Permessi per grave infermità: quando spettano e quali patologie rientrano

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Permessi per grave infermità: quando spettano e quali patologie rientrano

I lavoratori richiedono i 3 giorni di permesso per grave infermità anche per un semplice raffreddore del figlio. È corretto? Quali sono le patologie per considerare grave una infermità?

L’articolo 4, comma 1, della legge 53/2000, dispone un diritto in capo ai lavoratori di fruire di un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente.

Il D.M. n. 278/2000, applicativo dell’istituto, non ha dato una definizione normativa di “grave infermità”.

In conseguenza di ciò, è dovuto intervenire il Ministero del Lavoro che, con l’interpello n. 16/2008, ha precisato che per valutare la grave infermità “il richiedente debba fornire all’Ufficio di appartenenza una certificazione di accertamento clinico-diagnostico rilasciata dalla competente struttura medico-legale che potrà esprimere il proprio giudizio circa la natura dell’infermità, facendo riferimento alla documentazione sanitaria proveniente da strutture sanitarie pubbliche, in analogia alle disposizioni normative previste per altre ipotesi in cui sia necessaria una attestazione ufficiale di “grave infermità”.”.

Sempre il Ministero del Lavoro, con la nota n. 16754 del 25 novembre 2008, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla fruizione dei congedi per motivi familiari, puntualizzando quanto già aveva detto nell’interpello n. 16/2008. In particolare, il Ministero ha spiegato che il concetto di grave infermità, pur non trovando un’espressa definizione nelle norme di legge, costituisce una species del più ampio genus dei gravi motivi indicati nell’articolo 2, comma 1 lett. d), del D.M. n. 278/2000.

Quindi, vi rientrano:

  1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
  4. patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Le patologie elencate nel citato Decreto possono essere, dunque, considerate figure sintomatiche della grave infermità ricercata.

Il Ministero ha osservato, infine, che restano comunque salve le più favorevoli previsioni del CCNL.

Il quadro normativo dei permessi per grave infermità

La disciplina dei tre giorni di permesso retribuito rientra nei congedi per eventi e cause particolari previsti dall’articolo 4 della legge n. 53/2000. La disposizione riconosce tale diritto in presenza di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, secondo i presupposti individuati dalla norma e dal relativo decreto attuativo.

L’accertamento della gravità della patologia

L’elemento qualificante non è la denominazione comune della malattia, ma la sua riconducibilità a una condizione clinica dotata di effettiva rilevanza sul piano sanitario e familiare. In assenza di una definizione legislativa autonoma, il Ministero del Lavoro ha collegato il concetto alle ipotesi indicate dal D.M. n. 278/2000 in materia di gravi motivi familiari, valorizzando il ruolo della certificazione clinico-diagnostica e della documentazione proveniente da strutture sanitarie.

Le patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva

Per le condizioni che riguardano minori, il rilievo ai fini dell’istituto emerge quando la patologia presenta le caratteristiche previste dal Decreto oppure quando il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà. Anche in questo ambito, la valutazione resta ancorata a elementi sanitari documentati e non alla sola esigenza ordinaria di assistenza familiare.

Il rapporto con la contrattazione collettiva

La disciplina legale costituisce il riferimento di base, ma restano salve le eventuali previsioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi applicati. Il CCNL può quindi assumere rilievo nella regolazione dei permessi e delle assenze connesse a eventi familiari, purché in termini migliorativi rispetto al quadro normativo generale.

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Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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