Congedo per Malattia del Figlio/a: Diritti e Normativa da Conoscere

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Congedo per Malattia del Figlio/a: Diritti e Normativa da Conoscere

Il lavoratore ha permessi in caso di malattia del figlio?

Il benessere dei figli è una priorità per ogni genitore, ma cosa succede sul fronte lavorativo quando il bambino si ammala? È importante conoscere i diritti e le normative che regolano il congedo per malattia del figlio/a, per affrontare questa situazione in modo consapevole.

Secondo la normativa vigente, i genitori hanno diritto a un congedo retribuito in caso di malattia del figlio/a, con alcune specifiche da tenere in considerazione. Se il bambino ha un’età non superiore ai 3 anni, il congedo corrisponde all’intero periodo di malattia. Tuttavia, se il figlio/a ha un’età compresa tra i 5 e gli 8 anni, il congedo è limitato a un massimo di 5 giorni lavorativi all’anno.

È importante notare che la retribuzione durante il congedo dipende da quanto specificato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato tra le parti. È consigliabile verificare i dettagli relativi alla retribuzione per garantire una corretta gestione del periodo di assenza.

Affinché il congedo per malattia del figlio sia valido, il lavoratore/trice deve giustificare i giorni di assenza inviando al datore di lavoro il certificato di malattia relativo al minore. Questo documento è fondamentale per documentare la necessità del congedo e assicurare la corretta applicazione delle disposizioni previste dalla legge.

In conclusione, il congedo per malattia del figlio è un diritto riconosciuto dalla legge per garantire ai genitori la possibilità di assistere i propri figli durante momenti di difficoltà. È importante essere informati sui propri diritti e sulle procedure da seguire per ottenere e gestire correttamente questo tipo di congedo.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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