È possibile stipulare un patto di non concorrenza alla fine del rapporto di lavoro?
È possibile stipulare un patto di non concorrenza alla fine del rapporto di lavoro? Quanto può durare?
Certo. Deve essere stilato un accordo con il quale viene pattuito un corrispettivo a favore dell’ex dipendente, proporzionale al sacrificio imposto a quest’ultimo.
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigente, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.
Per maggiori informazioni, è utile definire il “patto di non concorrenza“:
“Il p. di non concorrenza è una clausola contrattuale che può essere introdotta di comune accordo fra datore e prestatore di lavoro secondo la legge italiana. Essa limita la facoltà del prestatore di lavoro di svolgere attività professionali in concorrenza con l’azienda, a seguito di una cessazione del rapporto di lavoro.
Il p. di non concorrenza è disciplinato agli artt. 2125, 2596 e 1751-bis del codice civile, rispettivamente per lavoratori dipendenti, autonomi e agenti commerciali. Il lavoratore può concordare un pagamento mensile che è soggetto a contributi pensionistici e integra la retribuzione, oppure alla cessazione del contratto, soggetto agli obblighi e al regime fiscale del TFR. In caso di declaratoria di nullità, il datore può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in precedenza.
Il codice civile associa il patto di non concorrenza a un obbligo di fedeltà fra datore e prestatore di lavoro, che ha carattere di reciprocità.”
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