Lavoratori extracomunitari: contratto e permesso di soggiorno

Lavoratori extracomunitari: contratto e permesso di soggiorno

Avevamo stipulato un preliminare di contratto con un lavoratore extracomunitario, ma non siamo riusciti a rispettarlo perché il lavoratore non ci ha fornito il suo permesso di soggiorno. Può il lavoratore ritenerci inadempienti?

Non credo che il lavoratore possa vantare l’inadempimento del preliminare di assunzione, stante la mancata consegna dei documenti che il soggetto doveva fornire per l’attivazione del contratto stesso.

E’ il caso, comunque, che il format, utilizzato per il preliminare, evidenzi che la stipula del contratto di lavoro è subordinata alla consegna preventiva, da parte del lavoratore, di tutta la documentazione obbligatoria all’avvio del contratto di lavoro, e che la mancata consegna comporterà la decadenza dell’impegno contrattuale.

Nel caso di specie, invierei una raccomandata al lavoratore, con la quale si evidenzia l’impossibilità di adempiere all’assunzione stante la mancata ricezione della documentazione richiesta, nei tempi prescritti dalla normativa (entro il giorno precedente la data di assunzione).

Nello specifico, i cittadini extracomunitari che intendono svolgere un’attività di lavoro autonomo in Italia devono essere provvisti di idoneo permesso di soggiorno di cui al seguente elenco:

– p. di soggiorno per lavoro autonomo
– p. di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
– p. di soggiorno per motivi familiari
– p. di soggiorno per “assistenza minore”
– p. di soggiorno per asilo
– p. di soggiorno per attesa occupazione
– p. di soggiorno per protezione sussidiaria

In base all’ art. 39 del D.P.R. n. 394/1999Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l’iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso”.

Si ricorda che il cittadino extracomunitario deve già essere in possesso di idoneo permesso di soggiorno, in corso di validità, per poter legittimamente iniziare l’esercizio di una determinata attività d’impresa, ma non per la preventiva (eventuale) costituzione di una società di diritto italiano: questa potrà infatti avvenire anche con la partecipazione di cittadini extracomunitari privi di qualsivoglia titolo di soggiorno, purché sussistano le condizioni di reciprocità di cui all’art. 16 preleggi C.C., di volta in volta verificate dal notaio rogante. Le condizioni di reciprocità vengono periodicamente verificate dal Ministero degli Affari esteri – Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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