Nel contratto individuale di lavoro posso andare ad aumentare il periodo di prova?

Nel contratto individuale di lavoro posso andare ad aumentare il periodo di prova?

Il periodo di prova è regolamentato dalla contrattazione collettiva, in base alla categoria legale, alla qualifica, al livello e alle mansioni.

Una rimodulazione prevista dal contratto individuale, può essere fatta solo in senso migliorativo per il lavoratore attraverso una sua riduzione, in quanto il lavoratore potrà, così facendo, ottenere prima la definitività del rapporto. Viceversa, aumentare il periodo di prova è, a mio avviso, illegittimo in quanto il periodo previsto dalla contrattazione collettiva deve ritenersi un periodo massimo effettuabile in prova.

Per maggiori informazioni, di seguito l’art. 2096 Codice civile:

Dispositivo dell’art. 2096 Codice civile

Salvo diversa disposizione [delle norme corporative], l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.

L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto.

Durante il suddetto periodo ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.

Compiuto il periodo, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro.

Il periodo di prova deve avere una durata adeguata allo svolgimento delle mansioni per le quali il lavoratore viene assunto. I contratti collettivi pongono un limite massimo di durata, che può essere derogato per volontà delle parti, riducendo lo stesso.
Un periodo più lungo di quello ritenuto congruo dalle parti collettive può essere previsto solo per particolare complessità delle mansioni affidate al lavoratore in prova.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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