Emersione dal nero in agricoltura e servizi alla persona: procedura con dubbi e criticità [E.Massi]

Il punto sulla sanatoria dei rapporti di lavoro irregolari in alcuni specifici settori contenuta nell’art. 103 del D.L. n. 34/2020 cd. Decreto Rilancio

Emersione dal nero in agricoltura e servizi alla persona: procedura con dubbi e criticità [E.Massi]

Dal 1° giugno (ore 7) al 15 luglio 2020 (ore 22) senza alcun “click day”, per effetto dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, è possibile procedere, attraverso un iter ben codificato dal D.M. 27 maggio 2020 del Ministro dell’Interno “concertato” con i titolari dei Dicasteri del Lavoro, dell’Economia e delle Politiche Agricole, ad una emersione di rapporti di lavoro irregolari, in corso, in alcuni specifici settori che fanno riferimento all’agricoltura ed ai servizi alla persona.

Le sanatorie o emersioni sono situazioni ricorrenti nel nostro Paese ove l’Esecutivo tenta di mettere, attraverso una sanatoria, un punto fermo su situazioni che, soprattutto nel settore agricolo, hanno, da tempo, superato i limiti della decenza.

Cerco di fare un minimo di chiarezza, atteso che sono tre le strade percorribili che riguardano non soltanto i cittadini extra comunitari, ma anche gli italiani ed i cittadini comunitari, ricordando che, ad essere interessati sono i settori dell’agricoltura, dell’allevamento e della zootecnia, della pesca e dell’acquacoltura e le attività connesse che sono individuate in un allegato al D.M., nonché l’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della famiglia, sebbene non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, oppure il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Per completezza di informazione va sottolineato come nella tabella allegata al D.M. siano indicate una serie di attività connesse,  abbastanza ampio, indicate attraverso il codice ATECO ove è possibile l’emersione e come la circolare INPS n. 68/2020, soffermandosi sui rapporti di natura familiare abbia ritenuto possibile la sanatoria anche per le c.d. “comunità stabili”, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale le famiglie di coloro che ne fanno parte  (comunità religiose, comunità di recupero o di assistenza di persone disabili, case famiglia, comunità focolari, convivenze militari).

Per completezza di informazione va ricordato come il Ministero dell’Interno abbia fornito indicazioni operative alle Questure ed agli Sportelli Unici per l’Immigrazione, attraverso due circolari, la n. 400/C/2020 del 30 maggio 2020,ed un’altra di pari data sulle procedure di emersione: la stessa cosa si può affermare per l’INPS che con la circolare n. 68 del 31 maggio ha dettato l’iter per la procedura telematica di sua competenza mentre, ancora nulla è pervenuto dal Ministero del Lavoro che, tra le altre cose deve emanare il D.M. “concertato” , contenente il contributo forfettario della emersione, elemento indispensabile per tutta la procedura.

Prima di entrare nel merito dei vari iter procedimentali occorre ricordare che il comma 10 dell’art. 103 vieta espressamente la possibilità di emersione ai cittadini stranieri:

  • Che siano stati colpiti da un provvedimento di espulsione ex art. 13, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 286/1998 o ex art. 3 della legge n. 155/2005;
  • Che risultino segnalati ai fini della non ammissione in Italia;
  • Che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati al comma 10, lettera c) dell’art. 103 (delitti contro la libertà personale, spaccio di stupefacenti, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reclutamento e sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, caporalato);
  • Che siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico la sicurezza dello Stato o dei Paesi con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi per la libera circolazione delle persone.

La presentazione dell’istanza sospende i procedimenti amministrativi e penali correlati alla presenza irregolare in Italia con l’eccezione dei fatti ascrivibili ad immigrazione clandestina, caporalato e sfruttamento di lavoro minorile e prostituzione: se la procedura di emersione si conclude negativamente, l’iter va, immediatamente, riattivato.

Procedura presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione

Il primo percorso porta allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) ove sono rappresentati sia la Prefettura UTG (che, nella maggior parte dei casi lo presiede attraverso un proprio Dirigente), che la Questura che l’Ispettorato territoriale del Lavoro il cui Capo, in casi residuali, presiede l’organo collegiale.

