Webinar sul Decreto Lavoro 2023: Eufranio Massi risponde alle domande
Dopo il grande successo del Webinar sul Decreto Lavoro 2023, Eufranio Massi risponde a tutte le domande e le curiosità dei partecipanti
Lo scorso 15 maggio si è svolto il webinar dal titolo “Le novità introdotte dal Decreto Lavoro 2023”, organizzato da Generazione Vincente S.p.A. L’incontro virtuale, che ha visto la partecipazione attiva di più di 3000 utenti, ha generato molte domande e curiosità a cui è stato ben lieto di rispondere Eufranio Massi – Esperto di Diritto del lavoro ed editorialista di Job Opinion Leader – in un’edizione speciale del suo Editoriale. Ecco le sue risposte.
DOMANDE DECRETO LAVORO 2023
- Tempo determinato – il periodo di prova va tenuto conto quello previsto dal nuovo decreto anche se il Ccnl prevede il periodo per i contratti a termine?
Per il periodo di prova nel contratto a tempo determinato non c’è nel D.L. n. 48/2023 alcuna risposta. Infatti la modifica normativa, richiesta dall’art. 7 del D.L.vo n. 104/2022 è stata inserita nel disegno di legge che sarà presentato alle Camere nei prossimi giorni, il quale necessita di tempi di approvazione più lunghi.
- Buongiorno, quali servizi e beni rientrano tra i benefit soggetti a decontribuzione fino ai 3000 euro per nuclei con figli. Grazie
Nei benefit che consentono di escludere dal reddito imponibile i valori fino a 3.000 euro per i lavoratori con figli a carico rientrano senz’altro i buoni carburante ed altri servizi erogati dal datore come, ad esempio, i buoni spese oltre al pagamento delle utenze domestiche. Si è in attesa di una circolare di prassi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
- Buongiorno, volevo sapere se il decreto prevede la risoluzione del rapporto di lavoro per iniziativa e volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata oltre i 5 giorni.
Nel D.L. n. 48/2023 non c’è questa norma: essa è stata inserita nel disegno di legge che ha tempi più lunghi per l’approvazione
- Dopo un contratto a termine per sostituzione per maternità della durata di 13 mesi, l’azienda vuole assumere la stessa dipendente per altri due mesi ,serve la causale in quanto si tratta di rinnovo? Grazie
Si, si tratta di un rinnovo che necessita della causale.
- In merito ai contratti a termine… se il contratto applicato in azienda prevede già delle possibili causali, di fatto è preclusa la possibilità di stabilire delle motivazioni tra le parti giusto?
Se il contratto aziendale prevede specifiche causali occorre individuare la condizione tra una di esse, essendo preclusa la possibilità di prevederne altra con accordo tra le parti.
- Buon pomeriggio, nella bozza del decreto si parlava tanto che il licenziamento per assenza ingiustificata non avrebbe più dato accesso alla NASPI. Non se ne è fatto più nulla?
La norma che Lei richiama non è nel D.L. n. 48 ma è stata inserita nel disegno di legge che, presentato alle Camere, ha tempi più lunghi per l’approvazione.
- CTD con scadenza oltre il 30 aprile 2024 (+12 mesi) cosa accade ai contratti a termine stipulati?
Il contratto a tempo determinato già in essere che va oltre la data del 30 aprile 2024 continua fino alla scadenza.
- Cosa succede alle causali previste dalla contrattazione collettiva nazionale sotto la vigenza del decreto dignità? Sopravvivono sic et simpliciter al di là dei richiami normativi ivi indicati (lettera b bis, abrogata)?
A mio avviso, continuano ad esistere atteso che sono espressione dell’autonomia collettiva, a meno che negli accordi stessi non sia indicata, esplicitamente, una data di scadenza.
- La causale determinata tra le parti entro il termine del 30 aprile avrà efficacia fino alla scadenza del CAT anche se successiva?
La causale indicata dalle parti ed inserita nel contratto conserva la propria validità fino alla scadenza anche se successiva al 30 aprile 2024.
- Se i CCNL prevedono già la possibilità di stipulare i contratti a tempo determinato, ma non indicano in maniera specifica la motivazione facendo riferimento a generiche motivazioni, vi è comunque la possibilità di stipulare contratti a termine specificando nel contratto stipulato tra le parti il caso specifico che ricorre?
Occorre riferirsi alle causali indicate dal CCNL, magari, se generiche, declinando la specifica motivazione anche per non incorrere in ricorsi di natura giudiziale. In alternativa, si può procedere ad indicare specifiche condizioni con un accordo aziendale sottoscritto con le RSA o le RSU.
- Se la contrattazione collettiva non prevede nulla bisogna prima ricorrere alle RSA/RSU qualora presenti? Oppure si può direttamente ricorrere ad un accordo tra le parti?
Se la contrattazione collettiva non dice nulla, fino al prossimo 30 aprile 2024, si può ricorrere all’accordo tra datore di lavoro e lavoratore secondo le indicazioni della lettera b) del comma 1 dell’art. 19.
- L’incentivo economico per l’assunzione di giovani under 30 è riconosciuto ai datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico che assumono giovani: • che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. I centri per l’impiego attualmente non sono a conoscenza di come effettuare l’iscrizione dei lavoratori a questo programma Operativo Nazionale. Nel frattempo come possono le imprese accedere all’incentivo in assenza dell’iscrizione dei lavoratori a questo registro?
