Le integrazioni salariali per eccessivo calore in agricoltura
L'editoriale di Eufranio Massi
Il quadro normativo
Le integrazioni salariali nel settore agricolo, dovute alla eccessiva calura, anche quest’anno hanno ricevuto una particolare attenzione dall’Esecutivo che ha dedicato alla fattispecie, uno specifico comma, il 2, dell’art. 6 del D.L. n. 107/2026 (c.d. Decreto Infrastrutture). Si tratta di una disposizione, finalizzata a “stoppare” un rischio quotidiano, che, per certi versi, appare integralmente copiata dal comma 2 dell’art. 10-bis della legge n. 113/2025 che dettò le regole da seguire per il 2025 e che nel comma 1, del predetto art.6 si occupa anche del settore edile, dei lapidei e delle escavazioni.
I lavoratori interessati
Come lo scorso anno anche i lavoratori del settore agricolo, a tempo determinato, sono “coperti” dagli interventi salariali. Nella disciplina speciale che riguarda, direttamente, chi lavora nei campi, restano, ovviamente, esclusi sia gli impiegati che i quadri agricoli, per i quali, se necessario, troverà applicazione la disciplina ordinaria.
Le istruzioni operative sono state fornite dall’INPS con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026 e le eccezionali situazioni climatiche a cui si fa riferimento riguardano il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2026.
La disciplina speciale della CISOA
Le norme varate lo scorso anno e quelle in vigore fino alla fine del 2026 sono le stesse: si tratta di disposizioni che derogano al trattamento ordinario di CISOA (Cassa Integrazione per gli operai agricoli) e che consentono, a fronte di eventi climatici eccezionali, come le ondate di calore che si stanno registrando in questi giorni, di chiedere l’intervento integrativo anche soltanto per metà dell’orario giornaliero pure nel caso in cui non sussista la necessità di sospendere l’attività per l’intera giornata.
Le finalità ed il periodo da prendere in considerazione sono gli stessi: viene richiamato l’art. 8 della legge n. 457/1972 che riconosce l’intervento integrativo per le intemperie stagionali. Quest’anno, a differenza di ciò che accadde nel 2024 (e che fu corretto nel 2025), il trattamento è riconosciuto oltre che agli operai agricoli a tempo indeterminato anche a quelli a tempo determinato, pur nella ipotesi in cui la riduzione dell’attività lavorativa sia avvenuta per la metà dell’orario giornaliero.
La neutralizzazione delle giornate integrate
Le giornate integrate presentano alcune caratteristiche particolari, incluse quelle della c.d. “neutralizzazione”:
- Non sono conteggiate nel limite delle 90 giornate annue che rappresentano il tetto massimo integrabile previsto per la CISOA;
- Sono equiparate alle giornate lavorate ai fini del raggiungimento del numero minimo di giornate necessarie per fruire della disoccupazione agricola (cosa che interessa, da vicino, gli operai agricoli a tempo determinato);
- Sono conteggiate ai fini del raggiungimento delle 181 giornate lavorative che rappresentano il requisito principale che qualifica un lavoratore agricolo come operaio a tempo indeterminato;
- Sono erogate direttamente dall’INPS, come già ricordato, lo scorso anno, dalla circolare dell’Istituto n. 121;
- Qualora siano riconosciute per riduzione di orario e non per sospensione, si verificherà una contribuzione mista: ordinaria per la parte della giornata in cui è stata prestata attività lavorativa, figurativa per la residua parte coperta dalla CISOA.
La deroga alla procedura ordinaria
Il medesimo comma 2 dell’art. 6 introduce una deroga procedurale per la concessione del trattamento, all’art. 14 della legge n. 457/1972: come già avvenuto sia nel 2024 che nel 2025, competente all’erogazione della integrazione salariale sarà il Dirigente della sede INPS territorialmente competente e non la commissione provinciale che è presieduta dal Dirigente dell’Ispettorato del Lavoro e che vede, tra i componenti, sia il rappresentante dell’INPS che quelli nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative in ambito provinciale. Tale modifica, secondo le intenzioni dell’Esecutivo, ha l’obiettivo di accelerare il riconoscimento delle indennità per le quali verrà utilizzata la modalità del “pagamento diretto”.
Il modello SR33 di domanda contiene tutti gli elementi necessari per il pagamento diretto senza ulteriori adempimenti.
Le causali da utilizzare
Per il periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2025 le istanze debbono essere presentate con le specifiche motivazioni:
- “CISOA eventi atmosferici a riduzione (cod. 17)”: per la parte di giornata effettivamente lavorata in caso di riduzione, il flusso Uniemens/PosAgri chiede la valorizzazione del campo <ParttimeGOR> con codice 7 per gli OTI e codice 8 per gli OTD, co le ore lavorate;
- “CISOA eventi atmosferici a sospensione ex D.L. n. 107/2026 (cod. 18)”.
La presentazione delle istanze
L’istanza può essere unica comprendendo sia gli operai agricoli a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato: ovviamente, se le causali sono diverse (riduzione di orario o sospensione dell’attività), sarà necessario presentare due distinte istanze.
Il termine di presentazione è quello previsto dalla legge n. 457/1972: 15 giorni dall’inizio della sospensione o dalla riduzione di orario (in tal caso almeno per la metà dell’orario giornaliero).
La decorrenza dei termini
Ma, da quando le istanze possono essere presentate?
Il messaggio n. 2418 afferma che il termine iniziale è il 24 luglio e che, in sede di prima applicazione, le domande concernenti il periodo 1° luglio – 23 luglio potranno essere inviate telematicamente entro il 22 agosto p.v. (è nella sostanza, quanto successo lo scorso anno allorquando furono concessi 30 giorni dalla pubblicazione della circolare n. 121).
Le coperture economiche e il limite di spesa
L’ultima parte del comma 2 dell’art. 6 si occupa delle coperture economiche.
I trattamenti integrativi sono riconosciuti entro un tetto di spesa per il corrente anno pari a 10,3 milioni di euro. All’INPS, come avviene ormai, in via ordinaria per tutte le erogazioni con un budget limitato a disposizione, è affidato il compito del monitoraggio della spesa: nel caso in cui, anche in via prospettica, dovesse essere superato il tetto, l’Istituto è autorizzato a non accogliere le istanze eccedenti.
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