La trasformazione incentivata dei contratti a tempo determinato a partire dal 1° agosto
L'editoriale di Eufranio Massi
Inquadramento dell’agevolazione
Ho già avuto modo di soffermarmi sulle agevolazioni connesse alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine a partire dal prossimo 1°agosto, come previsto dall’art. 4 del D.L. n. 62/2026 convertito, con modificazioni, nella legge n. 112. Torno sull’argomento, in prossimità della data fatidica, avendo cura di sottolineare i passaggi, talora abbastanza difficoltosi, sottolineati dalla circolare INPS n. 72 del 3 luglio u.s.
Ma, andiamo con ordine.
Misura, durata e requisiti soggettivi
Il beneficio, sotto forma di sgravio contributivo per un massimo di 12 mesi con un importo sul 100% della quota contributiva a carico del datore di lavoro, pari a 500 euro mensili, viene riconosciuto, a chi, trasforma a tempo indeterminato un contratto a termine stipulato entro il 30 aprile 2026, con una durata inferiore a 12 mesi, con un giovane che, alla data della trasformazione non abbia superato il limite dei 34 anni e 364 giorni e che, in passato, non abbia mai prestato attività con un contratto a tempo indeterminato.
Rapporti ammessi e periodo di trasformazione
La trasformazione può essere anche a tempo parziale e non riguarda, assolutamente, sia il rapporto di lavoro domestico, che l’apprendistato che, infine il contratto di lavoro intermittente il quale, vincolato alla “chiamata” del datore, non assicura alcuna stabilità occupazionale. La trasformazione deve avvenire nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2026 e può riguardare anche un lavoratore con contratto di somministrazione, pur se quest’ultima viene resa in favore di altro soggetto nella forma del tempo determinato.
Contribuzioni escluse dall’agevolazione
L’agevolazione non tocca, però, i premi ed i contributi assicurativi INAIL e la c.d. “contribuzione minore” che vado, sinteticamente, a ricapitolare:
- Il contributo, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (art. 1, comma 755 della legge n. 296/2006);
- I versamenti delle quote di TFR, se dovute, al Fondo di Tesoreria dell’INPS che, come ricorda la circolare INPS n. 12/2026, non sono soggette alla riduzione di qualsiasi aliquota contributiva;
- Il contributo, ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.L.vo n. 148/2015;
- Il contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000;
- Il contributo, ove dovuto, per il Fondo del settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali;
- Le contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento;
- Il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria ex D.L. n. 103/1991;
- Il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo ex art. 1, commi 8 e 14, del D.L.vo n. 182/1997;
- Il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti ex art. 1, commi 3 e 4, del D.L.vo n. 166/1997.
Datori di lavoro interessati
Ad essere interessati dall’agevolazione sono, come detto, soltanto tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, ivi compresi quelli del settore agricolo.
Limiti di spesa e monitoraggio
Il beneficio contributivo viene riconosciuto entro precisi limiti di spesa: 18, 2 milioni di euro per l’anno corrente, 87,5 milioni per il 2027 e 69, 3 milioni per il 2028: l’Istituto, come avviene in situazioni analoghe, è incaricato del monitoraggio della spesa, con comunicazioni periodiche sia al Dicastero del Lavoro che a quello dell’Economia: in caso di sforamento, anche prospettico, del budget assegnato, è autorizzato a non dar seguito alle istanze successive che dovessero pervenire.
Condizioni generali di spettanza
Per poter accedere allo sgravio, che non è cumulabile con altre agevolazioni ma, unicamente compatibile con il beneficio fiscale correlato all’incremento occupazionale, previsto dall’art- 4 del D.L.vo n. 216/2013, il datore di lavoro deve essere in regola con quanto previsto dal comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006:
- Possesso del DURC;
- Assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sul lavoro individuate, da ultimo, con il D.M. 22 giugno 2026, pubblicato sulla G.U. n. 156 dell’8 luglio u.s. ove, nell’Allegato A, sono riportate una serie di violazioni che costituiscono cause ostative, per periodi diversi, alla fruizione dei benefici. Tali violazioni debbono essere state accertate con provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato, ordinanze-ingiunzioni definitive). La norma richiede, altresì, il rispetto di altri obblighi di legge;
- Rispetto degli accordi e CCNL sottoscritti a livello nazionale dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, anche di quelli di secondo livello (territoriale od aziendale).
Regolarizzazione successiva
Il successivo comma 1175-bis stabilisce, inoltre, che il diritto allo sgravio contributivo resta in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché delle violazioni accertate indicate dal comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base di specifiche indicazioni normative. Qualora ci si trovi di fronte a violazioni amministrative che non possono essere soggette a regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio riportato nel verbale.
