Le sanzioni amministrative per il pagamento in contanti della retribuzione
L'editoriale di Eufranio Massi
La finalità della norma e le prassi elusive
Il pagamento in contanti delle retribuzioni è un elemento che si accompagna, quasi sempre, al lavoro nero ed allo sfruttamento dei lavoratori interessati ai quali non vengono riconosciute le assicurazioni previdenziali ed antinfortunistiche. Con la legge n. 205/2017, si è cercato, quindi, con i commi dell’art. 1, compresi tra 910 e 913, di definire, una volta per tutte, la questione imponendo, ai datori di lavoro, il pagamento delle stesse con mezzi tracciabili (bonifici, assegni bancari o postali, versamenti in conto corrente, ecc.). Purtroppo, in alcune situazioni e contesti riprovevoli, alcuni datori di lavoro hanno trovato il modo di raggirare l’obbligo normativo, pagando, con modalità tracciabili le retribuzioni ma facendosene restituire una parte in contanti, dietro minacce più o meno larvate di perdita del posto di lavoro.
L’ordinanza della Cassazione n. 6633/2026 e l’esclusione del cumulo giuridico
La breve riflessione di oggi parte da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 6633/2026, che ha escluso l’applicazione del c.d. “cumulo giuridico” alla sanzione amministrativa di importo compreso tra 1.000 e 1.500 euro, calcolata in base al numero delle mensilità in cui è stata violata la disposizione, come affermato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 5828 del 14 luglio 2018 con la quale furono date le indicazioni operative agli organi ispettivi territoriali: tutto ciò a prescindere dal numero dei lavoratori interessati. Il riferimento al mese fu dettato dal fatto che la cadenza della retribuzione è, di regola, mensile. La nota suddetta va, peraltro, letta in continuità con quanto lo stesso organo affermò con l’indirizzo già espresso con le indicazioni fornite attraverso la lettera n. 9538 del 22 maggio 2018.
Ambito soggettivo ed oggettivo dell’obbligo di tracciabilità
Con tale nota si focalizzò l’attenzione su alcuni punti essenziali che, per completezza di informazione, vado a ricordare:
- La retribuzione con modalità tracciabili trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia e dalla durata, con esclusione di quelli domestici e di quelli con le pubbliche amministrazioni indicate nell’ 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;
- I compensi, con modalità tracciabili, trovano applicazione nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- La retribuzione corrisposta dalle società cooperative con i propri soci a prescindere dalla tipologia contrattuale deve avvenire con modalità tracciabili;
- I compensi derivanti da borse di studio, tirocini, e prestazioni autonome puramente occasionali, sono, secondo la nota dell’INL, esclusi dall’obbligo della tracciabilità, in quanto non rientranti nella elencazione del comma 912.
Il regime sanzionatorio e l’esclusione della diffida
Rispetto alla sanzione amministrativa sopra evidenziata, l’INL ebbe a precisare che non è applicabile l’istituto della diffida per una successiva regolarizzazione, ma l’ispettore del lavoro è tenuto ad applicare l’art. 16 della legge n. 689/1981, con la conseguenza che, per ogni violazione, la sanzione può essere determinata in ragione di 1/3 del massimo edittale, ossia, nel caso di specie, 1.666,67 euro.
Il momento consumativo della violazione
Va, peraltro, ricordato come la sanzione scatti nel momento in cui si accerti che la retribuzione sia stata erogata senza il ricorso ad una modalità tracciabile, oppure allorquando, ad esempio, sia stato emesso un bonifico bancario ma lo stesso venga annullato prima dell’incasso da parte del lavoratore.
La nozione di cumulo giuridico
Ricordo, per completezza di informazione, la definizione di cumulo giuridico che, nel nostro ordinamento, ha avuto una origine nel diritto tributario. Essa significa che, in presenza di violazioni connesse tra di loro, si applica una sanzione unica e ridotta, invece che una sanzione corrispondente alla somma prevista per i vari illeciti, cosa che, come detto, gli ispettori del lavoro non applicano, giustamente, al reiterato pagamento delle retribuzioni in contanti.
La motivazione della Corte di Cassazione
Andiamo a vedere, ora, cosa ha detto la Cassazione.
Secondo i giudici di piazza Cavour quanto richiesto dalla parte circa l’applicazione dell’art. 8, comma 1, della legge n. 689/1981, relativo al concorso degli illeciti richiamato per una serie di violazioni in materia di previdenza, cosa che consente l’applicazione della sanzione nella misura corrispondente al triplo di quella più grave contestata, non può essere accolto, in quanto non ci si trova di fronte a condotte riconducibili ad un comportamento univoco. La decisone della Corte appare conforme a precedenti indirizzi espressi più volte dallo stesso organo (ex pluris, Cass. n. 26434/2014; n. 5252/2011; n. 12844/2008) “nei casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte”. Nel caso di specie si è in presenza di corresponsione di somme in contanti erogate in tranche settimanali e, di conseguenza, non si può parlare di un unico comportamento ma di una pluralità di comportamenti contrari alla norma.
L’ordinanza della Cassazione, quindi, da piena ragione alla interpretazione amministrativa fornita dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro fin dal 2018.
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