L’integrazione salariale per emergenze climatiche

L'Editoriale di Eufranio Massi

L’integrazione salariale per emergenze climatiche

L’integrazione salariale per emergenze climatiche: l’eccezionale calura del mese di luglio ha spinto il Governo ad emanare un provvedimento, il D.L. 28 luglio 2023, n. 98, con il quale, in attesa di disposizioni più approfondite e mirate, si cerca di porre rimedio alla situazione di molti lavoratori che offrono le loro prestazioni in condizioni di estremo disagio. Gli interventi integrativi salariali approvati riguardano, sostanzialmente, due settori: quello dell’edilizia industriale allargata che comprende anche le attività di escavazione e quelle lapidee, e l’agricoltura.

Il Decreto Legge offre, a mio avviso, il fianco a più di una critica: è auspicabile che in sede di conversione vengano introdotti alcuni correttivi. In attesa della imminente circolare INPS che chiarirà una serie di aspetti procedurali, ritengo opportuno effettuare una prima riflessione sulle novità introdotte, non dimenticando come, di recente, l’Istituto con il messaggio n. 2729 abbia ricordato che la causale dovuta ad eventi oggettivamente non evitabili, sia già contemplata dal D.L.vo n. 148/2015 e possa essere invocata nei casi di forte emergenza determinata dalle temperature: essa, tuttavia, essendo una causale ordinaria, soggiace alla usuale procedura, cosa che il D.L. n. 98, elimina, come vedremo tra un attimo.

L’integrazione salariale per emergenze climatiche per il settore edile, lapideo e delle escavazioni

L’art. 1, definisce il campo di applicazione del settore edile, di quello lapideo e di quello delle escavazioni, richiamando le lettere m, n, ed o, del comma 1 dell’art. 10 del D.L.vo n. 148/2015 (che è la norma che, in via generale, indica le imprese destinatarie delle integrazioni salariali ordinarie) e, precisamente:

  1. Le imprese industriali ed artigiane dell’edilizia ed affini;
  2. Le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  3. Le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Il periodo entro il quale si può chiedere l’integrazione salariale a tale titolo (35° gradi o minore temperatura che, tuttavia, risulti oltre modo afflittiva per il grado di umidità) è quello che intercorre tra il 1° luglio ed il 31 dicembre di quest’anno.

Le sospensioni e riduzioni di orario per eventi oggettivamente non evitabili, per le aziende sopra indicate, sono “a tutto campo” e non presentano costi aggiuntivi. Infatti:

  1. Possono essere richieste anche da aziende che abbiano fruito di 52 settimane di CIGO, senza attendere che sia trascorso un periodo di altre 52 settimane di normale attività produttiva, in deroga a quanto richiede il comma 2 dell’art. 12 del D.L.vo n. 148/2015;
  2. L’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi che, in linea generale, non può superare le 52 settimane in un biennio mobile (comma 3, dell’art. 12), nel caso di specie, può superare tale limite se la richiesta è avvenuta per l’ipotesi prevista dal D.L. n. 98/2023;
  3. Non viene richiesto il pagamento di alcun contributo addizionale che, all’art. 5 del D.L.vo n. 148/2015, è pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, fruite nelle prime 52 settimane di CIGO o CIGS del quinquennio mobile: esso sale al 12% sino a 104 settimane ed al 15% oltre tale ultimo limite sempre nel quinquennio mobile.

Per completezza di informazione ricordo cosa si intende per biennio mobile: esso è un lasso di tempo pari a 2 anni che va calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento integrativo richiesto in precedenza.

E’, quindi, l’esclusione dal computo generale (come già avvenuto per gli interventi a seguito della pandemia da COVID-19) a rappresentare, rispetto al quadro generale, la novità più importante. La possibilità della fruizione oraria della cassa, nelle intenzioni dell’Esecutivo, dovrebbe portare anche ad accordi collettivi finalizzati ad una rimodulazione degli orari e ad una nuova organizzazione del lavoro.

L’integrazione salariale per le imprese sopra indicate viene sostenuta, per l’anno in corso, con un “pacchetto economico” di 8,6 milioni di euro tratti dal Fondo sociale per l’occupazione e la formazione istituito dall’art. 18, comma 1, lettera a) del D.L. n. 185/2008. Il D.L. n. 98 non dice altro e, a questo punto, ci si chiede se, trattandosi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione di orario, sia applicabile il comma 4 dell’art. 14 del D.L.vo n. 148/2015 che prevede ai fini della informativa e della consultazione sindacale (anche telematiche), una mera comunicazione circa la durata (anche oraria) della riduzione o della sospensione ed il numero dei lavoratori interessati. Se l’intervento integrativo è superiore alle 16 ore settimanali, su richiesta di una delle parti (il datore, la RSA, o la RSU, nonché le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale), va organizzato un esame congiunto, anche telematico, da completare entro cinque giorni, riguardante la ripresa dell’attività produttiva ed i criteri di distribuzione degli orari.

