Lavoratori disabili e attività pericolose: cosa prevede la legge?

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Lavoratori disabili e attività pericolose: cosa prevede la legge?

Qual è la sanzione in caso di impossibilità ad assumere lavoratori disabili in quanto l’azienda svolge attività pericolose?

L’articolo 5, comma 3, della Legge n. 68/1999, prevede un parziale esonero dall’obbligo di assunzione per i datori di lavoro che, per le speciali attività lavorative, non possono occupare l’intera percentuale di disabili. Ciò comporta il versamento al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di un contributo esonerativo nella misura di 44,32 euro per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile non occupato (importo adeguato dal Ministero del Lavoro con Decreto n. 100 del 3 agosto 2026).

Esonero parziale dall’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili

La Legge n. 68/1999 disciplina il collocamento mirato delle persone con disabilità e prevede, in presenza di particolari condizioni, la possibilità di un esonero parziale dagli obblighi di assunzione. In particolare, il D.M. 7 luglio 2000, n. 357 individua, tra le condizioni che possono giustificare l’esonero, la faticosità della prestazione, la pericolosità connaturata al tipo di attività, anche in relazione alle condizioni ambientali, e le particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. L’esonero previsto dall’articolo 5, comma 3, ha carattere parziale e si inserisce nel sistema degli obblighi di collocamento mirato previsto dalla legge.

Attività pericolose e lavorazioni con tasso INAIL elevato

Accanto a questa ipotesi, l’articolo 5, comma 3-bis, della Legge n. 68/1999 disciplina specificamente il caso dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni caratterizzate da un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. Per tali lavorazioni è previsto un distinto regime di esonero, anch’esso subordinato al versamento del contributo esonerativo.

Contributo esonerativo e sanzione amministrativa: le differenze

È opportuno distinguere il contributo esonerativo dalla vera e propria sanzione amministrativa. Il D.M. n. 100 del 3 agosto 2026 ha fissato il contributo esonerativo in 44,32 euro per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato, con decorrenza dal 1° gennaio 2027. Lo stesso decreto precisa che, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della Legge n. 68/1999, qualora la quota d’obbligo rimanga scoperta per cause imputabili al datore di lavoro oltre il termine previsto dalla legge, la sanzione amministrativa è pari a cinque volte il contributo esonerativo. Dal 1° gennaio 2027, pertanto, tale sanzione corrisponde a 221,60 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Gli importi applicabili nel 2026 e dal 1° gennaio 2027

Il nuovo importo di 44,32 euro non è ancora applicabile nel 2026. Fino al 31 dicembre 2026 resta vigente il contributo esonerativo di 39,21 euro, introdotto dal D.M. n. 193 del 30 settembre 2021 con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Conseguentemente, fino a tale data, la sanzione prevista dall’articolo 15, comma 4, è pari a 196,05 euro per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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