Qui si debbono rivolgere i datori di lavoro italiani, o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea ed i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno ex art. 9 del D.L.vo n. 286/1998 i quali, con riferimento ai settori sopra evidenziati, intendano stipulare un contratto di lavoro subordinato con cittadini extra comunitari presenti in Italia o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso. Sono, a ben vedere, due le ipotesi: un contratto ex novo ed una emersione dal nero.

Il primo, seppur, da un punto di vista estremamente utilitaristico, potrebbe spingere il datore di lavoro a stipulare un contratto ove la prestazione inizia da una certa data, ignorando che il rapporto si è svolto irregolarmente in un periodo antecedente (e così, non pagando il contributo forfettario previsto da un D.M. del Ministro del Lavoro il quale, nel momento in cui scrivo questa riflessione, non è stato ancora emanato), esporrebbe lo stesso a controlli e relative sanzioni da parte degli organi di vigilanza.

Il secondo, invece, “sana” il rapporto irregolare in corso e “copre”, attraverso il pagamento del contributo previsto dal suddetto D.M. del Ministro del Lavoro anche il periodo trascorso con prestazioni in “nero”.

Ma quali requisiti deve avere il cittadino extra comunitario per poter accedere alla emersione?

La norma richiede che:

  • Deve essere stato sottoposto a rilievi dattiloscopici prima dell’8 marzo 2020;
  • In alternativa, deve aver soggiornato nel nostro Paese prima di tale data sulla base in forza della dichiarazione di presenza sul nostro territorio per viaggi brevi per turismo, studio od affari rilasciata ex lege n. 68/2007;
  • In alternativa, deve essere in possesso di attestazioni con data certa provenienti da organismi pubblici istituzionali o privati che, per delega, svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (ad esempio, ricovero ospedaliero, certificazioni pubbliche, tessere di trasporto nominative, ecc.);
  • Non deve essere uscito dall’Italia a partire dall’8 marzo 2020.

L’iter procedimentale con le istanze dei datori di lavoro si sull’applicativo del Ministero dell’Interno https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ e le modalità di compilazione dei moduli sono indicate nel “Manuale dell’utilizzo del sistema”, che si trova all’interno dell’indirizzo telematico appena citato.

La domanda deve contenere:

  • I dati identificativi del datore di lavoro accompagnati da quelli di un documento di identità valido;
  • I dati identificativi del lavoratore extra comunitario con gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • Dichiarazione di presenza in Italia in data antecedente l’8 marzo 2020 risultante da uno degli elementi ripostati alle lettere a), b) e c) sulle quali mi sono soffermato pocanzi;
  • Proposta di contratto di soggiorno ex art. 5-bis del D.L.vo n. 286/1998;
  • Attestazione del possesso del requisito reddituale ex art. 9 del D.M.;
  • Dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal CCNL di riferimento: su questo punto valgono, a mio avviso, le considerazioni che farò al punto successivo sulla emersione dei lavoratori italiani e comunitari;
  • Durata del contratto di lavoro che può essere a termine o a tempo indeterminato: la data di inizio è, ovviamente, diversa, in caso di contratto ex novo o in sanatoria;
  • Indicazione della data di pagamento del contributo forfettario ex art. 8,comma 1, del D.M (500 euro);
  • Indicazione del codice a barre telematico della marca da bolo di 16 euro richiesta per la procedura.

Il successivo art. 10 detta le modalità di svolgimento del procedimento che possono così sintetizzarsi:

  • Verifica dell’ammissibilità della domanda;
  • Acquisizione da parte della Questura del parere riguardante l’insussistenza di motivi ostativi al rilascio sia per il datore di lavoro che per il lavoratore;
  • Acquisizione del parere dell’Ispettorato territoriale del Lavoro relativo sia alla conformità del rapporto in relazione al settore oggetto di emersione, che alla congruità del reddito, del fatturato e delle condizioni di lavoro applicate;
  • Convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto e per la successiva comunicazione obbligatoria di assunzione ex art. 13 che viene effettuata dal SUI.