A mio avviso, la risposta è positiva, soprattutto se si intende percorrere la strada che porta ad accordi finalizzati ad adottare misure di contenimento dei rischi da esposizione ad alte temperature.

In ogni caso è opportuno attendere chiarimenti dall’INPS che, nella propria circolare, dovrà indicare i tempi di presentazione delle istanze di CIGO e la documentazione necessaria.

L’integrazione salariale per emergenze climatiche per il settore agricolo

Con l’art. 2 il Decreto Legge interviene nel settore agricolo prevedendo l’integrazione salariale mediante la Cassa integrazione salariale degli operai agricoli (CISOA) per le intemperie climatiche legate alla calura, per lo stesso periodo (1° luglio-31 dicembre 2023) e per i soli operai agricoli a tempo indeterminato.

Le novità introdotte, che non possono prescindere dalla specificità della CISOA, disciplinata dalla legge n. 457/1972, sono le seguenti:

  1. I periodi di trattamento non vengono conteggiati entro il tetto massimo di 90 giorni di integrazione salariale (tetto massimo) previsti nell’anno. La norma ricopia, nella sostanza, quanto avvenuto durante la pandemia;
  2. I giorni di integrazione salariale sono calcolati come lavorati ai fini del raggiungimento delle 181 giornate di effettivo lavoro in base alle quali, secondo la previsione dell’art. 8 della legge n. 457/1972, gli operai vengono qualificati come lavoratori a tempo indeterminato (cosa molto importante ai fini delle prestazioni previdenziali correlate);
  3. L’autorizzazione alla fruizione della integrazione salariale, con pagamento diretto da parte dell’INPS, sarà rilasciata dal Dirigente della sede dell’Istituto competente per territorio: qui la norma opera una deroga alla previsione dell’art. 14 della legge n. 457/1972 ove, la concessione delle integrazione salariali avviene attraverso un esame ed una successiva delibera da parte di una commissione presieduta dal Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e che, tra i componenti, annovera anche il Dirigente dell’INPS ed i rappresentanti delle parti sociali (lavoratori e datori di lavoro) del mondo agricolo.

Anche in questo caso, come già avvenuto per l’edilizia, la copertura degli oneri delle integrazioni salariali è posta a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione: essi ammontano, per il 2023, ad 1,4 milioni di euro. Le scelte operate dall’Esecutivo destano molte perplessità in quanto restano, paradossalmente, esclusi da qualsiasi intervento integrativo gli operai agricoli a tempo determinato che, a giornate, sotto il sole, rappresentano la maggioranza di chi raccoglie i prodotti della terra (basti pensare, di questi tempi, alla raccolta dei pomodori, dei cocomeri, dei meloni, delle melanzane ecc., che avviene “con la faccia rivolta verso terra”).

Linee guida in materia di salute e sicurezza

L’art. 3 si occupa di linee guida in materia di salute e sicurezza: i Ministeri del Lavoro e della Salute favoriscono la sottoscrizione di protocolli tra organizzazioni datoriali e sindacali il cui obiettivo dovrebbe essere quello dell’adozione di procedure per la integrale attuazione delle previsioni di tutela, contenute nel D.L.vo n. 81/2008, in favore dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche. Tali intese, potranno essere recepite in un Decreto “concertato” tra i due Ministeri.

Per completezza di informazione va ricordata anche la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5056/2023 concernente il rischio da “stress termico” con una specifica valutazione dei rischi che viene richiesta soprattutto nel settore edile.

Osservazioni su l’integrazione salariale per emergenze climatiche

Penso che il D.L. n. 98 appena pubblicato, presenti alcuni vuoti in quanto, molti lavoratori che, effettivamente sono esposti alla calura eccezionale, sono rimasti fuori.

Mi riferisco, a titolo di esempio, per altro non esaustivo, non soltanto ai lavoratori stagionali del settore agricolo, ai quali ho fatto cenno pocanzi, ma anche ai riders ove le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate attraverso piattaforme e per i quali trova applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (art. 2 del D.L.vo n. 81/2015).

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Eufranio Massi
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E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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