Le dimissioni per giusta causa
Ci sono situazioni, non molto infrequenti nel rapporto di lavoro, ove il lavoratore viene a trovarsi in una situazione nella quale ĆØ, nella sostanza, costretto a presentare le dimissioni per giusta causa che incide, irreparabilmente, sul rapporto fiduciario.
Tale ipotesi trova una forma di tutela da parte dellāordinamento, sia sotto lāaspetto delle specifiche causali che nella concreta possibilitĆ di ottenere un trattamento di NASPI del tutto analogo a quello spettante ai lavoratori licenziati.
Nella riflessione che segue cercherò, sia pure succintamente, di mettere in evidenza le questioni operative e le problematiche connesse.
Le dimissioni per giusta causa da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, trovano il supporto normativo nellāart. 2119 c.c.: in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto di recedere, con effetto immediato, dal rapporto, senza alcuna prosecuzione, neanche provvisoria e senza, ovviamente, essere tenuto a prestare la sua attivitĆ nel periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo. Le dimissioni, che sono pur sempre un atto unilaterale ricettizio, dopo la riforma intervenuta con lāart. 26 del D.L.vo n. 151/2001 e con il D.M. 15 dicembre 2015, debbono avvenire nellāunico modo possibile, ossia attraverso la compilazione del modello telematico. Ciò va fatto, autonomamente, dallāinteressato (che deve essere in possesso del PIN INPS) o con lāausilio di uno dei c.d. āsoggetti intermediariā (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, funzionari dellāIspettorato territoriale del Lavoro, commissioni di certificazioni, consulenti del lavoro). Il modello, sottoscritto con una serie di garanzie, viene inviato al datore e la risoluzione diviene efficace nel momento in cui lo stesso viene ricevuto nella casella di posta elettronica dello stesso. Qualunque modalitĆ diversa renderebbe assolutamente inefficaci le dimissioni. Nel modello telematico va inserita la motivazione ādimissioni per giusta causaā.
Chiarito questo aspetto va sottolineato che le dimissioni per giusta causa oltre a non consentire la prosecuzione del rapporto, non sono, di per se stesse, compatibili con un ādifferimento dellāeffetto risolutivoā (Cass., 29 gennaio 1976, n. 285; Cass., 15 maggio 1980 n. 3222): una eventuale disponibilitĆ del lavoratore ad assicurare, in tutto o in parte, la propria prestazione durante il periodo di preavviso, fa sƬ che le dimissioni stesse non possano essere connotate da giusta causa (Cass., 9 aprile 2014, n. 8361). Va, tuttavia, considerato come la stessa Suprema Corte (Cass., 23 maggio 1998, n. 5146) abbia ritenuto sussistente la giusta causa pur in presenza del posticipo delle dimissioni, motivate dal rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in considerazione della particolare posizione di responsabilitĆ rivestita dal prestatore allāinterno dellāorganizzazione dellāimpresa.
Le dimissioni per giusta causa generano alcuni diritti in capo al lavoratore subordinato che possono cosƬ sintetizzarsi:
- indennitĆ sostitutiva del preavviso direttamente rapportata al periodo previsto dalla contrattazione collettiva;
- indennitĆ di NASPI (che va richiesta, in via telematica, allāINPS, entro il termine di decadenza di 68 giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto) in presenza dei presupposti indicati dallāart. 3 del D.L.vo n. 22/2015 che sono ravvisabili nello stato di disoccupazione, in almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni antecedenti lāinizio del periodo di disoccupazione, in 30 giorni di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti lāinizio del periodo di disoccupazione.