Sul punto il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno ha precisato, con la circolare del 30 maggio, alcuni punti fondamentali, spiegando che nella compilazione delle istanze, che andranno, direttamente, inviate dal sistema al SUI competente è prevista una area di supporto per gli utenti ed una casella di sosta elettronica dedicata ove potranno rivolgersi sia i privati, che le associazioni di categoria, che i patronati , che i consulenti.

Per ogni istanza che arriva sarà disponibile una ricevuta con un codice di identificazione: il datore di lavoro dovrà darne copia al lavoratore al fine di attestare l’avvenuta presentazione della domanda.

Nelle pagine seguenti la nota del Ministero dell’Interno si sofferma su una serie di passaggi procedurali, abbastanza puntigliosi, propedeutici alla stipula del contratto, ricordando che, in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero il contratto è nullo ai sensi dell’art. 1344 c.c. e che, nel momento di emergenza legato al COVID-19, la “presenza” delle parti in ufficio dovrebbe essere limitata al solo momento della convocazione e della successiva firma del contratto di soggiorno, valorizzando l’acquisizione della documentazione attraverso la posta elettronica o i contatti telefonici.

Presentazione all’INPS dell’istanza in favore di cittadini italiani e dell’Unione Europea

La seconda strada indicata sia dall’art. 103 del D.L. n. 34 e dal D.M. 27 giugno del Ministro dell’Interno riguarda la denuncia di lavoro irregolare in corso sia relativi a cittadini italiani che a cittadini comunitari (ad esempio, romeni, bulgari, polacchi, ecc.) che operano nelle attività agricole e similari e nei servizi alla persona ed alla famiglia  indicate dall’art. 103. La circolare INPS n. 68/2020 ricomprende nelle attività di assistenza alla persona anche alcune particolari figure giuridiche come le convivenze in comunità religiose, gli orfanatrofi, le case famiglia, le comunità dei sacerdoti cessati dal servizio parrocchiale, le comunità di recupero, mentre non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 103 gli alberghi, i convitti, gli affittacamere, le cliniche private ed il lavoro domestico in somministrazione, in quanto tale ultima fattispecie viene regolamentata dalle norme specifiche previste nel D.L.vo n. 81/2015.

L’emersione non può assolutamente, riguardare, altri settori non considerati dalla disposizione di legge.

Le domande vanno indirizzate alla apposita sezione del sito www.inps.it e, a pena di inammissibilità, debbono indicare (art. 6 del D.M.):

  • Il settore di attività;
  • I riferimenti fiscali ed anagrafici con gli estremi del documento di identità in corso di validità del datore di lavoro o dal legale rappresentante se quest’ultimo è una persona giuridica;
  • I riferimenti fiscali ed anagrafici con gli estremi di un documento di identità in corso di validità relativi al lavoratore italiano o comunitario;
  • L’attestazione del requisito reddituale ex art. 9 del D.M. (di ciò ne parlerò più avanti in quanto varia a seconda delle condizioni);
  • Dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore alla previsione del CCNL di riferimento (il D.M. non lo specifica ma, a mio avviso, sarebbe opportuno far riferimento, anche per i successivi controlli e verifiche, a quello del settore comparativamente più rappresentativo, in quanto lo stesso è richiamato sia per i versamenti previdenziali che per l’accesso ad eventuali benefici, come ricorda, per questi ultimi, l’art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006);
  • Durata del contratto: la data di inizio deve essere antecedente il 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34 e, in caso di rapporto a tempo determinato, la data di cessazione che non può essere anteriore alla data di presentazione dell’istanza all’INPS, mentre, in caso di contratto a tempo indeterminato viene, ovviamente, in rilievo la data iniziale del rapporto che deve essere antecedente il 19 maggio. Qui, a mio avviso, l’inserimento di una data troppo vicina al 19 maggio abilita gli organi di vigilanza dell’Istituto (ma, anche, quelli dell’Ispettorato territoriale del Lavoro) a fare gli opportuni accertamenti in ordine veridicità di quanto affermato, con tutte le eventuali conseguenze del caso. La norma non vieta, assolutamente, la possibilità di un rapporto a tempo parziale che, però, laddove previsto, non dovrebbe scendere sotto la soglia settimanale individuata dal CCNL;
  • La retribuzione convenuta;
  • L’orario di lavoro ed il luogo della prestazione lavorativa;
  • La dichiarazione del datore di lavoro con cui afferma di aver adempiuto al pagamento del contributo forfettario di 500 euro, previsto dal primo periodo del comma 7 dell’art. 103, con l’indicazione della data del pagamento;
  • Dichiarazione di aver assolto al pagamento della marca da bollo di 16 euro e di essere in possesso del codice a barre, il cui identificativo va riportato nella domanda;
  • Dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, determinato dal D.M. “concertato” previsto dall’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 103 (oggi, 1° giugno non ancora emanato) o, di impegnarsi al pagamento entro dieci giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’art. 11 stabilisce le modalità di svolgimento del procedimento rimandando, nella sostanza, il tutto ad intese tra INPS ed Ispettorato Nazionale del Lavoro, sia per le c.d “sinergie operative” che per la condivisione dei dati necessari. L’Istituto fornirà con un proprio atto amministrativo le istruzioni per gli adempimenti ed i versamenti previdenziali riguardanti i lavoratori interessati alla emersione.

