Esiste un limite minimo di retribuzioni non pagate per concedere le dimissioni per giusta causa?
Chiedo cortesemente unโinformazione: qualora un lavoratore con 2 mensilitร di retribuzioni non pagate, e relativa messa in mora giร intimata e controfirmata dallโazienda, volesse presentare le dimissioni presso lโispettorato sarebbe riconosciuto il crisma di Giusta Causa?
Non esiste, legislativamente, una disposizione che evidenzi il limite minimo di retribuzioni non pagate per avallare le dimissioni per giusta causa.
La giurisprudenza parla di โreiterato mancato pagamentoโ delle retribuzioni.
In unโaltra sentenza di merito, il giudice, per legittimare la giusta causa delle dimissioni, parla di โreiterato mancato pagamento delle voci retributive, tale da far venire meno la fiducia del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoroโ.
In definitiva, ritengo che sia il caso di attendere il terzo mese di mancato pagamento per avallare la โreiterazioneโ dei mancati pagamenti.
Per maggiori informazioni di seguito un estratto dallโarticolo: Le dimissioni per giusta causa [E.Massi]
[โฆ] Le dimissioni per giusta causa da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato trovano il supporto normativo nellโart. 2119 c.c.: in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto di recedere, con effetto immediato, dal rapporto, senza alcuna prosecuzione, neanche provvisoria e senza, ovviamente, essere tenuto a prestare la sua attivitร nel periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo. Le dimissioni, che sono pur sempre un atto unilaterale ricettizio, dopo la riforma intervenuta con lโart. 26 del D.L.vo n. 151/2001 e con il D.M. 15 dicembre 2015, debbono avvenire nellโunico modo possibile, ossia attraverso la compilazione del modello telematico. Ciรฒ va fatto, autonomamente, dallโinteressato (che deve essere in possesso del PIN INPS) o con lโausilio di uno dei c.d. โsoggetti intermediariโ (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, funzionari dellโIspettorato territoriale del Lavoro, commissioni di certificazioni, consulenti del lavoro). Il modello, sottoscritto con una serie di garanzie, viene inviato al datore e la risoluzione diviene efficace nel momento in cui lo stesso viene ricevuto nella casella di posta elettronica dello stesso. Qualunque modalitร diversa renderebbe assolutamente inefficaci le dimissioni. Nel modello telematico va inserita la motivazione โdimissioni per giusta causaโ[โฆ]
[โฆ] La circolare dellโINPS 20 ottobre 2003, n. 163 e la giurisprudenza hanno identificato una serie di ipotesi che concretizzano la figura della giusta causa nelle dimissioni:
- reiterato mancato pagamento della retribuzione (Cass., 26 gennaio 1988, n. 648)[โฆ]
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4 Commenti
Fab
Maggio 23, 17:16Salve, e se le retribuzioni non corrisposte fossero solo una parte dello stipendio?
Supponiamo che il primo mese mi diano 500 dei 1000โฌ di stipendio e tale gioco si ripetesse nei mesi successivi con percentuali diverse.
Quanto bisogna aspettare? Vale il fatto che lo stipendio รจ stato frazionario e quindi attendere il terzo mese di stipendi parziali o ci sono altre regole?
Roberto
Maggio 23, 22:22Per questa casistica non esiste una regola. Aspetterei comunque il terzo mese per verifica la corrispondenza tra ciรฒ che รจ previsto in busta paga e la retribuzione effettiva.
Giorgiorock
Novembre 22, 14:46Potrei sapere per quali settori non sussistono i vincoli stabiliti dalle norme sui contratti a termine? Grazie per la cortesia.
Roberto
Novembre 25, 08:02Le regole sui contratti a termine sussistono per tutti i settori. La contrattazione collettiva puรฒ rivedere detti limiti ma non escluderli.