La circolare dellāINPS 20 ottobre 2003, n. 163 e la giurisprudenza hanno identificato una serie di ipotesi che concretizzano la figura della giusta causa nelle dimissioni:
- reiterato mancato pagamento della retribuzione (Cass., 26 gennaio 1988, n. 648);
- molestie sessuali sul luogo di lavoro (Trib. Milano, 16 giugno 1999) e pretesa di prestazioni illecite;
- modificazioni fortemente peggiorative delle mansioni, tali da pregiudicare la vita professionale del lavoratore (Cass., 13 giugno 2014, n. 13485): ovviamente non ci si trova, in questo caso, di fronte alle legittime ipotesi di demansionamento previste dal nuovo art. 2103 c.c. ed a quelle tutelate, ad esempio, dallāart. 4,comma 4 e 10, comma 3, della legge n. 68/1999 (lavoratori disabili) e dallāart. 41, comma 6, e 42 del D.L.vo n. 81/2008( inidoneitĆ accertata dal medico competente a seguito di visita sanitaria ed adibizione a mansioni inferiori conseguenti, con la conservazione del trattamento economico);
- mobbing, consistente in condotte vessatorie e reiterate poste in essere da superiori gerarchici o colleghi, le cui caratteristiche risiedono nella protrazione, nel tempo, di una serie di comportamenti con tali caratteristiche e con la volontĆ di giungere ad una sorta di emarginazione del lavoratore;
- notevole variazioni nelle condizioni di lavoro susseguenti alla cessione dellāazienda o ramo di essa, anche attraverso la forma dellāaffitto (art. 2112 c.c.);
- spostamento del lavoratore da una unitĆ produttiva allāaltra senza che siano sussistenti le ācomprovate ragioni tecniche, organizzative e produttiveā richieste dal nuovo art. 2103 c.c., come riscritto dallāart. 3 del D.L.vo n. 81/2015;
- comportamento ingiurioso del superiore gerarchico nei confronti dellāinteressato (Cass., 11 febbraio 2000, n. 1542; Cass., 29 novembre 1985, n. 5977).
Senza entrare nel merito del trattamento di NASPI, ricordo che lo stesso ĆØ rapportato (art. 4 del D.L.vo n. 22/2015 e circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94) ad un calcolo determinato dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dellāultimo quadriennio, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilitĆ aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione, indipendentemente dal minimale, e moltiplicata per il coefficiente 4,33. Le settimane vanno calcolate per intero pur se non risultano completamente lavorate. Se il calcolo relativo al 2017 ĆØ pari od inferiore a 1.1.95 euro mensili, lāindennitĆ ĆØ pari al 75% della retribuzione; se superiore la predetta indennitĆ ĆØ incrementata di una somma pari al 25%Ā della differenza tra la retribuzione mensile ed il predetto importo, con un tetto fissato in 1300 euro mensili (circolare INPS 21 febbraio 2017, n. 36). A partire dal quarto mese lāindennitĆ che dura, al massimo, 2 anni (numero di settimane pari alla metĆ di quelle contribuite negli ultimi 4 anni) viene ridotta progressivamente del 3% al mese.
Unāaltra questione che negli anni, si ĆØ più volte presentata concerne il possibile risarcimento del danno che il lavoratore dimissionario per giusta causa potrebbe avanzare nei confronti del datore di lavoro, essendo, del tutto, escluso (Cass., 25 marzo 1996, n. 2632) che le dimissioni per giusta causa possano essere equiparate al recesso datoriale ai fini della applicabilitĆ delle sanzioni in materia di licenziamento illegittimo.
Due sono gli orientamenti: quello maggioritario (Cass., 7 novembre 2001, n. 13782) seguito anche dalla dottrina, ritiene che il prestatore non possa ottenere altro che lāindennitĆ di mancato preavviso, mentre un altro seguito, tra gli altri, da unāaltra sezione della Suprema Corte (Cass., 2 febbraio 1998, n. 1021) sostiene che, secondo le regole generali, il lavoratore ĆØ abilitato a chiedere il risarcimento, dimostrando, nel concreto, che la propria volontĆ , seppur libera, ĆØ stata, coartata, da una serie di situazioni afferibili al comportamento del datore di lavoro.