Presentazione dell’istanza del permesso di soggiorno temporaneo

L’art. 3 del D.M. individua una terza strada, alternativa alle precedenti, che riguarda i lavoratori extra comunitari privi del permesso di soggiorno temporaneo.

Cosa dice la disposizione?

I cittadini extra comunitari che sono titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 (e, quindi, anche molto tempo prima), non rinnovato o convertito in altro titolo autorizzatorio, possono chiedere al Questore, competente per territorio a seconda del loro domicilio, il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi, valido unicamente per l’Italia: la data di decorrenza è quella della presentazione della domanda. Quest’ultima va inoltrata esclusivamente attraverso gli uffici-sportello del gestore esterno (servizio di Poste Italiane SpA), inoltrando il modulo di richiesta di permesso di soggiorno, compilato e sottoscritto dai singoli richiedenti, con un costo fissato a 30 euro.

Essi debbono:

  • Avere un passaporto od altro documento equipollente rilasciato dal Paese di origine;
  • Risultare presenti in Italia alla data dell’8 marzo, senza successivo allontanamento;
  • Aver svolto attività di lavoro nei soli settori oggetto di emersione in data antecedente il 31 ottobre 2019;
  • Comprovare di aver svolto attività di lavoro con idonea documentazione da esibire al momento della richiesta.

La singola domanda, ricorda l’art. 7 del D.M. deve contenere:

  • Copia del passaporto o documento equipollente;
  • Copia del permesso scaduto o, in alternativa la dichiarazione di furto o smarrimento con l’indicazione della data di scadenza dello stesso;
  • Documentazione attestante il luogo di dimora;
  • Ricevuta attestante il pagamento di 130 euro a copertura dei costi della procedura;
  • Marca da bollo di 16 euro;
  • Svolgimento di attività lavorativa, nei soli settori oggetto di emersione, in data antecedente il 31 ottobre 2019 risultante ( gli elementi possono, senz’altro, essere alternativi) da certificazione del centro per l’impiego, contratto di lavoro, cedolino paga, estratto previdenziale, modello Unilav di assunzione, trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro, CU, stampa del conto corrente bancario o postale ove risulti l’accreditamento delle retribuzione, fotocopia assegno bancario con l’importo retributivo, ricevute di avvenuto pagamento di emolumenti,  bollettino di pagamento di contributi INPS per lavoro domestico, attestazione di pagamento di contributi per lavoro domestico avvenuto attraverso PagoPA, comunicazione di prestazioni occasionali di lavoro domestico, prospetti paga o attestazioni inerenti lo svolgimento di lavoro agricolo, documento di scrizione al registro della gente di mare, convenzione di arruolamento, comunicazione Unimare, iscrizione nel ruolo di equipaggio dell’imbarcazione, foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi, foglio paga relativo al settore della pesca, qualsiasi altra corrispondenza intercorsa tra datore di lavoro e lavoratore relativa alla gestione del rapporto di lavoro (ad esempio, variazione orario di lavoro, richiesta ferie o permessi, contestazioni disciplinari, applicazione di istituti contrattuali, ecc.) da cui possano ricavarsi elementi identificativi relativi al precedente rapporto di lavoro.

