine die nei confronti del lavoratore.

Per maggiori informazioni leggi anche:

La contestazione disciplinare ed il diritto di difesa del lavoratore [E.Massi]

L’esercizio della contestazione disciplinare dell’imprenditore, secondo le formulazioni adottate sia dell’art. 7 della legge n. 300/1970 che dai dettati contrattuali, è sottoposto a regole precise il cui rispetto è essenziale ai fini della validità della procedura adottata. Infatti, essendo quest’ultima caratterizzata da una serie di atti concatenati e posti in sequenza legale, l’eventuale vizio di un atto “a monte” rischia di rendere nullo il provvedimento. In tale ottica si ritiene opportuno esaminare in questa riflessione due momenti “cruciali”: quello della contestazione dell’addebito e quello del diritto alla difesa del lavoratore.

L’audizione del lavoratore dopo la contestazione disciplinare [E.Massi]

Uno dei momenti più importanti nella procedura disciplinare prevista dall’art. 7 della legge n.300/1970 e’ rappresentato dalla difesa del lavoratore in sede di audizione e dalla assistenza sindacale.

 

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 501 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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