L’inchiesta amministrativa per gli infortuni sul lavoro

L’inchiesta amministrativa per gli infortuni sul lavoro

La comunicazione e la denuncia

Tra i numerosi adempimenti imposti dalla legislazione per la tutela del diritto alla salute dei lavoratori vi è l’obbligo di dare compiutamente notizia degli infortuni e delle malattie professionali.

Il datore di lavoro ha, infatti, l’obbligo di comunicare all’Inail, a fini statistici e informativi[Art. 18, c. 1, lett. r) D. Lgs. 81/08], gli infortuni con assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, e di denunciare, a fini assicurativi[Art. 53 D.P.R. n. 1124/65], quelli che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni[Se i giorni prognosticati per un infortunio da meno di tre successivamente diventano di più, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico]. Per esigenze di semplificazione la denuncia assolve anche l’obbligo di comunicazione.L’ adempimento deve essere effettuato, in via telematica, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico o 24 ore nel caso di incidente grave che abbia cagionato un pericolo di morte o la morte del lavoratore.

1.2 Denuncia di malattia-infortunio per infezione da Covid-19

Se viene accertato il contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore è chiamato a predisporre e trasmettere telematicamente un certificato all’Inail con i seguenti dati:

  • dati anagrafici completi del lavoratore e del datore di lavoro;
  • data del contagio;
  • data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria.

Nelle fattispecie in cui non opera la presunzione dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico:

  • le cause;
  • le circostanze;
  • la natura della lesione;
  • il rapporto con le cause denunciate.

Dovrà anche inoltrare la certificazione attestante il contagio. Dalla ricezione di tale certificazione decorrono i termini per il datore di lavoro per la trasmissione telematica della denuncia all’INAIL[Circolare Inail n. 13 del 3.4.2020], come per gli altri casi di infortunio coperti da assicurazione pubblica. Dovranno essere valorizzati i campi relativi:

  • alla data evento;
  • alla data abbandono lavoro;
  • alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio.

1.3 Sanzioni 

L’omesso assolvimento dell’obbligo di comunicazione comporta una sanzione pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro, mentre quello di denuncia una da 1.096,00 a 4.932,00 euro.

2. L’inchiesta infortunistica

L’Inail, rilevato il decesso dell’infortunato o l’esistenza di lesioni tali da doversene prevedere la morte, ovvero un’inabilità superiore ai trenta giorni ha l’obbligo di trasmettere una copia della denuncia alla Direzione Territoriale del Lavoro -Servizio Ispezione del Lavoro- nella cui circoscrizione territoriale è avvenuto l’infortunio.gli infortuni sul lavoro

Detta Direzione, entro quattro giorni dal suo ricevimento, procede a un’inchiesta al fine di accertare la natura dell’occupazione alla quale era addetto l’infortunato, le circostanze nelle quali è avvenuto l’infortunio, la causa e natura di esso, l’identità dell’infortunato e il luogo nel quale si trova, la natura e l’entità delle lesioni, la retribuzione percepita; in caso di morte le condizioni di famiglia dell’infortunato, l’identità dei superstiti aventi diritto a rendita e la loro residenza. L’inchiesta avviene a impulso d’ufficio. Tuttavia, può essere chiesta anche dal lavoratore se l’inabilità diagnosticata è superiore a 30 giorni, dai suoi superstiti in caso di infortunio mortale.

2.1 Indagini amministrative e giudiziarie

Le attività da svolgere nell’ambito dell’inchiesta infortunistica hanno natura amministrativa, in quanto l’indagine è, in primo luogo, volta ad accertare se l’evento denunciato è classificabile come infortunio sul lavoro. Tuttavia, tali attività possono acquisire natura giudiziaria nel caso il pubblico ministero incarichi gli ispettori di svolgere indagini circa una notizia di reato, già iscritta nel registro presso la Procura della Repubblica, o in quello in cui i funzionari ispettivi rilevino precisi indizi che evidenzino la sussistenza di un reato. Per indizi che prospettano la sussistenza di un reato non si deve intendere “indizi di colpevolezza”, ma la sola possibilità, anche in termini di probabilità, che il fatto oggetto dell’accertamento amministrativo paia rilevante, perché apprezzabile, sotto il profilo penale[Cass. Pen. 29 agosto 2001 n. 32464].