L’art. 11 tratta le modalità di svolgimento della procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno. Questi sono i passaggi essenziali:

  • Identificazione dello straniero;
  • Verifica della documentazione;
  • Accettazione dell’istanza e controllo della documentazione, ivi compreso il pagamento forfettario di 130 euro e della marca da bollo;
  • Consegna all’interessato della attestazione di presentazione dell’istanza, provvista di elementi di sicurezza;
  • Pagamento da parte del lavoratore di 30 euro per gli oneri del servizio.

La Questura verifica l’ammissibilità della domanda e la carenza di cause ostative ed, al contempo, invita l’Ispettorato territoriale del Lavoro, competente per territorio, a verificare la documentazione idonea in materia di lavoro fornita dal cittadino straniero e della quale si è fatta l’elencazione pocanzi.

La verifica affidata all’Ispettorato territoriale del Lavoro va allegata all’istanza di conversione del permesso: essa deve contenere la corrispondenza al contratto di lavoro la documentazione retributiva e previdenziale relative al settore di attività Le modalità con cui dovrà essere richiesta l’attestazione saranno definite da una circolare del Ministero del Lavoro, il quale, a mio avviso, dovrà consultare anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Pagamento dei contributi forfettari per la procedura

Il successivo articolo 8 del D.M. tratta il pagamento dei contributi forfettari di cui si è già parlato, in parte, e che appare opportuno ricapitolare:

  • Le istanze da presentare sia allo Sportello Unico per l’Immigrazione che all’INPS debbono essere accompagnate da un contributo forfettario relativo ad ogni lavoratore interessato pari a 500 euro, non deducibili dall’IRPEF e non compensabili. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020 ha fornito il codice tributo “REDT” denominato “Datori di lavoro-contributo forfettario 500 euro – art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020” da inserire, per il versamento nel modello F24;
  • La sussistenza di un rapporto di lavoro in essere che sana, completamente, il passato , viene coperta da un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale previsto da un D.M. “concertato” tra i Ministri del Lavoro, dell’Economia dell’Interno e delle Politiche Agricole che ad oggi (queste riflessioni le sto scrivendo il 1° giugno) non è stato ancora emanato: con esso sono determinate sia le modalità di pagamento che la determinazione degli importi;
  • La richiesta del permesso di soggiorno da parte del cittadino extra comunitario deve essere accompagnata da un pagamento di 130 euro per il costo della procedura. Tale somma non comprende i costi ex comma 16 dell’art. 103 che restano a carico dell’interessato. L’Agenzia delle Entrate, anche in questo caso, ha fornito il codice tributo “RECT” denominato “Cittadini stranieri- contributo forfettario 130 euro- art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020”, da inserire, per il versamento, nel modello F24;
  • In caso di reiezione, inammissibilità o archiviazione delle istanze gli importi non saranno restituiti.

Requisiti reddituali del datore di lavoro

L’articolo 9 del D.M. rappresenta, a mio avviso, uno dei fulcri della emersione in quanto riguarda i requisiti reddituali del datore di lavoro.

Almeno 30.000 l’anno, fatte salve le specifiche eccezioni di cui parlerò tra un attimo, è il limite reddituale che deve risultare dalla dichiarazione dei redditi. Da tale somma si scende a 20.000 euro se l’emersione riguarda un datore di lavoro (unico percettore di reddito)  ed un lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza di persone disabili, anche non conviventi, che abbiano una autosufficienza limitata: tale somma sale a 27.000 euro in caso di famiglia anagrafica composta da più persone: il coniuge ed i parenti entro il secondo grado anche se non conviventi possono concorrere alla determinazione del reddito. Nella capacità economica può rientrare anche la valutazione dell’assegno di invalidità, ovviamente, certificato.