Il beneficio per l’assunzione dei giovani under 30 NEET abbisogna, di alcuni passaggi amministrativi e, al momento, non è fruibile, atteso che mancano le indicazioni di prassi dell’INPS, il programma informatico per la richiesta del beneficio, la ripartizione delle risorse tra le varie Regioni che dovrà essere predisposta dall’ANPAL con Decreto, e le procedure per l’iscrizione al PON Iniziativa Occupazione Giovani. Si tratta di questioni che dovranno essere risolte a breve.
- Il ccnl EDILE INDUSTRIA prevede le causali per i tempi determinati ma l’articolo riporta: “potrà essere stipulato, per le specifiche condizioni di cui al comma precedente, fino al 30 settembre 2022” è possibile utilizzare queste causali con il nuovo decreto?
Se il CCNL edilizia industria subordina l’utilizzo delle causali alla data del 30 settembre 2022, queste non possono essere utilizzate a meno che le parti sindacali nel frattempo non proroghino tale termine. In alternativa, si può utilizzare la lettera b) concordata tra le parti per esigenze tecniche, produttive od organizzative che andranno ben declinate.
- Gli (eventuali) Accordi Interconfederali possono sostituire i contratti collettivi?
Gli accordi interconfederali potrebbero supplire alla mancanza di accordi nelle singole categorie (ma credo che siano poco fattibili).
- In caso di causale b) la durata di un contratto o una proroga può superare il 30 aprile 2024?
Si, può superare la soglia del 30 aprile 2024 se stipulato prima.
- In caso di contratto da prorogare, già con una delle vecchie causali, si devono applicare per l’ultima proroga le nuove causali o sempre quella utilizzata precedentemente?
Le vecchie causali non ci sono più: vanno utilizzate le nuove condizioni.
- L’accordo puo’ essere sottoscritto solo da datore di lavoro e dipendente in assenza di rappresentanze sindacali?
L’accordo tra datore e lavoratore non necessita della presenza di alcun rappresentante sindacale.
- Quindi si consiglia di fare una lettera di proroga e non un accordo e di far firmare il lavoratore per ricevuta e accettazione?
Non capisco il tenore della domanda atteso che la proroga si riferisce ad un contratto in essere del quale viene spostata “in avanti” la scadenza. Se con questa proroga si supera la soglia dei 12 mei, occorre inserire una delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva. In mancanza le parti possono definirne una legata ad esigenze tecnico, produttive ed organizzative.
- Buongiorno dott Massi per le realtà più piccole è quindi sufficiente declinare in modo articolato le causali per cui si necessita di proroga oltre i 12 mesi?
Nelle piccole realtà se la contrattazione collettiva non ha individuato le causali il datore può sottoscriverne una con il lavoratore sulla scorta di esigenze tecnico, produttive ed organizzative che dovrebbero essere ben declinate per evitare contenziosi.
- Le causali introdotte ai sensi dell’ormai abrogata lettera b-bis (dell’art. 19, comma 1, decreto legislativo n. 81/2015), sono impeditive della causale individuale?
Se quelle causali già individuate dalla contrattazione collettiva non avevano una precisa scadenza, a mio avviso, sono valide. Se avevano una scadenza come in edilizia occorre ricorrere alla individuazione di una condizione sulla base di un accordo individuale (lettera b).
- Contratto a termine, riassumendo: l’individuazione delle causali è rimessa ai contratti collettivi (di tutti i livelli). In mancanza di disposizioni della contrattazione collettiva, vale un accordo tra le parti. Dunque, stiamo parlando del contratto individuale? Non mi è chiaro.
La risposta è quella che lei ha riassunto nella sua domanda.
- Contratti a termine in scadenza, che superano adesso i 12 mesi, dobbiamo applicare le nuove causali per eventuali proroghe o si usano le vecchie causali essendo un rapporto in essere prima del decreto lavoro?
Nei contratti a termine in essere che superano la soglia dei 12 mesi, vanno applicate le nuove causali, atteso che quelle vecchie sono state abrogate.
- Buongiorno, faccio un esempio, se oggi mi scade l’anno di T. Det. e ho consumato le 4 proroghe come si può procedere se la contrattazione collettiva non si è ancora pronunciata su quel CCNL?
Non essedo più possibile utilizzare la prora in quanto ne ha già fatte 4, dovrà procedere con un rinnovo contrattuale inserendo una condizione e rispettando lo “stop and go”.
- Buongiorno, il CCNL Coop Sociali disciplina solo l’apposizione del termine per ragioni sostitutive. Possiamo quindi disciplinare ulteriori causali tecnico, organizzative e produttive nel contratto di assunzione?
Non è possibile: l’alternativa, nel suo caso, è un contratto aziendale o un contratto di prossimità che, però, è vincolato dagli obblighi previsti dall’art. 8, commi 1 e 2, del D.L. n. 138/2011.
- Buongiorno tempo determinato per le aziende con attività di carattere stagionali a vocazione turistica che applicano il ccnl del terziario vi risulta poter essere regolamentato?
