La trasformazione dei contratti a tempo determinato prevista dal D.L. n.62
Ambito della nuova agevolazione
Con l’art. 4 del D.L. 62/2026 sarà possibile, con incentivi, trasformare contratti a tempo determinato stipulati con giovani, in contratti a tempo indeterminato: in tal modo il Governo si propone di aumentare l’occupazione stabile Come vedremo tra un attimo, l’agevolazione presenta vincoli di non poco conto. La disposizione si applica ai giovani che:
- Hanno in corso un contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi, stipulato entro il 30 aprile 2026;
- Hanno una età non superiore, al momento della trasformazione, ai 35 anni (ossia 34 anni e 364 giorni come limite massimo;
- Non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato.
Datori di lavoro interessati
La norma si rivolge a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori e, a mio avviso, anche agli Enti pubblici economici e ad altri soggetti come i consorzi di bonifica, gli ex IACP, trasformati con leggi regionali, in Enti pubblici economici, le ex IPAB, come ebbe a dire, in situazioni del tutto analoghe, la circolare INPS n. 40/2018.
Qualifiche ammesse ed esclusioni
La disposizione riguarda contratti a termine stipulati per qualifiche di operai, impiegato e quadro, con esclusione di quelle di natura dirigenziale.
Periodo di trasformazione e incremento occupazionale netto
Le trasformazioni dovranno essere effettuate nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2026 e comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base delle differenze tra il numero dei dipendenti rilevato per ciascun mese di durata del beneficio e il numero medio dei lavoratori in forza nei 12 mesi precedenti la trasformazione. Nel computo non rientrano i dipendenti che si sono dimessi, le invalidità, i licenziamenti per giusta causa, le trasformazioni volontarie del rapporto, i pensionamenti per raggiunti limiti di età e nelle società controllate e controllate (occorre riferirsi all’art. 2359 c.c.) o che, anche per interposta persona, si riferiscono alla stessa proprietà, il calcolo deve riguardare tutte le realtà produttive, secondo il concetto di “impresa unica”, presente in diversi Regolamenti CE. L’incremento va tenuto ogni mese per tutta la durata dello sgravio contributivo e se il datore va sotto la media degli ultimi 12 mesi, il beneficio si sospende, per riprendere, per i mesi residui, soltanto nel caso in cui, per effetto di nuove assunzioni, venga ripristinato il “numero base”.
Misura dello sgravio contributivo
Lo sgravio viene riconosciuto nella misura del 100% della quota a carico del datore, con esclusione dei contributi e dei premi assicurativi INAIL e, sulla base delle indicazioni INPS fornite in casi analoghi, anche della c.d. “contribuzione minore”, entro un tetto massimo mensile di 500 euro per ogni lavoratore interessato, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La trasformazione del rapporto comporta, altresì, la restituzione, sotto forma di conguaglio, da parte dell’INPS, del contributo addizionale dell’1,40% qualora sia stato versato.
La contribuzione minore
Per completezza di informazione, ricordo cosa si intende per “contribuzione minore”:
- Il contributo, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (art. 1, comma 755 della legge n. 296/2006);
- Il contributo, ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.L.vo n. 148/2015;
- Il contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000;
- Il contributo, ove dovuto, per il Fondo del settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali;
- Le contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento;
- Il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria ex D.L. n. 103/1991;
- Il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo ex art. 1, commi 8 e 14, del D.L.vo n. 182/1997;
- Il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti ex art. 1, commi 3 e 4, del D.L.vo n. 166/1997.
Condizioni di accesso, divieti e revoca
L’art. 4 ripete, anche in questo caso, principi già presenti negli altri articoli che hanno riguardato gli sgravi contributivi:
- Rispetto dell’art, 31 del D.L.vo n. 150/2015: ciò significa, ad esempio, che il beneficio non viene riconosciuto se la trasformazione aviene in virtù di un obbligo di legge o di contratto collettivo. Ovviamente, il riconoscimento del beneficio postula anche il rispetto del comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006.
- Rispetto dell’art. 7, comma 5, del D.L. n. 62;
- Il datore di lavoro non può procedere alla fruizione del beneficio se nei 6 mesi precedenti l’assunzione ha effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi ex artt. 4,5 e 24 della legge n. 223/1991 che hanno interessato l’unità produttiva ove è adibito il giovane;
- Il licenziamento per giustificato motivo del lavoratore nei 6 mesi successivi alla trasformazione o il licenziamento di altro lavoratore con la stessa qualifica operante nella medesima unità produttiva, comporta la revoca del beneficio e l’INPS è autorizzata a recuperare le somme già fruite;
- Non cumulabilità dello sgravio contributivo con altre agevolazioni ma compatibilità con la maggiorazione del bonus fiscale correlato all’incremento occupazionale netto, previsto dall’art. 4 del D.L.vo n. 216/2013.