In questi casi l’operato degli ispettori sarà effettuato nella veste di ufficiali di polizia giudiziaria[Art. 220 disp. att. coord. cod. proc. pen.]. A ciò consegue che dovranno essere osservate specificamente le norme del codice di procedura penale soprattutto, ma non solo, con riguardo alle garanzie difensive.[Cass. Pen., Sez. Un., 28 novembre 2002] Se ciò non avviene, e i funzionari proseguono secondo le regole ordinarie dell’ispezione amministrativa, quanto acquisito sarà inutilizzabile nell’ambito del processo penale.

gli infortuni sul lavoro

 

La DTL deve compiutamente comunicare la data e il luogo dell’inchiesta a ogni parte interessata, ossia all’Inail, al datore di lavoro, all’infortunato o ai suoi superstiti. L’inchiesta è svolta in contraddittorio degli interessati e gli ispettori potranno eseguire rilievi, acquisire dati e documenti afferenti al sistema della sicurezza aziendale, chiedere perizie, interrogare persone presenti o meno all’episodio, sentire il soggetto sottoposto a indagini amministrative, acquisire ogni altro elemento utile per le indagini.

L’inchiesta deve essere completata nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre il decimo giorno da quello in cui è pervenuta alla Direzione provinciale del lavoro la denuncia di infortunio. L’eventuale inosservanza del termine non è, però, di pregiudizio per la rilevanza probatoria di quanto acquisito nel corso dell’indagine. Le eventuali indagini delegate dal pubblico ministero saranno condotte con le modalità e i tempi dettati disposti dallo stesso.

3. Rilevanza penale dei fatti oggetto di inchiesta infortunistica

Se nel corso dell’inchiesta infortunistica vengono accertati profili contravvenzionali o delitti procedibili d’ufficio gli ispettori devono effettuare denuncia di reato ex artt. 331 e segg. c.p.p.

Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono le condotte colpose che cagionino, rispettivamente, la morte o le lesioni personali se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il reato di lesioni personali colpose lievi (malattia guarita entro 40 giorni), è procedibile a querela di parte. Vi è, invece, procedibilità d’ufficio per morte o per i fatti di lesioni colpose gravi (pericolo di vita per la persona offesa, o indebolimento permanente di un senso o di un organo, o malattia superiore a 40 giorni) e gravissime se si tratta di fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

gli infortuni sul lavoro

4. La difesa del datore di lavoro

Il datore di lavoro che subisce l’indagine ispettiva, in primo luogo, dovrà tener conto della natura variabile (amministrativa o giudiziaria) dell’attività di indagine degli ispettori per determinare le modalità con cui rapportarsi.

Nei casi in cui si prospetta una responsabilità penale è, in linea di massima, opportuno costituire un gruppo di lavoro con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti tecnici, il medico competente, il legale, il consulente del lavoro e altri soggetti interessati, al fine di analizzare collegialmente i vari profili tecnico-giuridici del caso e definire le opportune linee di difesa.

A tal fine sarà utile verificare la presenza o meno:

  • di deleghe di funzione;
  • di preposti;
  • delle figure responsabili per la sicurezza;
  • di un DVR debitamente aggiornato;
  • di un modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/01 e della relativa documentazione che ne attesti l’attuazione;
  • di documentazione attestante le attività di informazione, formazione e addestramento dei soggetti coinvolti nel fatto;
  • di documentazione attestante lo stato dei luoghi, degli impianti, delle macchine e del loro stato manutentivo e di efficienza. Nel caso appaia utile si dovranno eseguire rilievi fotografici e/o dimensionali.

Con questi elementi e un esame accurato di quanto consegnato agli organi ispettivi si individueranno le circostanze tecniche, organizzative, ambientali, comportamentali che hanno determinato l’infortunio, facendo ricorso ove applicabili a concetti di “ragionevole prevedibilità”, “abnormità”, “rischio residuo”, “casualità e accidentalità”, etc.

Nell’ipotesi di contagio da nuovo coronavirus l’attività difensiva dovrà essere rivolta, in particolare, a poter compiutamente comprovare la piena applicazione delle misure dei protocolli anti-contagio e il loro adattamento all’interno della realtà aziendale con la partecipazione delle RSA e del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

4.1 Denuncia sinistro coperto da polizza R.C.O.

In ragione dei profili civilistici della questione, il datore di lavoro dovrà immediatamente effettuare una formale comunicazione alla propria Compagnia assicuratrice, con la quale ha stipulato una polizza R.C.O. per tutelarsi da eventuali rivalse Inail e dall’autonoma pretesa risarcitoria del lavoratore (o dei suoi eredi) per poste di danno non coperte dall’assicurazione di legge.gli infortuni sul lavoro

Leggi anche: Cassazione: somministrazione e responsabilità per infortuni sul lavoro in caso di inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza

 

Autore

Gualtiero Roveda
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Avvocato abilitato dinanzi alle Magistrature Superiori, iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, elenco Pubblicisti, dal 1986. Da oltre vent’anni cura le relazioni industriali per l’Associazione nazionale FRUITIMPRESE ed è il responsabile tecnico della Commissione che stipula il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto di riferimento della stessa.

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