Le attività stagionali non rientrano nella modifica introdotta dal D.L. n. 48. Di conseguenza, si possono sottoscrivere anche contratti aziendali ove vengono ben esplicitate le condizioni relative sia alla stagionalità che le punte stagionali che, infine, la durata complessiva nell’anno.
- La causale che dispone la proroga del CAT deve avere un collegamento logico al primo periodo di 12 mesi?
La proroga si inserisce in un contratto in essere spostando in avanti il termine finale: di conseguenza, deve avere una logica con il contratto in corso.
- Buongiorno, relativamente al t. determinato se ad esempio effettuiamo un contratto di 5 mesi + una 1° proroga di 5 mesi + una 2° proroga di altri 5 mesi… Nella prima 1° proroga, rimanendo sotto i 12 mesi, possiamo evitare di mettere la causale che dovremmo necessariamente indicare nella 2° proroga del t. determinato?… Grazie in anticipo
Si. È proprio come Lei dice.
- Buongiorno, relativamente ai contratti TD in sostituzione di altri lavoratori, è necessario rispettare le tempistiche di “stop & go” qualora vari il nominativo del lavoratore sostituito?
Si, qualora si tratti di un rinnovo.
- Le nuove regole sul tempo determinato valgono per tutti i contratti determinati in essere ?
Si, valgono per tutti i contratti a tempo determinato: le eccezioni riguardano la Pubblica Amministrazione, le Università pubbliche e Private, gli Istituti di ricerca ed altri Enti ai quali si applica la normativa antecedente il D.L. n. 87/2018.
- Se non applico un CCNL come bisogna comportarsi per la declinazione delle motivazioni?
La norma obbliga, per le causali, a far riferimento alla contrattazione collettiva di settore sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tale obbligo sussiste anche per i datori di lavoro che non applicano tale contratto. In mancanza di condizioni previste dalla contrattazione collettiva sopra indicata, si può far riferimento, fin al 30 aprile 2024, alle causali per esigenze tecnico, produttive ed organizzative concordate tra le parti.
- Buongiorno, relativamente ai 3.000 euro di Fringe Benefit + 200 euro Buoni Benzina, la soglia è valida solo per chi ha figli a carico… Ma come ci si comporta in caso il figlio sia a carico 100% di un solo genitore o 50% e 50%… La soglia di 3.000 euro viene divisa a metà tra i 2 genitori? Grazie in anticipo
Le spiegazioni tecniche per la fruizione del beneficio relativo ai 3.000 euro per il 2023 sono demandate ad una nota di prassi dell’Agenzia delle Entrate, data per imminente.
- Un’azienda ha urgenza di assumere un dipendente con la qualifica di apprendista professionalizzante dal 1 giugno 2023 con le agevolazioni NEET (il dipendente possiede tutti i requisiti). Se ne frattempo non sono pubblicate le istruzioni inps, quale consiglio vene dato di procedere con l’assunzione (e procedere in seguito con la richiesta di agevolazioni NEET con DIRESCO) oppure di aspettare ad effettuare l’assunzione per evitare perdere l’agevolazione? Grazie. Denisa Melo
Credo che sia opportuno per una assunzione NEET attendere i chiarimenti amministrativi, atteso che ad oggi non è stato pubblicato il Decreto di ripartizione delle risorse tra le varie Regioni, il programma specifico per prenotare l’agevolazione con i relativi dettagli. Quindi, anche volendo, non può prenotare.
- Se una società è a totale capitale pubblico ma in regime di diritto privato (applica CCNL unici di settore) quali regole si applicano?
Si applicano quelle del settore privato.
- Quindi le causali giustificative non si possono inserire nel contratto individuale in assenza di contrattazione collettiva aziendale?
In assenza di determinazione della contrattazione collettiva (a tutti i livelli) le parti, fino al 30 aprile 2024, possono concordare causali determinate da esigenze tecnico, produttive ed organizzative.
- Le previsioni dei contratti collettivi (per la stipula di contratti a termine) già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legge, ma formulate in relazione alla previgente disposizione, sono valide tout court o deve, invece, ritenersi che la norma si riferisca alle sole previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati successivamente alla sua entrata in vigore?
A mio avviso, se non soggette a scadenza, le causali individuate dalla contrattazione collettiva, in corso di validità, prima della entrata in vigore del D.L. n. 48, sono valide.
- Dott. Massi, ci può consigliare come poter individuare se quella contrattazione collettiva come ha normato il T.D. visto che in Italia di contratti collettivi ne abbiamo a migliaia.
La norma (art. 51 del D.L.vo n. 81/2015) fa riferimento ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel settore, a livello nazionale, territoriale o sottoscritti in azienda dalle loro RSA o RSU.
- Buongiorno, il nuovo decreto non ha variato l’obbligo di indicare la causale anche se i contratti complessivamente sono inferiori ai 12 mesi.per il rinnovo del contratto a tempo determinato rimane l’obbligo, di indicare la causale anche se la durata complessiva dei due contratti è inferiore ai 12 mesi, Una conferma in tal senso. Grazie
In caso di rinnovo va indicata la causale pur se il primo contratto ha avuto una durata inferiore a 12 mesi (art. 21, comma 1, D.L.vo n. 81/2015).