Ovviamente, un eventuale risarcimento ĆØ sempre possibile qualora lāinadempimento datoriale in materia di salute e sicurezza sul lavoro abbiano comportato seri pregiudizi allo stato di salute del prestatore (Cass., 20 aprile 1998, n. 4012). In tale ipotesi lāonere a carico del lavoratore consiste nel provare lāesistenza di un nesso di causalitĆ tra lāevento dannoso e lāattivitĆ lavorativa svolta.
Il datore di lavoro, ĆØ, come affermavo pocanzi, tenuto a corrispondere lāindennitĆ sostitutiva del preavviso il cui calcolo (art. 2121 c.c.) deve tenere conto della retribuzione in atto al momento della cessazione del rapporto, comprensiva degli elementi che presentano una natura continuativa.
Questo, tuttavia, non ĆØ il solo onere āemergenteā: alla luce della previsione contenuta nei commi che vanno da 31 a 35 della legge n. 92/2012 occorre versare il c.d. ācontributo di ingresso alla NASPIā, pari al 41% del massimale mensile di disoccupazione per ogni 12 mesi di anzianitĆ aziendale, con proporzionamento in base al numero dei mesi di durata del contratto (se il rapporto ĆØ cessato oltre il 15, si calcola il mese intero), con un tetto massimo fissato in 3 anni di anzianitĆ aziendale: esso prescinde dal fatto che il rapporto si sia svolto a tempo pieno o a tempo parziale. Lāimporto massimo, rapportato a 36 mesi di anzianitĆ aziendale ĆØ pari a 1469,95 euro (valore anno 2017): quale che sia lāimporto, i termini per il versamento, come ricorda lāINPS nella circolare n. 44 del 22 marzo 2013, sono quelli della denuncia successiva a quella del mese in cui si sono registrate le dimissioni per giusta causa (e, in via generale, il licenziamento). Il mancato versamento del āticketā ĆØ sottoposto alla normale disciplina sanzionatoria in essere relativa al mancato versamento della contribuzione a carico del datore, che trova la propria fonte normativa nellāart. 116 della legge n. 388/2000.
Ā
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Esiste un limite minimo di retribuzioni non pagate per concedere le dimissioni per giusta causa?
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40 Commenti
Si può interrompere āante tempusā un contratto di lavoro a termine? - Generazione Vincente SpA | Agenzia per il lavoro
Marzo 01, 11:12[ā¦] deve essere un motivo che giustifica ciò: licenziamento disciplinare, licenziamento per GMO o dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento di [ā¦]
Un lavoratore ha presentato le dimissioni per giusta causa per la mancata retribuzione di 4 mesi. Devo comunicarlo al Centro per l'impiego? - Generazione Vincente SpA | Agenzia per il lavoro
Febbraio 21, 16:38[ā¦] dal lavoratore sia reale ( mancata retribuzione per 4 mesi ), lāazienda debba avallare dette dimissioni come giusta causa di recesso (vedi sentenza di Cassazione n. 648 del 26 gennaio 1988). Tenga presente, tuttavia, che [ā¦]
Andrea De Vitis
Dicembre 14, 15:13Buongiorno avvocato, quante sono le mensilitĆ non retribuite utili al fine di poter rassegnare dimissioni per giusta causa ? in alcuni casi viene indicato nel numero di 2 in altri nel numero di 3, inoltre cambierebbe nel caso di contratti di apprendistato ?
Grazie.
Eufranio Massi
Maggio 09, 09:18La norma non parla di un numero minimo di mensilitĆ di retribuzioni non corrisposte ma secondo alcuni indirizzi giurisprudenziali si ritiene che le stesse debbano essere almeno due.
Dott. Eufranio Massi
Andrea Tancredi
Dicembre 10, 08:12Bungiorno avvocato!
La mia domanda ĆØ in caso di ridimensionamento dei livelli di retribuzione, nel mio caso dal 3 al 1 quindi con riduzione dello stipendio. Posso adottare la siesta causa?
Grazie
Eufranio Massi
Dicembre 21, 10:16Se mi formula meglio la domanda le rispondo volentieri.
