La proroga delle agevolazioni del decreto coesione per le assunzioni

L'editoriale di Eufranio Massi

La proroga delle agevolazioni del decreto coesione per le assunzioni

Inquadramento normativo e intervento del D.L. n. 200/2025

Il c.d “Decreto Milleproroghe” (D.L. n. 200/2025) è stato definitivamente approvato dal Parlamento e, mentre scrivo queste prime riflessioni, sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nel testo originale sono stati aggiunti diversi emendamenti alcuni dei quali, all’art. 14, riguardano la proroga dei benefici previsti per le assunzioni dal D.L. n. 60/2024 che aveva concluso la propria operatività con i contratti stipulati entro lo scorso 31 dicembre.

Ma, andiamo con ordine, ricordando che gli emendamenti debbono, necessariamente, essere inseriti negli articoli di riferimento per comprendere le novità introdotte.

Bonus giovani

Le condizioni sono le stesse già previste nel D.L. n. 60/2024 e che, per quel che concerne i giovani fino a 35 anni non debbono aver mai avuto alcun contratto a tempo indeterminato: valgono “in toto”, a mio avviso, le indicazioni operative fornite, per quel che riguarda i requisiti oggettivi e soggettivi, le indicazioni fornite con più note e circolari dall’INPS, anche in ordine ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi che hanno riguardato l’unità produttiva sia nei 6 mesi antecedenti l’assunzione che nei 6 mesi successivi.

La proroga delle agevolazioni

La proroga prevede per i giovani che non hanno compiuto i 35 anni (ossia 34 anni e 364 giorni) un periodo abbastanza ridotto: le agevolazioni si applicano a tutti i contratti stipulati o trasformati entro il 30 aprile 2026 (quindi, la proroga è di soli 4 mesi) nella misura del 100% sui complessivi contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (con esclusione dei premi e dei contributi assicurativi INAIL e della c.d. “contribuzione minore”, ben elencata dall’INPS in circolari precedenti) e del 70% per le assunzioni e le trasformazioni successive al 31 dicembre 2025 a meno che le stesse non comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

In questo caso l’agevolazione continua ad essere del 100% entro il tetto massimo di 500 euro al mese (650 in zona ZES, che comprende anche l’Umbria e le Marche). Il Legislatore ricorda, altresì, che per il personale a tempo parziale, il computo risulta ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite ed il numero delle ore che costituiscono l’orario normale dei lavoratori a full-time. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società correlate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo alla stessa persona, pur attraverso altro soggetto.

L’agevolazione è sempre per 24 mesi, non è cumulabile con altri benefici previsti da altre disposizioni ma è compatibile (beneficio fiscale) con la previsione dell’art. 4 del D.L.vo n. 216/2023.

Bonus donne svantaggiate

Lo sgravio contributivo in favore delle donne svantaggiate (anche questo pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con un tetto massimo mensile di 650 euro), è prorogato alle assunzioni ed alle trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

Anche in questo caso deve essere realizzato un incremento occupazionale e le donne, di qualsiasi età, non debbono avere un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, secondo le indicazioni fornite dal Regolamento comunitario 651/2024, recepite dal D.M. del Ministro del Lavoro nel 2017.

Valgono le indicazioni fornite dall’INPS con i chiarimenti amministrativi emanati dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 60/2024 e dopo il via libera della Commissione Europea.

Bonus assunzione disoccupati in Zona ZES

I datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione a tempo indeterminato (anche parziale) e che assumono presso una sede od una unità produttiva ubicata in area ZES  (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e per effetto della legge n. 171/2025 anche Umbria ed Abruzzo ove le agevolazioni si applicano per le assunzioni e le trasformazioni a partire dal 1° gennaio 2026) per le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate fino  al 31 dicembre 2025 continuano a fruire uno sgravio massimo mensile sul 100% di 650 euro per 24 mesi. Per le assunzioni e le trasformazioni successive a tale data e che potranno essere effettuate entro il prossimo 30 aprile 2026, il beneficio scende al 70% qualora con le suddette assunzioni o trasformazioni non si verifichi un incremento occupazionale netto i cui elementi essenziali per la verifica ho riportato pocanzi parlando delle assunzioni incentivate dei giovani.

All’INPS viene affidato il monitoraggio della spesa oltre che l’onere delle indicazioni operative, concernenti le novità che ho, succintamente riportato, attese da tutti gli operatori.

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 415 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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