- Buongiorno, il nuovo decreto non ha variato l’obbligo di indicare la causale anche se i contratti complessivamente sono inferiori ai 12 mesi.per il rinnovo del contratto a tempo determinato rimane l’obbligo, di indicare la causale anche se la durata complessiva dei due contratti è inferiore ai 12 mesi, Una conferma in tal senso. GrazieBuon pomeriggio, con riferimento all’individuazione delle causali nel contratto a termine, la norma sembra escludere la possibilità di individuazione delle causali per i CCNL stipulati da associazioni sindacali NON comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. L’interpretazione è corretta? Grazie
In caso di rinnovo va indicata la causale pur se il primo contratto ha avuto una durata inferiore a 12 mesi (art. 21, comma 1, D.L.vo n. 81/2015). La norma esclude la possibilità di utilizzare causali individuate da CCNL sottoscritti da organizzazioni comparativamente non rappresentative.
- Buon pomeriggio, con riferimento all’individuazione delle causali nel contratto a termine, la norma sembra escludere la possibilità di individuazione delle causali per i CCNL stipulati da associazioni sindacali NON comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. L’interpretazione è corretta? Grazie
La risposta è analoga a quella del punto 38 (ultimo periodo).
- L’azienda ha in essere fino al 31.05.2023 un contratto di somministrazione a tempo determinato con un dipendente e vorrebbe assumerlo come apprendista professionalizzante dal 1.6.2023. Il dipendente possiede i requisiti NEET. Ci sono i requisiti per poter avere le agevolazioni previste per i NEET oppure è un ostacolo il contratto di somministrazione precedente?
Occorre attendere le indicazioni di prassi dell’INPS e l’emanazione di tutta una serie di atti conseguenti. Aspettiamo, atteso che, al momento, la norma non è operativa.
- Chiedo se possibile specificare come impostare/intendere la “contrattazione aziendale” ovvero se si puo’ pensare di redigere una sorta di regolamento/contratto con i dipendenti senza intervento di rappresentanti sindacali qualora non siano presenti in azienda – grazie
Il contratto aziendale va sottoscritto con la RSA o la RSU: se non presenti va sottoscritto con le sigle territoriali. Non è sostituibile con un accordo sottoscritto da tutti i dipendenti.
- Tornando all’argomento causali e contenzioso: in precedenza il Decreto Dignità legava le causali ad eventi “non ordinari”, il nuovo Decreto Lavoro invece tipicizza le causali spostando il focus su attività di carattere ordinario.
Si, è così.
- Come vanno considerate le due differenti ipotesi previste dalle nuove lett. a) e b) dell’art. 24? Sono tra loro alternative, od occorre considerare la lett. b) come ipotesi residuale? Ho letto differenti interpretazioni a riguardo, invocando il fatto che nella lett. b) non sarebbe espressamente richiamato l’art. 1 ed il rinvio ai contratti collettivi sarebbe quindi generico.
La lettera b) è residuale, nel senso che interviene in mancanza di causali individuate dalla contrattazione collettiva, anche aziendale secondo i criteri fissati dall’art 51 del D.L.vo n. 81/2015.
- È possibile instaurare contratti a termine per sostituire personale in caso di assenza parziale del dipendente (es. allattamento)?
Si, è possibile.
- Si può utilizzare la causale sostitutiva anche per sostituire un lavoratore assente per aspettativa non retribuita?
Si, è possibile.
- Per la sostituzione del lavoratore nel contratto bisogna indicare il nome della persona sostituita?
Si, in caso di sostituzione, che può essere anche a “cascata”, va indicato il nome del soggetto sostituito.
- Le disposizioni valgono anche per i contratti di durata inferiore a 12 mesi, qualora si tratti di rinnovo?
In caso di rinnovo anche entro i primi 12 mesi va indicata la causale (art. 21, comma 1, D.L.vo n. 81/2015).
- Si può assumere in sostituzione di dipendenti in ferie?
Si, è possibile
- Buonasera, se un dipendente è distaccato parzialmente su un’altra azienda è possibile prevedere un’assunzione part-time, di altro dipendente, in sostituzione del dipendente distaccato?
Si, è possibile sostituire, temporaneamente, un dipendente distaccato ex art. 30 del D.L.vo n. 276/2003.
- Per quanto riguarda gli incentivi all’occupazione giovanile (under 30 anni) si può meglio chiarire l’incentivo dettato nel Decreto Lavoro n. 48 ?
L’art. 27 del D.L. n. 48 è molto chiaro. Per la piena operatività occorrono una serie di passaggi amministrativi (Decreto ANPAL per la ripartizione delle risorse a livello regionale, indicazione e piena attuazione del programma informatico INPS per la prenotazione dell’incentivo, modalità di calcolo del beneficio, nota di prassi dell’Istituto su tutti i passaggi amministrativi).
- Contratto a tempo determinato di 12 mesi ( senza indicazione di causale) posso prorogarlo per la causale ex art. a o b ? oppure devo interromperlo e poi rinnovarlo con la causale consentita?
Può prorogare il contratto inserendo una causale. Se intende rinnovarlo, trascorso lo stop and go”, lo può fare inserendo sempre una causale.