Dott. Eufranio Massi
STUDIO GUARNORI
Ottobre 25, 15:10Buongiorno avvocato,
si possono considerare dimissioni per giusta causa il mancato versamento della trattenuta del quinto dello stipendio per più mesi?
Grazie
francesca
Settembre 04, 15:25gentile avv.,sussiste la giusta causa se il datore di lavoro non ti rivolge la parola e il vice dice frasi molto ingiuriose e mortificanti? sono necessarie documentazioni da allegare?
Monica
Luglio 14, 01:06Buonasera. Il mancato pagamento della 13esima e della 14esima consente le dimissioni per giusta causa? In tal caso avrei diritto alla disoccupazione?
Eufranio Massi
Luglio 14, 14:49Cara Monica,
gli estremi per chiedere la Naspi (qualora Lei sia in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 22/2015) sussistono. Ovviamente, le spetterebbe anche lāindennita di mancato preavviso. Detto questo, però, aggiungo che nella richiesta di indennitĆ da presentare allāINPS va allegata la documentazione concernente le sue richieste di pagamento non andate a buon fine o anche la richiesta avanzata in sede amministrativa (commissione di conciliazione istituita presso lāIspettorato territoriale del Lavoro o in sede sindacale, ecc.)
Ā
Francesco
Giugno 07, 14:38Buongiorno avvocato,
si può configurare la dimissione per giusta causa in questo caso?:
assunzione a tempo indeterminato in marzo, attualmente ancora lavorante (con periodo di prova che scade a metĆ giugno). Nella giornata odierna (in cui le scrivo) ho ricevuto solo lo stipendio di Aprile⦠manca marzo, e sicuramente lo stipendio di maggio non arriverĆ nemmeno entro il 20 di giungo. Eā possibile richiedere la giusta causa ad esempio il 21 giugno? Grazie
Eufranio Massi
Giugno 08, 10:46Caro Francesco,
il mancato o il reiterato forte ritardo nel pagamento delle competenze rappresenta un motivo di dimissioni per giusta causa.
Dott. Eufranio Massi
Aniello
Maggio 04, 09:43Gent.mo,
sarebbe possibile configurare come giusta causa di dimissioni lāipotesi in cui il datore di lavoro omette il versamento dei contributi dovuti? Eā vero che sono crediti che vanterebbe lāINPS, però anche il lavoratore subisce un danno dal mancato versamento.
Eufranio Massi
Maggio 31, 11:45Caro Aniello,
nelle ipotesi previste dallāINPS per il riconoscimento delle dimissioni per giusta causa non figura Lāomissione contributiva ne, , per quanto di mia conoscenza, risultano sentenze in tale senso.
carlo
Maggio 02, 12:14Se il Datore di lavoro, dopo avere ricevuto le dimissioni par giusta causa,( per mancato pagamento delle retribuzioni) provvedesse con immediatezza al pagameto di tutte le retribuzioni maturare, verrebbe meno la motivazione della giusta causa??
Eufranio Massi
Maggio 02, 12:41Caro Carlo,
le dimissioni per giusta causa sono un atto unilaterale ricettazione che, oggi, può essere effettuato soltanto con il modello telematico aggiungendo la motivazione. Di per se stesso il pagamento delle retribuzioni arretrate non fa venir meno la giusta causa. Il lavoratore può revocare le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi allāinvito del modello.
Dott. Eufranio Massi
Marco
Gennaio 14, 15:25Essendo unāaddetto alla vigilanza il mio datore di lavoro non mi ha mai pagato lo straordinario notturno ne festivi ne doppi turni in 4 anni avendo tutte le copie dei turni che lui ci dava quali sono le conseguenze e cosa fare in tal caso ora si ĆØ rifiutato di darmi i turni
Eufranio Massi
Gennaio 19, 14:54Proverei a parlarne con lāispettore di turno dellāIspettorato territoriale del Lavoro della sua provincia.
Dott. Eufranio Massi