Pensionato co.co.co.: contributi INPS e Gestione separata
Sono da pochi mesi in pensione. Se volessi avviare una collaborazione co.co.co. devo pagare io i contributi?
In qualità di pensionato, qualora volesse avviare una collaborazione coordinata e continuativa, dovrà aprire una posizione presso la Gestione separata INPS (Legge 8 agosto 1995, n. 335).
La domanda di iscrizione alla Gestione separata potrà avvenire con uno dei seguenti canali:
- web, servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN;
- contact center multicanale, tramite PIN o senza PIN;
- intermediari dell’Istituto, attraverso i consueti servizi telematici.
L’aliquota è, per l’anno 2026, il 24%.
La contribuzione è a carico 2/3 del committente e 1/3 del collaboratore.
L’obbligo di versamento compete al committente per l’intero contributo, che viene trattenuto all’atto della corresponsione del compenso.
Cos’è la Gestione separata INPS
La collaborazione coordinata e continuativa rientra tra i rapporti per i quali può assumere rilievo l’iscrizione alla Gestione separata INPS, istituita dall’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335. La Gestione separata rappresenta il fondo previdenziale destinato, tra gli altri, ai lavoratori parasubordinati e ai soggetti che svolgono attività non riconducibili alle gestioni previdenziali ordinarie.
Pensionati e obbligo contributivo
La condizione di pensionato co.co.co non esclude, di per sé, l’obbligo contributivo in presenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Per l’anno 2026, l’INPS ha confermato l’aliquota del 24% per i soggetti già titolari di pensione o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria iscritti alla Gestione separata.
Chi versa i contributi e come avviene il pagamento
Nel rapporto di collaborazione, il meccanismo contributivo si distingue da quello del lavoratore autonomo professionale: l’onere è ripartito tra committente e collaboratore, ma il versamento all’INPS resta unitariamente in capo al committente. La quota a carico del collaboratore viene trattenuta al momento della corresponsione del compenso, secondo la disciplina previdenziale applicabile ai rapporti parasubordinati.
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.



Legge di Bilancio 2026: tutte le risposte alle domande degli utenti
Consegnato il ricavato del V Memorial Michele Amoroso alla Fondazione Santobono Pausilipon ETS
Cosa prevede per il lavoro il Decreto “1° maggio” varato dal Governo
Prolungamento del contratto a termine dopo il rientro dalla maternità

0 Commenti
Non ci sono Commenti!
Si il primo a commentare commenta questo articolo!