Cause ostative previste dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015
Va, inoltre rispettato l’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015, secondo il quale l’agevolazione non viene riconosciuta:
- Se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva: tale disposizione vale anche nel caso in cu il lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzata attraverso un contratto di somministrazione;
- Se l’assunzione viola un diritto di precedenza previsto dalla legge o dal contratto collettivo (si pensi, ad esempio, al diritto di precedenza esternato per iscritto ex art. 24 del D.L.vo n. 81/2015 da una lavoratrice o un lavoratore con precedente contratto a tempo determinato, o a un lavoratore (o lavoratrice) licenziato per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti secondo la previsione dell’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949, o ad un dipendente non transitato a seguito di cessione di azienda o ramo di essa presso il nuovo datore, il quale per 12 mesi è titolare di tale diritto, come ricorda l’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990;
- Se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contatto di somministrazione siano in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale (si parla, quindi, di un intervento integrativo salariale straordinario), a meno che l’assunzione programmata non sia per un livello completamente diverso da quello dei lavoratori in integrazione salariale straordinaria o sia destinato a prestare attività in una unità produttiva diversa da quella interessata alla sospensione;
- Se il lavoratore neo assunto risulti essere stato licenziato nei sei mesi antecedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro assumente, o risultava con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Pubblicazione della posizione sul SIISL
Va, inoltre ricordato che per effetto dell’art. 14 del D.L. n. 159/2025 il datore di lavoro che intende fruire dello sgravio contributivo deve pubblicare la disponibilità della posizione lavorativa sul SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
Trattamento economico complessivo e autodichiarazione
L’art. 7, comma 3 e 4, del D.L. n. 62/2026 ha, inoltre, previsto un nuovo onere a carico del datore di lavoro: per poter accedere allo sgravio contributivo il datore di lavoro deve autodichiarare ex DPR n. 445/2000 (come richiesto dall’Istituto al punto 11 della circolare n. 72) che ai dipendenti già in forza applica un trattamento economico complessivo (TEC) non inferiore a quello previsto dal CCNL stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, tenuto conto del settore, della categoria produttiva, dell’attività principale o prevalente esercitata e della dimensione e natura giuridica. Il successivo comma 4-bis, inserito in sede di conversione, ha individuato le voci che compongono il TEC: sono le retribuzioni fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai CCNL comparativamente più rappresentativi, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché le prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e gli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico. Ovviamente, al lavoratore neoassunto dovrà essere corrisposto il c.d. “salario giusto”, che non potrà essere inferiore al TEC previsto per il suo livello di inquadramento.
Controlli e dichiarazioni mendaci
La norma appena citata merita una piccola riflessione, limitata all’autodichiarazione ex DPR n. 445/2000 relativa al trattamento corrisposto ai lavoratori già in organico. L’INPS, nei limiti della prescrizione quinquennale, sarà chiamata ad effettuare controlli, magari anche a campione, cosa che, in caso di dichiarazione mendace, potrà portare sia alla revoca ed al recupero degli sgravi contributivi fruiti, che a una possibile conseguenza di natura penale per l’interessato: infatti, l’art. 76 del citato DPR, stabilisce che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci che presentino vizi documentali inequivocabili, per di più finalizzati ad ottenere un beneficio, risponde del reato di falso.
Licenziamenti antecedenti e successivi
Continuando l’esame delle condizioni per accedere allo sgravio contributivo occorre soffermarsi sui commi 6 e 7 che pongono, a carico del datore di lavoro fruitore dello sgravio, altri ostacoli: l’esonero non può essere riconosciuto se nei 6 mesi antecedenti l’assunzione si è proceduto nella unità produttiva interessata all’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ex articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991. Inoltre, se nei 6 mesi successivi all’instaurazione del rapporto agevolato si procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore o di altro dipendente impiegato con la stessa qualifica (non mansione o livello) nella stessa unità produttiva, l’incentivo viene revocato e l’INPS è autorizzato al recupero di quanto già fruito.
Incremento occupazionale netto
Altro importante requisito per poter accedere allo sgravio contributivo è rappresentato dal fatto che l’assunzione deve essere incrementale netto secondo le regole stabilite a livello comunitario dall’art. 2 del Regolamento comunitario n. 651/2014. La circolare n. 72 se ne occupa al punto 8, ripetendo quanto già espresso dall’INPS in precedenti note di chiarimento sugli incentivi.
Criteri di calcolo
Il calcolo dell’incremento tiene conto della differenza tra il numero degli occupati rilevato in ciascun mese di “godimento” del beneficio ed il numero medio degli occupati nei 12 mesi antecedenti l’assunzione. Vengono ripresi i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea la quale, con la sentenza n. C-415/07 del 2009, ha sancito che nella valutazione dell’incremento “si deve porre a raffronto il numero medio di Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di U.L.A. dell’anno successivo all’assunzione”.
Rapporti a tempo parziale, intermittenti e sostituzioni
Per i lavoratori con contratto a tempo parziale, il calcolo va effettuato in rapporto tra le ore pattuite e le ore che costituiscono il normale orario dei dipendenti a tempo pieno. Per il lavoro intermittente il computo tiene conto anche della previsione contenuta nell’art. 18 del D.L.vo n. 81/2015, mentre, in caso di contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratore assente, il computo riguarda, unicamente, il dipendente sostituito. Dal computo generale sono escluse soltanto le prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017.
L’art. 2 del Regolamento n. 1407/2013, dispone, inoltre, che i posti di lavoro soppressi in tale periodo debbono essere dedotti e che il numero dei lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità lavoro-anno”.