- Buonasera, un dipendente assunto a tempo indeterminato che hai successivamente dato le dimissioni, dopo alcuni mesi la ditta lo riassume a termine, trattandosi di rinnovo serve la causale, ma il vincolo del tempo determinato per quanti mesi può essere protratto? 12 o 24?
Se il contratto che si va a stipulare è il primo contratto a tempo determinato tra le parti, non si può parlare di rinnovo di contratto a termine. Se è il primo contratto a termine per mansioni riferibili allo stesso livello della categoria legale di inquadramento la durata massima è di 24 mesi, salvo termine diverso previsto dalla contrattazione collettiva.
- Le causali già contenute nei CCNL, ma introdotte dai CCNL ante decreto lavoro, sono applicabili?
Si, se il CCNL è in corso di validità.
- Se un’agenzia interinale assume a tempo indeterminato un lavoratore e lo somministra a tempo determinato presso una società utilizzatrice, quest’ultima potrà impiegarlo in deroga ai 24 mesi normativamente previsti. Ma la deroga vale anche per le causali (nel senso che la società utilizzatrice potrà, in deroga alla legge, non inserire le causali per assunzioni stipulate oltre i 12 mesi)?
La deroga non vale per le causali.
- sostituzione di lavoratori, ora non indico ne il nome del dipendente ne la motivazione dell’assenza? basta sostituzione di lavoratori?
Va indicato il nome del sostituito e la ragione dell’assenza (malattia, ferie, maternità, ecc.).
- Buongiorno, nel caso della necessità di prolungare un contratto a termine, ma con variazione della motivazione ritente che il contratto debba essere cessato e procedere con un rinnovo oppure è possibile effettuare la proroga, variando la motivazione? Grazie
La proroga riguarda lo spostamento in avanti del termine del contratto e la causale dee essere coerente con il contratto in essere. In caso di rinnovo si può variare sia la mansione che il livello inserendo una condizione.
- E’ possibile stipulare un diverso contratto (diversa qualifica- diversa mansione – diverso livello di inquadramento) con un lavoratore, superati i 24 mesi ( 12 acausali + 12 con causale)?
Si, perché i 24 mesi si riferiscono alla sommatoria di periodi riferibili alle mansioni dello stesso livello della categoria legale di inquadramento. Può essere rinnovato il contratto con livello o qualifica diversa inserendo la causale. Il conteggio inizia “ex novo”: ovviamente, il contratto deve svolgersi secondo le nuove mansioni, la qualifica ed il livello indicati.
- Convenite o meno sul fatto che, data la nostra struttura produttiva fatta di piccole imprese, la continua “INSISTENZA” sull’ “OBBLIGO” dei contratti a tempo INDETERMINATO, in luogo della “particolarità” di quelli a tempo DETERMINATO, solo residuali, sia anacronistica?
Personalmente, non concordo, per una serie di ragioni.
- Posso fare un contratto di somministrazione con causale sostitutiva per sostituire lavoratore in ferie?? e proseguirlo con una proroga per sostituire un lavoratore in malattia?
Si, lo può fare trattandosi di causale sostitutiva. Ovviamente la proroga si riferisce alle stesse mansioni svolte in precedenza.
- Ma quindi se un contratto a tempo determinato viene RINNOVATO nell’arco dei 12 mesi (periodo nel quale è prevista l’acausalità) è necessario apporre le CAUSALI?
Si, occorre inserire la causale (art. 21, comma 1, D.L.vo n. 81/2015).
- Ad integrazione della precedente domanda, comunico che il mio ruolo è Quadro: Istruttore Direttivo Cat. D1 . c/o UFFICIO DI PIANO -SERVIZI SOCIALI
Non so a quale domanda si riferisce: mi scusi.
- Si può interpretare l’inciso ” nei contratti collettivi applicati in azienda” di cui alla nuova lett. b) art. 19 come legittimità dei contratti individuali solo in presenza di CCL ,seppure non comparativamente che comunque prevedano esigenze oggettive poi specificate dal contratto individuale?
La norma prevista dalla lettera b) si riferisce, soltanto, alla possibilità di accordo individuale tra le parti in mancanza di statuizioni collettive previste dalla lettera a).
- Nel caso in cui l’assunzione del lavoratore sia avvenuta prima che l’Inps abbia confermato al datore di lavoro l’effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo, il datore di lavoro potrà comunque beneficiare dell’incentivo stesso? Grazie, cordiali saluti
Aspettiamo le disposizioni di prassi per l’incentivo NEET senza le quali la norma non è operativa.
- Buon pomeriggio, resta inteso che la stagionalità dipende sempre dall’attività svolta dal datore di lavoro?
Le attività stagionali sono quelle individuate dal DPR n. 1525/1963 e dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
- Il tetto dei 15.000 euro quindi non si applicano all’intero settore turistico che comprende anche bar e ristoranti
I settori, al momento, sono esclusivamente, quelli indicati nel D.L. n. 48. Vediamo se ci saranno novità in sede di conversione del provvedimento.
- Sempre in materia di tempo determinato e di numero massimo, come devono essere computati i lavoratori part time, sia come base occupazionale, ma soprattutto come numero di contratti attivabili? sempre in proporzione all’orario di lavoro, oppure come numero di teste?
Come base occupazionale sono considerati pro quota (art. 9 D.L.vo n. 81/2015), come numero di contratti a termine come teste, secondo le indicazioni a suo tempo fornite dal Ministero del Lavoro.
