Per gli apprendisti le ore di Cassa integrazione vanno recuperati?

Per gli apprendisti le ore di Cassa integrazione vanno recuperati?

Qualora l’azienda abbia posto in Cassa integrazione lavoratori apprendisti (in sospensione o con riduzione di orario), il periodo di apprendistato professionalizzante viene automaticamente prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

La disposizione è contenuta nell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015 (disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) e non riguarda l’apprendistato di primo livello e quello di alta formazione.

Per maggiori informazioni di seguito l’art. 2 del decreto legislativo n. 148/2015:

Art. 2. Apprendisti

  1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
  2. Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b). Nei casi in cui l’impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale.
  3. Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1 sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Alle contribuzioni di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
  4. Alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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