Auto aziendale al tirocinante extracurriculare: limiti e inquadramento

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Auto aziendale al tirocinante extracurriculare: limiti e inquadramento

È possibile, a suo avviso, concedere un’auto aziendale ad un tirocinante extracurriculare?

No, non è possibile assegnare un’auto aziendale a un tirocinante extracurriculare.

Il tirocinio extracurriculare non costituisce un rapporto di lavoro subordinato, ma un’esperienza formativa finalizzata all’orientamento e all’inserimento nel mondo del lavoro. Di conseguenza, al tirocinante non possono essere riconosciuti benefit tipici del rapporto di lavoro, come l’assegnazione di un’auto aziendale ad “uso lavorativo” o promiscuo.

L’attribuzione di un’auto aziendale configurerebbe infatti un trattamento assimilabile a una retribuzione in natura, incompatibile con la natura formativa del tirocinio e potenzialmente idoneo a far riqualificare il rapporto come lavoro subordinato, con conseguenti profili di irregolarità sotto il profilo giuslavoristico e contributivo.

Inquadramento normativo e operativo

Il tirocinio extracurriculare è disciplinato dall’art. 18 della legge n. 196/1997 e dalle Linee guida in materia di tirocini, adottate in sede di Conferenza Stato-Regioni e recepite dalle normative regionali.
Tali fonti qualificano il tirocinio come misura di politica attiva del lavoro e non come rapporto sinallagmatico basato su prestazione e retribuzione.

Elemento centrale dell’istituto è il progetto formativo individuale, che definisce obiettivi, modalità di svolgimento e attività consentite. Ogni utilità riconosciuta al tirocinante deve essere funzionale esclusivamente al percorso formativo e non può assumere caratteristiche tipiche del trattamento economico del lavoratore subordinato.

Sotto il profilo ispettivo, l’attribuzione di beni o servizi aziendali di valore economico, quali l’auto aziendale, rappresenta un indice sintomatico di inserimento stabile nell’organizzazione produttiva, suscettibile di concorrere alla riqualificazione del rapporto in presenza di ulteriori elementi quali continuità della prestazione e assenza di reale finalità formativa.

Aspetti applicativi del tirocinio extracurriculare

Nella gestione dei tirocini extracurricolari, è opportuno che il soggetto ospitante mantenga il trattamento del tirocinante entro i limiti previsti dalla disciplina di riferimento, con particolare attenzione alla coerenza tra attività svolte e finalità formative.

In tale prospettiva:

  • il riconoscimento economico si colloca nell’ambito della indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale applicabile;
  • l’attribuzione di benefit tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali l’auto aziendale, non rientra tra gli strumenti ordinariamente associabili al tirocinio extracurriculare;
  • eventuali esigenze di mobilità possono essere valutate attraverso rimborsi spese, ove compatibili con il progetto formativo e con la disciplina regionale;
  • assume rilievo la verifica della coerenza delle attività svolte rispetto a quanto previsto nel progetto formativo individuale.

Il rispetto di tali elementi contribuisce a preservare la corretta qualificazione del tirocinio quale esperienza formativa e di orientamento.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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