- Quindi nel terziario non possono essere utilizzate le prestazioni occasionali?
Le prestazioni occasionali possono essere utilizzate nei limiti dei 10.000 euro annui in tutti i settori. Nel limite dei 15.00 euro soltanto nei settori indicati dal D.L. n. 48.
- Per i lavoratori pensionati dipendenti o autonomi vale sempre la riduzione del cuneo fiscale?
Vale per i lavoratori dipendenti.
- Il limite indicato è su reddito mensile: quindi è possibile che ci siano casi in cui per ragioni estemporanee spetti o non spetti nel mese di riferimento?
Esatto, è possibile che in un mese non spetti se si supera la soglia di 2.692 euro o che ci sia un cambio di soglia se si prende la retribuzione della prima fascia.
- Scusi, l’esonero contributivo andrà ad incidere in futuro sulle pensioni? Se un dipendente oggi paga meno contributi all’INPS questo andrà ad incidere successivamente sulla sua pensione (pensione più bassa)?
No, i contributi se li carica lo Stato attraverso l’INPS con la contribuzione figurativa.
- Buon pomeriggio, il risparmio sui contributi dovuti al taglio delle aliquote fino a 35.000 euro non viene perso in parte dal conseguente aumento dell’imponibile fiscale?
Il taglio del cuneo fiscale riguarda i contributi carico del dipendente: effettivamente, il vantaggio economico verrà parzialmente ridotto in quanto, in occasione della dichiarazione dei redditi, l’ammontare dei contributi versati sarà minore e, di conseguenza, un piccolo aumento fiscale si verificherà. Del resto, si tratta di un problema non nuovo in quanto già presente per l’abbattimento di due o tre punti verificatosi nel corso del 2022.
- Quando si parla di “sostituzione” di lavoratori assenti, tale causale potrebbe intendersi anche applicabile ai lavoratori assenti per sciopero? Grazie
La sostituzione di lavoratori assenti per sciopero è vietata dall’art. 20 del D.L.vo n. 81/2015. In caso di violazione di tale divieto il contratto si trasforma, ex lege, a tempo indeterminato.
- Buongiorno, l’esonero contributivo in questione va ad incidere sulle pensioni? grazie anticipatamente
L’esonero contributivo legato al cuneo fiscale non va ad incidere sul trattamento pensionistico, in quanto scatta la contribuzione figurativa a carico della Finanza pubblica.
- Buonasera, le agevolazioni per assunzioni under 36, sono ancora valide per il 2023?
Le agevolazioni per le assunzioni degli under 36 sono previste dall’art. 1, comma 297, della legge n. 197/2022, ma si è in attesa della autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.
- Buongiorno, per quanto riguarda la contribuzione dell’apprendista come viene gestito il taglio del cuneo fiscale?
Il taglio opera sulla quota a carico del lavoratore in relazione alla fascia retributiva di riferimento (fino a 25.000 o 35.000 euro all’anno).
- Nel nuovo comma 1, art. 19, D.lgs. n. 81/2015, la scadenza del 30 aprile 2024 è da intendersi riferita alla possibilità di stipula del contratto a tempo determinato con causale individuata dalle parti (che dunque potrebbe andare anche oltre il 30/04/2024), o al termine “massimo” del contratto stesso?
Il termine del 30 aprile 2024 va inteso quale ultimo giorno utile per stipulare ed iniziare il contratto a termine (o la sua proroga) alle condizioni previste dalla lettera b).
- La Dichiarazione Congiunta Sulla Stagionalità sottoscritta dai PUBBLICI ESERCIZI RISTORAZIONE E TURISMO il 7/02/2019 permette di considerare stagionale anche l’azienda che non osserva un periodo di chiusura nell’anno (mi riferisco alle 72 giornate consecutive o 120 frazionate dell’anno) purchè interessate da periodi di intensificazione dell’attività lavorativa per situazioni legate alla stagionalità o per esigenze cicliche . Sono previsti dei parametri per valutare l’intensificazione?
Non ci sono parametri precisi: comunque essi, si rilevano, sostanzialmente, dall’aumento degli incassi e dal numero (in aumento) delle persone che fruiscono dei servizi.
- l’agevolazione neet è cumulabile anche con la riduzione contributiva per zona svantaggiata/montana in agricoltura? Grazie
Aspettiamo, per una risposta definitiva, un chiarimento amministrativo da parte dell’INPS.
- L’approvazione della Commissione Europea ha effetto “retroattivo” sulle assunzioni intervenute nel corso dell’anno?
Si, quando avverrà, avrà effetto retroattivo.
- Per agevolazione di assunzioni di giovani decorrente dal 01.06 non mi è chiaro se anche in questo caso non devono avere avuto precedentemente altri rapporti a tempo indeterminato.
I requisiti richiesti sono quelli indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 27 del D.L. n. 48. Tra questi non è citata l’inesistenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato.
- Tra le condizioni per il diritto all’incentivo art 27 non vi è l’incremento occupazionale ULA?
Trattandosi di un beneficio che rientra nel “de minimis” credo che sia necessario l’incremento occupazionale richiesto dal Regolamento UE n. 651/2014.
