Turni da 12 ore nel CCNL Metalmeccanica: limiti, riposi e rischi

Il committente chiede la possibilità che il servizio di manutenzione degli impianti, da effettuare per 3 mesi, venga fornito in turni da 12 ore l’uno. Possiamo utilizzare 2 lavoratori per coprire l’intera giornata? Applichiamo il CCNL Metalmeccanica industria

La richiesta riguarda un tema particolarmente delicato: la possibilità di organizzare un servizio continuativo su turni lunghi, nel rispetto della disciplina legale sull’orario di lavoro, dei riposi giornalieri e settimanali e delle previsioni del CCNL Metalmeccanica industria. Il D.L.vo n. 66/2003 prevede, tra gli altri profili, il limite delle 48 ore settimanali medie, il diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore e il riposo settimanale di almeno 24 ore, da cumulare con il riposo giornaliero. Il CCNL Metalmeccanica industria, inoltre, contiene una disciplina specifica sul lavoro straordinario, indicando il contenimento entro 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.

Turni prolungati: cosa sapere

In merito alla richiesta di adibire lavoratori presso il committente con un orario giornaliero di 12 ore, per un periodo di tre mesi, si evidenzia quanto segue.

Sebbene, in presenza di esigenze straordinarie e limitate nel tempo, sia possibile ricorrere a prestazioni eccedenti l’orario ordinario, mediante lavoro straordinario, un utilizzo sistematico e prolungato di turni di tale durata presenta rilevanti riflessi di criticità sotto il profilo normativo e contrattuale.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti e le possibili conseguenze:

Orario di lavoro e straordinario

  • La normativa, art. 4, D.L.vo 66/2003, impone il rispetto del limite massimo di 48 ore settimanali, calcolato come media nel periodo di riferimento, nel vostro caso 12 mesi. Il superamento di tale limite espone a sanzioni amministrative fino a 1.800 euro.
  • Il CCNL Metalmeccanica industria, inoltre, prevede che il lavoro straordinario sia contenuto entro il limite di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali. Il mancato rispetto della disposizione contrattuale può comportare conseguenze anche sotto il profilo del corretto inquadramento del rapporto e dell’eventuale fruizione di benefici contributivi e/o normativi previsti in capo al rapporto di lavoro.

Riposo giornaliero

  • Deve essere garantito, al lavoratore, un periodo minimo di 11 ore consecutive di riposo tra una prestazione e la successiva. L’eventuale violazione comporta una sanzione amministrativa fino a 3.600 euro.

Riposo settimanale

  • Il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, da cumulare con il riposo giornaliero, per un totale di 35 ore. La violazione di tale obbligo è sanzionata fino a 12.000 euro.

Profili in materia di salute e sicurezza

  • Un impiego prolungato, con orari particolarmente gravosi, può incidere sulle condizioni psicofisiche del lavoratore, affaticamento, stress, riduzione dell’attenzione, ecc., rilevando anche ai fini della valutazione dei rischi.
  • In caso di infortunio, gli organi di vigilanza, INAIL e Ispettorato del Lavoro, potrebbero accertare eventuali responsabilità del datore di lavoro qualora venga riscontrato un nesso causale tra l’evento e la violazione delle norme sull’orario di lavoro sopra descritte. In tali ipotesi, si configurerebbero responsabilità penali per lesioni personali colpose, art. 590 c.p., o, nei casi più gravi, per omicidio colposo, art. 589 c.p., con pene sensibilmente aggravate in presenza di violazioni della normativa prevenzionistica.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che una programmazione dell’attività basata su turni di 12 ore, per un periodo fino a tre mesi, presenti profili di rischio non trascurabili.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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