Lavoro intermittente: durata della prestazione e limiti previsti

Lavoro intermittente: durata della prestazione e limiti previsti

Una prestazione di lavoro intermittente è pari a 8 ore di lavoro?

Non è detto. Non viene imposto dalla normativa (articoli dal 13 al 18, del Decreto Legislativo n. 81/2015) alcun obbligo contrattuale in merito all’orario di lavoro ed alla collocazione temporale della prestazione lavorativa. In pratica, l’orario di lavoro dipende dalle necessità del datore di lavoro.

La natura del lavoro intermittente

Il lavoro intermittente è una particolare tipologia contrattuale, a tempo determinato o indeterminato, nella quale il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro, che può utilizzare la prestazione in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, secondo le ipotesi previste dalla disciplina ministeriale.

Nessun automatismo sulle 8 ore

Da tale impostazione deriva che la singola chiamata non coincide automaticamente con una giornata standard di 8 ore. La durata della prestazione dipende dalla concreta esigenza lavorativa e dalla regolazione del rapporto, ferma restando la necessità che il contratto individui, ai fini della prova, gli elementi richiesti dalla legge, tra cui le modalità della disponibilità, il trattamento economico e normativo spettante per la prestazione eseguita e le forme con cui viene richiesta l’esecuzione della prestazione.

Orario di lavoro e organizzazione aziendale

La disciplina del contratto intermittente non introduce una misura oraria fissa della prestazione, ma colloca l’orario nell’ambito delle esigenze organizzative del datore di lavoro e delle condizioni contrattuali applicabili. L’articolazione temporale della prestazione resta quindi collegata alla chiamata e al fabbisogno produttivo o organizzativo che la giustifica.

Indennità di disponibilità e prestazione effettiva

Resta distinta, ove prevista, l’eventuale indennità di disponibilità, che riguarda i periodi nei quali il lavoratore garantisce la propria disponibilità a rispondere alla chiamata e non la durata della singola prestazione lavorativa.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 717 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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