- Buongiorno l’incentivo neet è soggetto alla disciplina de minimis?
Si, è soggetto alla disciplina del “de minimis”.
- Incentivo occupazione giovani è compatibile quindi anche con l’agevolazione under 30 e con il contratto di apprendistato? Grazie
Stando al tenore letterale dell’art. 27 sussiste una compatibilità. Aspettiamo le indicazioni di prassi dell’INPS.
- Vale anche per le trasformazioni a tempo indeterminato?
L’art. 27 per i NEET si riferisce a giovani che non lavorano e non frequentano corsi e non a chi già lavora.
- Buongiorno, gli apprendisti sono esclusi dall’ art 27 dl 48?
L’assunzione dei NEET può avvenire anche con contratto di apprendistato.
- Buongiorno se il neet non lavora al momento dell’assunzione ma ha già lavorato in precedenza, da comunque diritto all’incentivo?
La norma non lo esclude: debbono sussistere altri requisiti che sono indicati dall’art. 27.
- È opportuno aspettare la conversione in legge del DL prima di modificare i contratti con le novità dell’articolo 26?
La norma dell’art. 26 sulle novità in materia di trasparenza è in vigore dal 5 maggio. Può applicarla subito.
- Per quanto riguardo lo sgravio under 36, è previsto anche per le assunzioni effettuate da luglio 2022? io sapevo che per la metà anno 2022 non era stato previsto mentre era stato ripristinato a partire dall’anno 2023
La Commissione Europea non ha dato, finora, il proprio parere positivo sia alle agevolazioni relative alle assunzioni del secondo semestre 2022 che a quelle in essere dal 2023.
- Buonasera, per fringe benefit fino a 3.000 è sufficiente che i figli siano sullo stato di famiglia? Grazie
Si, è sufficiente: comunque, aspettiamo la nota di prassi dell’Agenzia delle Entrate, competente per materia.
- In assenza di detrazioni per figli a carico sostituite dall’assegno unico, quando viene considerato a carico un figlio? È a carico solo del genitore che percepisce l’assegno unico o di entrambi?
La questione va chiarita direttamente con l’INPS e con l’Agenzia delle Entrate.
- L’innalzamento della soglia dei fringe benefit è anche per dipendenti con figli a carico maggiori di 21 anni?
Per chiarimenti occorre attendere la circolare dell’Agenzia delle Entrate, competente per materia, data per imminente.
- Si continuano a prevedere nuove assunzioni agevolate quando mancano ancora le istruzioni operative di precedenti assunzioni agevolate…come è possibile raccordarle secondo Lei? Grazie e Cordiali Saluti
È questo un grosso problema in quanto il sistema delle agevolazioni è sovente condizionato da autorizzazioni comunitarie e tutto tarda. È un problema complesso che va approfondito e che non si può risolvere con una semplice risposta come quella che sto dando ai 105 quesiti che sono arrivati.
- Per quanto concerne le seconde proroghe successive ad una proroga dove già è stata apposta una delle causali appena abrogate si chiede: ad oggi si applicano le nuove causali del decreto lavoro o è possibile riprendere le causali precedenti? Essendo cambiate le causali con il decreto lavoro, apponendo una causale alla seconda proroga diversa rispetto a quella apposta alla precedente, le stesse sono comunque considerate proroghe o rinnovi?
Vanno applicate, se necessario, le nuove causali in quanto le vecchie sono state abrogate e non è stata prevista alcuna norma transitoria. La proroga è un istituto che consente di spostare in avanti il termine finale del contratto che continua senza alcuna soluzione di continuità. Il rinnovo, invece, è un nuovo contratto tra le parti che comporta anche lo stacco dal precedente rapporto di 10 o 20 giorni di calendario a seconda che il precedente abbia avuto una durata fino a 6 mesi o superiore.
- Buongiorno, con riferimento alla semplificazione dell’informativa da fornire ai lavoratori ai sensi del Decreto Trasparenza, la norma prevede che a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali. Per pubblicazione su sito web potrebbe essere conforme alla norma fornire ai dipendenti l’informazione che il ccnl, con relativo codice, è disponibile sul sito del CNEL? Grazie
La norma parla di pubblicazione sul sito web aziendale o di consegna a mano o di messa a disposizione. Sinceramente, rimandare al sito del CNEL ove è anche difficile, per una persona poco esperta, trovare il contratto, mi sembra una via per sfuggire ad un obbligo che mi sembra chiaro da assolvere come modalità.
- Il datore di lavoro potrebbe mettere a disposizione il ccnl anche attraverso il link all’archivio cnel? Oppure ai siti delle OOSS o ass.Datoriali?
La norma indica una via chiara e trasparente che va privilegiata. Vie alternative sono possibili purchè siano di facile consultazione (quella del CNEL appare mi sembra una via difficile da seguire per una persona poco esperta).
- Buonasera. Avrei bisogno di conferma circa l’applicabilità dell’agevolazione per assunzione a tempo indeterminato nel caso che segue. Assunzione/trasformazione tempo indeterminato giovane under 30. Da verifica tramite utility INPS risulta precedente assunzione a tempo indeterminato (confermata dal lavoratore) ma non è stata applicata l’agevolazione (assenza del codice nei flussi Uniemens).
