Somma pagata quale transazione novativa: prevede la contribuzione?

Somma pagata quale transazione novativa: prevede la contribuzione?

Mi conferma che una somma pagata, all’interno di un accordo di conciliazione, quale transazione novativa, non prevede l’erogazione della
contribuzione?

Le confermo che l’erogazione di una somma a titolo di transazione generale novativa non sottostà al pagamento dei contributi previdenziali.

Ma, per essere una vera transazione novativa, la somma erogata non deve riguardare pendenze legate al rapporto di lavoro.

La stessa Inps, nella circolare n. 6/2014, ha affermato che “le somme erogate a seguito di transazione di controversie di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente, ogni qual volta

risulti da un’accurata ricognizione della singola fattispecie che dette somme conservano funzione di corrispettivo, sia pure indiretto, di obbligazioni che trovano titolo nel rapporto di

lavoro”.

È utile in tal senso ricordare il concetto di “transazione novativa”:

Si qualifica come transazione novativa quella transazione che determina l’estinzione del rapporto precedente, sostituendosi ad esso integralmente, in modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e l’accordo transattivo.

Costituisce invece transazione semplice l’accordo mediante il quale le parti si limitano a regolare il rapporto preesistente tramite reciproche concessioni.

Secondo la giurisprudenza assolutamente dominante, affinché la transazione abbia effetto novativo, è necessario che, sotto l’aspetto oggettivo, le reciproche concessioni determinino una sostituzione integrale del precedente rapporto, realizzando una situazione di obiettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello avente causa nell’accordo transattivo; sotto l’aspetto soggettivo, sussista un’inequivoca manifestazione di volontà delle parti, con la quale le stesse abbiano palesato il loro intento di instaurare un nuovo rapporto estinguendo quello originario. È novativa, pertanto, la transazione con la quale le parti abdicano alle proprie pretese in cambio di una qualche concessione in modo da estinguere il rapporto controverso, mentre la volontà dei paciscenti di porre in essere una transazione novativa può essere desunta anche da fatti concludenti.

 

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Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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3 Commenti

  1. Roberto
    Febbraio 11, 11:05

    L’INPS, con la circolare n. 6 del 2014, ha evidenziato che “le somme erogate a seguito di transazione di controversie di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente, ogni qual volta risulti da un’accurata ricognizione della singola fattispecie che dette somme conservano funzione di corrispettivo, sia pure indiretto, di obbligazioni che trovano titolo nel rapporto di lavoro. Quanto sopra non solo nell’ipotesi di transazione cd. semplice (che si realizza quando il negozio transattivo si limita a modificare il rapporto controverso, lasciandolo tuttavia come causa dei diritti e degli obblighi derivanti dalla transazione), ma anche nell’ipotesi di transazione novativa.”

  2. Francesca
    Febbraio 10, 18:02

    Buongiorno Dott. Camera,
    la disturbo per chiederle una delucidazione in merito alla seguente fattispecie.
    La somma retribuita a seguito di transazione novativa proposta dal giudice al fine di risolvere la controversia e non arrivare a sentenza, è assoggettabile a tassazione separata ? E’ esente anche dalla contribuzione?
    Grazie.

    • Roberto
      Febbraio 11, 11:06

      L’INPS, con la circolare n. 6 del 2014, ha evidenziato che “le somme erogate a seguito di transazione di controversie di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente, ogni qual volta risulti da un’accurata ricognizione della singola fattispecie che dette somme conservano funzione di corrispettivo, sia pure indiretto, di obbligazioni che trovano titolo nel rapporto di lavoro. Quanto sopra non solo nell’ipotesi di transazione cd. semplice (che si realizza quando il negozio transattivo si limita a modificare il rapporto controverso, lasciandolo tuttavia come causa dei diritti e degli obblighi derivanti dalla transazione), ma anche nell’ipotesi di transazione novativa.”

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