Come considerare i giorni di assenza per i dipendenti positivi ai test sierologici?

Come considerare i giorni di assenza per i dipendenti positivi ai test sierologici?

Siamo un’azienda di Bologna e stiamo attivando i test sierologici per i dipendenti. Chi sarà trovato positivo sarà sottoposto subito a tampone e sarà mandato a casa in attesa dei risultati (2-3 giorni). Come considerati i giorni di assenza? 

La positività al test sierologico comporta che il lavoratore dovrà porsi in isolamento fiduciario fino all’esecuzione del tampone. In questo caso, dovrà recarsi dal medico di famiglia per informarlo e ricevere la relativa prescrizione di malattia, ai sensi dell’art. 26 del Decreto cura Italia. Stesso istituto (malattia) sarà utilizzato qualora il tampone dovesse risultare positivo.

La Regione Emilia-Romagna ha stabilito che il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente tali positività, tramite il Medico competente, in forma nominativa al Dipartimento di Sanità Pubblica.

Di seguito un estratto dell’art. 26 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18:

Art. 26
Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

  1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
  2. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell’operatore di sanità pubblica.
  3. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

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Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 497 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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