La norma fa riferimento al fatto che il lavoratore non abbia avuto in precedenza alcun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non al fatto che per tale assunzione non è stata fruita alcuna agevolazione. Credo, quindi, che l’agevolazione non sia fruibile.
- Considerato l’incremento da 3 a 7 punti % del cuneo fiscale, questo potrà avere ripercussioni sulla spettanza del trattamento integrativo?
Non ho ben compreso a cosa si riferisca: in genere, si parla di trattamento integrativo allorquando si è in presenza di integrazione salariale che, non mi sembra, abbia alcuna relazione con tale norma.
- Tematica: lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato dall’agenzia interinale e da questa “prestato” a tempo determinato presso società utilizzatrice. Nel caso di specie pare chiaro che la Società utilizzatrice possa impiegarlo anche oltre i 24 mesi normativamente previsti. Non è chiaro se la deroga si estenda anche alle causali.
Il lavoratore può essere utilizzato ben oltre i 24 mesi, sulla scorta di quanto stabilito nella ultima legge di bilancio, utilizzando, nel caso di specie, le nuove causali.
- Salve, non so se sia già stata fatta questa domanda da altri partecipanti. E’ possibile usufruire dell’incentivo per assunzione di lavoratore in Naspi se si procede ad un contratto a tempo determinato stagionale?
L’agevolazione per l’assunzione di un lavoratore in NASPI scatta, unicamente, per una assunzione a tempo indeterminato.
- Buonasera, tra i requisiti per accedere allo sgravio under 30 è previsto anche il “rispetto degli obblighi di legge”. Cosa si intende? Quali leggi devono essere prese in considerazione? Come requisito per accedere allo sgravio sembra molto generico e non è la prima volta che viene citata (ad esempio agevolazione under 36)
La citazione è contenuta nell’art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006. Quando si parla di obblighi in materia di sicurezza sul lavoro si fa riferimento alle violazioni riportate nell’allegato al D.M. sul DURC e, per quel che riguarda gli altri obblighi di legge, pur senza una specifica descrizione, si intendono, innanzitutto, quelle che riguardano gli adempimenti legati al lavoro, come la legge n. 68/1999 ed altre ancora.
- Buon pomeriggio, scusate ma non ho capito una cosa: la causale va applicata solo ai contratti stipulati dopo l’uscita del dl o anche per i contratti stipulati in precedenza, che hanno raggiunto i 12 mesi, ma che necessiterebbero di una proroga? grazie mille
Le nuove causali, dal 5 maggio, vanno applicate anche ai contratti in essere qualora con la proroga si superi la soglia dei 12 mesi oltre che ai rinnovi contrattuali per mansioni riferibili allo stesso livello della categoria legale di inquadramento.
- Posso chiedere precisazioni sulle causali del contratto a termine: è corretto che se non vi siano precisazioni su CCNL di riferimento si faccia riferimento ai motivi di ordine organizzativo?
Si è corretto in quanto la norma fa riferimento, per gli accordi tra le parti, ad esigenze di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo che, ovviamente, vanno declinate.
- Buon pomeriggio, potete dire qualcosa in riferimento all’equiparazione dell’assenza ingiustificata alle dimissioni? Grazie
Nel disegno di legge all’esame delle Camere (e, quindi, la norma non è ancora operativa) è previsto che in caso di assenza ingiustificata per 5 giorni il lavoratore si consideri dimissionario.
- In caso di assunzione di soggetto con apprendistato professionalizzante spetta l’incentivo nella misura del 60% della retribuzione lorda imponibile INPS o è da considerare al 20% come previsto per i casi di cumulo con altri sgravi contributivi
Nel caso di assunzione tra il 1 giugno ed il 31 dicembre 2023, di un lavoratore NEET con tutti i requisiti previsti dall’art. 27 del D.L. n. 48/2023 con contratto di apprendistato professionalizzante, si ha diritto all’incentivo per 12 mesi pari al 60% della retribuzione imponibile. In caso di cumulo con altri benefici la percentuale prevista dalla norma scende al 20%. La sua domanda si riferisce alla cumulabilità con l’apprendistato professionalizzante. A mio avviso, e ferme restando possibili indicazioni diverse da parte dell’INPS, un eventuale cumulo non dovrebbe scendere l’aliquota al 20%, in quanto la contribuzione dell’apprendistato non è uno sgravio ma una “contribuzione propria” destinata a favorire l’occupazione giovanile, come a suo tempo affermato dal Ministero del Lavoro con le circolari n. 5 e 34 del 2008, confermate dall’INPS lo stesso anno con una specifica nota di prassi.
- Buonasera, nel caso in cui un dipendente sia inizialmente stato assunto dall’agenzia di somministrazione per 3 mesi acausali, poi successivamente sia stato assunto direttamente dall’azienda per ulteriori 6 mesi acausali. In questo caso l’azienda può provvedere solo a prorogare il contratto senza causali per altri 3 mesi?
Il contratto in essere può essere prorogato per tre mesi senza l’apposizione di alcuna condizione: superando tale limite temporale occorre inserire una delle nuove causali.
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2 Commenti
Eufranio Massi
Luglio 11, 10:23Grazie per i complimenti
antonio procopio
Maggio 25, 15:56Sempre preciso e puntuale il dr.Massi !