DURC negativo della Cassa Edile: effetti su INPS e INAIL
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Una società ha avuto il DURC negativo dalla Cassa Edile, questo si ripercuote anche su INPS e INAIL?
Una irregolarità evidenziata da una Cassa Edile porta al rilascio di un DURC negativo. Secondo quanto prevede la Convenzione Nazionale per il rilascio del DURC, sottoscritta il 15 aprile 2004 tra INPS, INAIL e le Associazioni delle Imprese di costruzione (Industriali, Artigiane e Cooperative), stabilisce che la Cassa Edile, ricevuta la richiesta del DURC, inoltri la stessa all’INPS e all’INAIL per consentire le verifiche di loro competenza.
Il rilascio del DURC positivo avviene dopo che tutti i soggetti hanno certificato la regolarità; viceversa, qualora anche un solo soggetto riscontri irregolarità, verrà rilasciato, da uno dei soggetti deputati (INPS, INAIL, Cassa edile) un DURC negativo.
In definitiva, se l’impresa ha pendenze o debiti non regolarizzati anche con uno solo di questi enti (es. un debito con l’INPS, un mancato versamento all’INAIL o un inadempimento verso la Cassa Edile), il sistema rilascerà un unico DURC con esito negativo (irregolare).
La funzione del DURC
Il Documento unico di regolarità contributiva attesta la posizione dell’impresa nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese classificate o classificabili nel settore edile, delle Casse Edili. La verifica riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati, ai collaboratori e agli altri soggetti tenuti all’iscrizione contributiva, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015.
Con l’introduzione del sistema DURC online, la verifica viene effettuata attraverso un’unica interrogazione telematica. Il documento generato dal sistema ha una validità di 120 giorni dalla data della verifica, come stabilito dall’articolo 7 del medesimo decreto.
Il ruolo delle Casse Edili
Nel settore edile, la verifica della regolarità contributiva comprende anche gli obblighi nei confronti delle Casse Edili costituite dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La posizione dell’impresa viene quindi valutata considerando congiuntamente gli esiti provenienti dagli enti coinvolti.
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 febbraio 2016 ha esteso la verifica anche alle imprese che, pur essendo classificate in un settore diverso da quello edile, applicano il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. L’inclusione delle Casse Edili nel sistema consente di accertare il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e contrattuali caratteristici del settore.
L’effetto dell’irregolarità rilevata da un solo ente
La regolarità deve sussistere nei confronti di tutti gli enti interessati dalla verifica. Di conseguenza, l’irregolarità rilevata dalla Cassa Edile impedisce il rilascio di un DURC regolare anche quando, considerate singolarmente, le posizioni presso INPS e INAIL non presentano anomalie, secondo il sistema delineato dagli articoli 3 e 7 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015.
L’esito negativo non determina automaticamente la nascita di un debito nei confronti di INPS o INAIL. Le singole posizioni contributive rimangono distinte e ciascun ente conserva la competenza sull’accertamento dei propri crediti. L’irregolarità riscontrata da uno solo degli enti produce, tuttavia, effetti sul risultato complessivo della verifica, poiché il DURC costituisce un documento unitario e non una somma di certificazioni autonome utilizzabili separatamente.
L’invito alla regolarizzazione
Quando la verifica non consente di attestare la regolarità, l’INPS, l’INAIL o la Cassa Edile competente trasmette all’interessato un invito a regolarizzare, nel quale devono essere indicate analiticamente le cause dell’irregolarità rilevata.
L’articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 riconosce un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito per la regolarizzazione della posizione o per la presentazione degli elementi utili alla definizione della verifica. Durante questo periodo, l’esito definitivo resta subordinato alla conclusione del procedimento previsto dalla normativa.
Se l’irregolarità non viene superata entro il termine stabilito, il sistema rende disponibile un documento con esito negativo, nel quale vengono indicati gli importi a debito e le cause che hanno impedito l’attestazione della regolarità. L’esito riguarda l’intera verifica contributiva, indipendentemente dall’ente presso il quale è stata riscontrata la pendenza.
La natura unitaria dell’esito
La verifica effettuata mediante il DURC online conserva carattere unitario. La regolarità presso uno o due degli enti coinvolti non consente, pertanto, di ottenere un documento positivo quando permane un’irregolarità nei confronti dell’altro soggetto competente.
Ciò non significa che l’irregolarità presso la Cassa Edile venga trasferita contabilmente sulle posizioni INPS e INAIL. La pendenza rimane riferita all’ente che l’ha accertata, mentre il suo effetto si estende all’esito complessivo del DURC. Il documento finale attesta infatti la regolarità o l’irregolarità dell’impresa nel suo insieme, con riferimento a tutte le posizioni sottoposte a verifica.
Le conseguenze dell’esito irregolare
Il DURC costituisce un requisito rilevante in diversi ambiti, tra i quali la partecipazione alle procedure di affidamento e l’esecuzione degli appalti pubblici, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi e l’accesso a determinate sovvenzioni o agevolazioni.
Per il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi, il riferimento è rappresentato dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che subordina tali benefici al possesso del Documento unico di regolarità contributiva, oltre che al rispetto degli ulteriori obblighi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Gli effetti dell’irregolarità dipendono dall’ambito nel quale il documento viene richiesto e dalla disciplina applicabile. Resta fermo il principio secondo cui, quando è richiesto un DURC regolare, l’esito negativo prodotto da una pendenza presso la Cassa Edile non può essere neutralizzato dalla contestuale regolarità delle posizioni INPS e INAIL.
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