Se la dichiarazione di emersione presentata al SUI riguarda più lavoratori, entra “in ballo” l’Ispettorato territoriale del Lavoro che avrà l’onere di valutare la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto alle richieste presentate, tenendo presenti sia i CCNL che le tabelle del costo medio orario emanate dal Dicastero del Lavoro. Tutto questo, a mio avviso, dovrà comportare un indirizzo uniforme per gli organi di vigilanza emanato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro su “input” del Ministero del Lavoro, anche in considerazione del fatto che, soprattutto nel settore agricolo, si potrà intervenire in azienda valutando le estensioni, le colture, il volume di affari, i contributi comunitari, le dichiarazioni fiscali, il personale in forza. Per il portatore di handicap in relazione all’unico lavoratore che lo assiste, non si dà luogo ad alcuna verifica reddito.

Ma cosa succede se, la capacità del datore di lavoro in presenza di istanze che riguardino più lavoratori, non risulti congrua?

L’accoglimento, sarà parziale e si seguirà l’ordine cronologico di presentazione

Apparato sanzionatorio

Il comma 14 dell’art. 103 riguarda, direttamente gli ispettori del lavoro, in quanto raddoppia le sanzioni previste in caso di impiego di lavoratori subordinati stranieri che hanno presentato l’istanza di rilascio di lavoro temporaneo, senza la comunicazione di instaurazione del rapporto: di conseguenza, per i settori produttivi interessati (agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca ed acquacoltura e attività connesse) la disposizione richiama alcune specifiche violazioni che, però, ad un primo esame non appaiono applicabili al lavoro domestico. La norma che raddoppia le sanzioni amministrative interviene:

  • Sull’art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002 per cui l’impiego di ciascun lavoratore irregolare viene punito da 3.000 a 18.000 euro in caso di impiego fino a 30 giorni di lavoro effettivo, da 6.000 a 36.000 euro da 31 a 60 giorni, da 12.000 a 72.000 euro oltre i 60 giorni di lavoro effettivo;
  • Sull’art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/2008 che riguarda l’omessa o infedele registrazione sul LUL: la sanzione va da 300 a 3.000 euro. Se si riferisce a più di cinque lavoratori o ad un periodo superiore a sei mesi essa, per gli stranieri irregolari, va da 1.000 a 6.000 euro, mentre se riguarda più di dieci dipendenti o un periodo superiore a dodici mesi gli importi sono compresi tra 2.000 e 12.000 euro;
  • Sull’art. 82, comma 2, del D.P.R. n. 797/1955 che tratta le sanzioni in materia di assegni familiari, laddove, se tenuto, il datore di lavoro non provvede alla corresponsione: ora, la sanzione relativa all’impiego di lavoratori stranieri che hanno presentato istanza per il soggiorno temporaneo, va da 1.000 a 10.000 euro. Se si riferisce a più di dieci lavoratori o ad un periodo superiore a dodici mesi, l’importo sale e va da 6.000 a 30.000 euro;
  • Sull’art. 5, comma 1, della legge n. 4/1953 relativo alla sanzione sul prospetto paga: la mancata o ritardata consegna viene punita con una sanzione amministrativa compresa tra 300 e 1.800 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori extra comunitari che hanno presentato domanda per l permesso temporaneo gli importi salgono e vanno da 2.400 a 14.400 euro.

Qualora l’utilizzazione dei lavoratori extra comunitari  che hanno presentato istanza di permesso temporaneo avvenga con minaccia e sfruttamento (caporalato) le sanzioni previste dall’art. 603-bis c.p. sono aumentate da 1/3 fino  alla metà.

Una breve considerazione si rende a conclusione di questa breve riflessione sull’emersione, necessaria.

L’emersione esclude settori (ad esempio, la ristorazione, l’edilizia, la logistica) ove la presenza di lavoratori irregolari è notevole: ciò potrebbe comportare, per non sfuggire all’opportunità della sanatoria, la “creazione” di rapporti di lavoro “fasulli” nel settore domestico ove è molto difficile, anche per gli organi di vigilanza, verificare (sono cose che sono già accadute in passato).

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 321 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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