Ho effettuato una domanda di emersione di un lavoratore. Cosa succede ora?

Ho effettuato una domanda di emersione di un lavoratore. Cosa succede ora?

Ho effettuato una domanda di emersione di un lavoratore extracomunitario senza permesso di soggiorno. Cosa succede ora?

Una volta che lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha ricevuto la domanda di emersione, ne fa verificare l’ammissibilità alla Questura e all’Ispettorato del lavoro.

Una volta acquisiti i pareri favorevoli, il SUI convocherà il datore di lavoro e il lavoratore per:

  • l’esibizione della documentazione necessaria;
  • la sottoscrizione del contratto di soggiorno;
  • la consegna al lavoratore del modello compilato per la richiesta di permesso di soggiorno e per i successivi adempimenti.
    • il lavoratore provvederà ad inviare il modello alla Questura, tramite Poste italiane;
    • la durata del permesso di soggiorno sarà commisurata al contratto di soggiorno sottoscritto e comunque non oltre 2 anni, eventualmente rinnovabile a scadenza.

Per maggiori informazioni, di seguito, un estratto dell’editoriale di Eufranio Massi “Emersione dal nero in agricoltura e servizi alla persona: procedura con dubbi e criticità”

[…] Prima di entrare nel merito dei vari iter procedimentali occorre ricordare che il comma 10 dell’art. 103 vieta espressamente la possibilità di emersione ai cittadini stranieri:

  • Che siano stati colpiti da un provvedimento di espulsione ex art. 13, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 286/1998 o ex art. 3 della legge n. 155/2005;
  • Che risultino segnalati ai fini della non ammissione in Italia;
  • Che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati al comma 10, lettera c) dell’art. 103 (delitti contro la libertà personale, spaccio di stupefacenti, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reclutamento e sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, caporalato);
  • Che siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico la sicurezza dello Stato o dei Paesi con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi per la libera circolazione delle persone.

La presentazione dell’istanza sospende i procedimenti amministrativi e penali correlati alla presenza irregolare in Italia con l’eccezione dei fatti ascrivibili ad immigrazione clandestina, caporalato e sfruttamento di lavoro minorile e prostituzione: se la procedura di emersione si conclude negativamente, l’iter va, immediatamente, riattivato[…]

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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