Monitoraggio della spesa e limiti finanziari
All’INPS spetta il compito del monitoraggio e del controllo della spesa finanziata con 18,2 milioni di euro per l’anno in corso, con 87,5 milioni per il prossimo e con 69,3 milioni per il 2028. L’Istituto può bloccare le istanze, nel caso in cui, anche in via prospettica, dovesse essere superato il limite annuale di spesa.
Autorizzazione europea e operatività della misura
La disposizione non è operativa in quanto occorrerà attendere l’autorizzazione della Commissione Europea richiesta ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, trattandosi di una deroga alla disciplina generale prevista dall’art. 107.
Il nodo del trattamento economico individuale
Una volta ottenuta l’auspicata autorizzazione, occorrerà attendere la circolare operativa dell’INPS sperando che, nel frattempo, si siano risolti i problemi correlati al comma 5 dell’art. 7, il quale afferma che “l’accesso ai benefici del presente decreto è consentito in caso di trattamento economico individuale corrisposto non inferiore al trattamento economico complessivo”.
Qui, a mio avviso, appaiono urgenti ed indifferibili i chiarimenti del Ministero del Lavoro che con riferimento al trattamento economico individuale che dovrebbe essere quello previsto dal CCNL “leader” del settore (mancando una legge sulla rappresentanza, il discorso appare lungo dall’esser chiuso) e che non può essere inferiore al trattamento economico complessivo. Il Ministero del Lavoro deve indicare una serie di criteri anche perché in sede di pubblicazione delle offerte di lavoro nella piattaforma SIISL ove, dal 1° aprile 2026 vanno veicolate le istanze dei datori che richiedono benefici, sarà necessario indicare il CCNL applicato con il suo codice alfanumerico, i dati retributivi e l’inquadramento contrattuale.
Profili applicativi ancora incerti
Ho l’impressione (ma spero, vivamente di sbagliarmi) che per questo sgravio contributivo e per gli altri previsti dai primi 3 articoli, ci sia, parecchio da attendere, perché il riferimento al trattamento economico complessivo dei contratti “leader” è ancora da quantificare e, probabilmente, chi dovrà esprimersi aspetterà la conversione in legge del provvedimento in attesa di ulteriori, auspicabili delucidazioni che dovessero nascere dal percorso parlamentare.
Le agevolazioni alternative già previste
Ma, il nostro ordinamento, prevede agevolazioni per la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo determinato un po’ più semplici da ottenere?
La risposta è positiva e cito alcuni casi:
- Giovane “under 30” che non ha mai sottoscritto un contratto a tempo indeterminato: si può ricorrere al beneficio previsto dai commi 100 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 205/2017 che prevedono, per un massimo di 36 mesi, uno sgravio contributivo sulla quota a carico del datore di lavoro per un massimo di 3.000 euro l’anno, parametrati su base mensile, con l’esclusione dei premi e dei contributi assicurativi INAIL e della c.d. “contribuzione minore”;
- Uomo di età superiore ai 50 anni, disoccupato da oltre 12 mesi: sgravio contributivo del 50% sulla quota a carico del datore di lavoro per complessivo 18 mesi dall’inizio del rapporto a termine, come previsto dall’art.4 della legge n. 92/2012;
- Lavoratore in CIGS: se il lavoratore è in CIGS da almeno 3 mesi (ma l’azienda lo è da almeno 6 mesi) l’incentivo si concretizza in una contribuzione ridotta sulla quota a carico del datore di lavoro pari al 10%, per 12 mesi, come previsto dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 148/1993;
- Giovane “under 30” che ha lavorato con contratto a tempo determinato o in somministrazione con una determinata qualifica per un periodo non superiore alla metà di quello previsto per la formazione nell’apprendistato: può essere assunto con rapporto di apprendistato professionalizzante per una ulteriore qualificazione rispetto alla qualifica posseduta ed il datore di lavoro può fruire della contribuzione propria prevista per l’apprendistato delle agevolazioni economiche (fino a 2 livelli in meno rispetto a quello finale o in proporzione ”a salire”, se previsto dal CCNL), e dei vantaggi di natura normativa (non computabilità del giovane per tutta la durata del periodo formativo). Il tutto, secondo l’interpretazione fornita dalla risposta n. 7/2008 ad un interpello da parte del Ministero del Lavoro.
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