Impresa unica e società collegate
Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad aziende correlate o collegate tra loro in modo tale da rientrare nel concetto di “impresa unica”, l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso proprietario. Questa è la casistica indicata dall’art. 2359 c.c.:
- Quando un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- Quando un’impresa ha diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- Quando un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- Quando un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Verifica effettiva dell’incremento
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 34/2014 affermò che il datore di lavoro deve verificare la forza presente nei 12 successivi e non fare una valutazione sull’occupazione “stimata”: ciò significa che il beneficio non viene riconosciuto per i mesi in cui tale incremento non si è realizzato, con la conseguenza che il datore è tenuto a restituire, mediante le procedure di regolarizzazione, il beneficio già fruito, per i mesi in cui è andato “sotto” la media dei dipendenti occupati nei 12 mesi antecedenti, o non risulta averla incrementata.
Cause di riduzione escluse dal computo
L’agevolazione, comunque, viene riconosciuta pur se l’incremento non si è realizzato perché nel periodo sotto osservazione si sono resi vacanti posti di lavoro per:
- Dimissioni volontarie che comprendono anche le dimissioni per fatti concludenti disciplinate dall’art. 19 della legge n. 203/2024. La norma non comprende le risoluzioni consensuali;
- Invalidità;
- Pensionamento per raggiunti limiti di età, dizione che comprende anche forme di pensionamento anticipato previste dall’ordinamento al raggiungimento di una certa età ed un certo numero di versamenti contributivi (lavori usuranti, APE, ecc.);
- Riduzione volontaria dell’orario di lavoro realizzabile attraverso accordi di trasformazione dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale, come previsto dall’art. 8 del D.L.vo n. 81/2015;
- Licenziamento per giusta causa.
I lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivi e quelli a seguito di procedura collettiva di riduzione di personale nel rispetto delle previsioni contenute nella legge n. 223/1991, ai fini della fruizione del beneficio, vanno rimpiazzati. Dalla casistica generale le interpretazioni amministrative dell’Istituto escludono quelli per inabilità al lavoro e per superamento del periodo di comporto che, seppur catalogabili all’interno del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, hanno la propria ragion d’essere in cause ben specifiche.
Somministrazione e utilizzatore
Nei contratti di somministrazione ove il beneficio viene girato dall’Agenzia all’azienda utilizzatrice del lavoratore somministrato, la valutazione dell’incremento occupazionale netto, va effettuata in capo a quest’ultima, come chiarito dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 3/2018.
Ulteriori condizioni di esclusione
Sussistono, poi, condizioni di carattere generale che legittimano l’Istituto a non corrispondere l’agevolazione: esse sono riportate nella circolare n. 56/2026 e riguardano:
- I datori di lavoro che hanno ricevuto e, successivamente, non hanno rimborsato o depositato, in un conto bloccato, gli aiuti individuali, definiti come illegali o incompatibili dalla Commissione europea (c.d. clausola Daggendorf);
- Le imprese che sono in difficoltà, come definito dall’art. 2, punto 18 del Regolamento n. 651/2014 (la casistica comprende numerose ipotesi).
Procedura per l’accesso al beneficio
Ma, quale è la procedura per accedere al beneficio?
Il tutto, viene spiegato al punto 11 della circolare n. 72. Il datore di lavoro, compilando il modulo on line, reperibile nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO) – incentivi decreto lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione, dovrà fornire alcune informazioni:
- Dati identificativi dell’impresa;
- Dati identificativi del lavoratore interessato;
- Data di stipula del contratto a tempo determinato e data in cui si intende trasformarlo a tempo indeterminato;
- Tipologia del contratto da sottoscrivere se a tempo pieno o a tempo parziale con l’eventuale indicazione in percentuale dell’orario;
- Retribuzione media mensile comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive, nonché l’ammontare dell’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- Dichiarazione del datore di lavoro ex DPR n. 445/2000 con la quale si esclude il cumulo con altre agevolazioni o aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente;
- Dichiarazione ex DPR n. 445/2000 con la quale il datore di lavoro dichiara di corrispondere al personale in forza un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo (TEC), come determinato dall’art. 7 del D.L. n. 62/2026.
Verifiche dell’INPS e accoglimento
Una volta ricevuta l’istanza l’INPS:
- Verifica se il lavoratore sia già stato titolare di altri rapporti a tempo indeterminato;
- Calcola l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, dichiarati nella domanda;
- Fornisce, qualora vi sia capienza di risorse e positività nei primi controlli effettuati, risposta di accoglimento dell’istanza.
Termine per la trasformazione
La trasformazione deve avvenire entro i 10 giorni successivi alla risposta.
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1 Commenti
Fabio Vincenzoni
Luglio 30, 12:05Dott. Massi buongiorno.
Nel caso di 3 risoluzioni consensuali effettuate in data 31/12/2025, il requisito ULA si può considerare comunque rispettato al pari delle dimissioni volontarie o delle altre ipotesi previste dalla Circolare INPS n. 72/2026 al punto n° 8?
L’occasione è sempre gradita per porgere i miei cordiali saluti.