Legge di Stabilità 2015 : agevolazioni alle assunzioni e soppressione sgravi contributivi Legge 407/90, incentivi a confronto

stabilita_2015La Legge di Stabilità per il 2015 approderà nell’Aula della Camera a partire dal 27 novembre. Uno slittamento di tre giorni rispetto alla data prevista inizialmente del 24 novembre.Tra gli emendamenti proposti, in particolare, quelli all’art.12 che introduce lo sgravio contributivo per i neoassunti a tempo indeterminato.
Lo sgravio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro annui per tutte le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la sola esclusione dei contratti di apprendistato, dei contratti di lavoro domestico e del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di 36 mesi.
Perché sussista l’effettivo diritto a fruire dell’agevolazione, lo status occupazionale del lavoratore deve congiuntamente possedere due requisiti:

1) non deve essere stato occupato a tempo indeterminato nei sei mesi che precedono l’assunzione;
2) non deve aver avuto rapporti di lavoro, con l’azienda che lo assume o altri datori di lavoro che appartengano al medesimo gruppo di imprese, nei tre mesi che precederanno l’entrata in vigore della Legge stessa.

Tuttavia lo sgravio, pur essendo definito totale, sottostà a tre rilevanti limitazioni:

  • importo massimo pari a 8.060 euro annui;
  • esclusione dallo sgravio dei contributi Inail;
  • possibilità per il lavoratore di essere assunto con l’agevolazione una volta soltanto.

Di contro, la Legge 407/90 prevede il pagamento nella misura del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo di trentasei mesi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, sospesi o in Cig da almeno ventiquattro mesi. Nel caso in cui tali assunzioni siano effettuate da imprese operanti nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane, lo sgravio raggiunge il 100% della contribuzione totale a carico del datore di lavoro. Lo sgravio include dunque sia i contributi da versare all’Inps che quelli destinati all’ Inail e la fruizione dello stesso è ripetibile, ricorrendone le condizioni, in capo al medesimo lavoratore.
Dal punto di vista economico, il nuovo sgravio risulta sicuramente più conveniente per il datore di lavoro del Centro-nord non artigiano, in quanto include interamente i contributi Inps mentre la legge 407/90 in questi casi prevede soltanto il 50% di riduzione.

Tuttavia, l’esistenza del tetto massimo di fruibilità, 8.060 euro annui, rende il nuovo beneficio meno conveniente sia all’aumentare della retribuzione corrisposta al lavoratore  che all’aumentare del tasso Inail, non essendo prevista l’estensione dello sgravio anche ai contributi assistenziali.

In conclusione, se la legge di Stabilità 2015 sarà approvata “secondo il testo attuale”, andrà a sopprimere i benefici contributivi dell’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, l’incentivo all’assunzione più utilizzato dai datori di lavoro negli ultimi 24 anni. Inoltre, a partire dal 1 gennaio 2016 non ci saranno sgravi contributivi di alcun genere in favore delle assunzioni a tempo indeterminato.

Tabella comparazione sgravi *(secondo il “testo attuale” al 21/11/2014 , non sono escluse modifiche)

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Marialuisa Santoro
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