Videosorveglianza in azienda: come motivare l’istanza ex art. 4

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Videosorveglianza in azienda: come motivare l’istanza ex art. 4

Nella relazione allegata all’istanza di autorizzazione per l’installazione di un impianto di videosorveglianza aziendale, è sufficiente richiamare una delle finalità previste dall’articolo 4 della Legge n. 300/1970?

La motivazione riportata tra quelle previste dal primo comma, dell’articolo 4, della Legge n. 300/1970 (“esigenze organizzative e produttive”, “sicurezza del lavoro” e “tutela del patrimonio aziendale”), non è di per sé sufficiente. Dovrà essere esplicitata in maniera puntuale, andando a evidenziare le concrete esigenze dell’azienda. Bisognerà descrivere le specifiche ragioni che rendono necessario l’impianto di videosorveglianza in relazione all’attività svolta.

Le finalità che legittimano l’installazione

L’articolo 4, comma 1, della legge n. 300/1970 stabilisce che gli impianti audiovisivi dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere utilizzati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale. La loro installazione è subordinata all’accordo collettivo con le rappresentanze sindacali oppure, nei casi previsti, alla preventiva autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

La necessità di una motivazione concreta e dettagliata

Il semplice richiamo a una delle tre finalità previste dalla legge non dimostra la sussistenza dei presupposti dell’autorizzazione. Le istruzioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro richiedono che la relazione illustri dettagliatamente le motivazioni dell’istanza e specifichi le esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o di tutela del patrimonio poste a fondamento della richiesta.

Il collegamento tra impianto e finalità dichiarata

L’istruttoria amministrativa riguarda l’effettiva sussistenza delle ragioni indicate e la coerenza tra tali ragioni e le caratteristiche del sistema di controllo. L’autorizzazione viene rilasciata sulla base delle specifiche finalità dichiarate nell’istanza e l’utilizzo dell’impianto deve rimanere strettamente funzionale alla tutela dell’interesse rappresentato.

La tutela della riservatezza dei lavoratori

Il rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori deve coordinarsi con la disciplina sulla protezione dei dati personali. Le persone interessate devono essere informate della presenza delle telecamere e le immagini possono essere conservate esclusivamente per il tempo necessario rispetto alle finalità perseguite, nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 729 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

Vedi tutti gli articoli di questo autore →

0 Commenti

Non ci sono Commenti!

Si il primo a commentare commenta questo articolo!

Rispondi

Solo registrati possono commentare.