La conciliazione delle controversie di lavoro attraverso la negoziazione di avvocati e consulenti del lavoro

Eufranio Massi, nel suo Editoriale settimanale, affronta il tema della conciliazione nelle controversie di lavoro

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L.vo n. 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge delega 26 novembre 2021, n. 206, è entrata in vigore la norma che aggiunge, alle sedi già individuate dalla legge per effettuare il tentativo facoltativo di conciliazione delle controversie di lavoro, una ulteriore sede, come chiaramente affermato dall’art. 9 che ha introdotto l’art. 2-ter all’interno del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162.

Ma, di cosa si tratta?

La norma afferma che “per le controversie di cui all’art. 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’art. 412 –ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere assistita anche da un consulente del lavoro. All’accordo raggiunto all’esito della procedura di negoziazione assistita si applica l’art. 2113, quarto comma, del codice civile.

L’accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all’art. 76 del D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276”.

Fin qui la disposizione che merita di essere analizzata.

Il campo di operatività, individuato dall’art. 409 cpc, che radica la competenza del giudice ordinario nella materia, è particolarmente ampio, atteso che esso riguarda:

  1. Tutti i rapporti di lavoro subordinato;
  2. I rapporti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione, relativamente alle controversie non derivanti da proroga, i rapporti di soccida e le controversie relative alla affrancazione dei fondi concessi in enfiteusi disciplinate dalla legge n. 607/1966 e rapporti assimilati;
  3. I rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, La collaborazione si intende coordinata allorquando nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa;
  4. I rapporti di lavoro dei dipendenti degli Enti Pubblici che svolgono attività economica in via prevalente od esclusiva;
  5. I rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, semprechè non siano devoluti dalla legge ad altro giudice, come nel caso, ad esempio, dei magistrati, degli appartenenti alla carriera diplomatica ed a quella prefettizia, o delle Forze Armate ove le controversie di lavoro sono devolute al Tribunale Regionale Amministrativo e, in secondo grado, al Consiglio di Stato.

Il Legislatore fa salvo il disposto dell’art. 412-ter cpc ove si afferma che la conciliazione e l’arbitrato nelle materie appena elencate possono svolgersi altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La negoziazione assistita prevista dalla nuova norme, per essere instaurata, presuppone una sorta di convenzione tra le parti (magari, sollecitata dagli stessi legali con l’utilizzazione di un modello elaborato dal Consiglio Nazionale Forense) in cui le stesse identificano la ragione del contendere, la richiesta del lavoratore, ed il termine temporale per l’espletamento del tentativo.

La negoziazione che, si ripete, è facoltativa, potendo in ogni momento essere abbandonata, non costituendo la stessa condizione di procedibilità in giudizio, avviene alla presenza di almeno un avvocato per ciascuna parte che può, altresì, essere assistita da un consulente del lavoro. La identificazione specifica di quest’ultimo, sembra escludere la possibilità che l’assistenza possa avvenire anche per il tramite di altri professionisti individuabili con le procedure della legge n. 12/1979. Tale interpretazione non sarebbe nuova essendo già stata sposata dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 3/2013 allorquando la norma (art. 7 della legge n. 604/1966) parlava di assistenza del consulente del lavoro nel tentativo obbligatorio di conciliazione relativo ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle imprese dimensionate oltre le 15 unità.

La procedura relativa al tentativo di conciliazione, essendo inserita all’interno del D.L. n. 132/2014, profondamente modificato dal D.L.vo n. 149/2022, può svolgersi, con le dovute garanzie previste dalla norma, anche a distanza con l’utilizzo di sistemi audiovisivi ed informatici.

La norma non detta nulla circa i tempi del tentativo ed altre situazioni tipiche della conciliazione ma si limita ad affermare che l’accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita ha il crisma della inoppugnabilità ai sensi del comma 4 dell’art. 2113 del codice civile, così come avviene per le altre conciliazioni che si raggiungono in sede protetta (commissione istituita presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro, sede sindacale, commissioni di certificazione, ecc.).

L’inoppugnabilità, è bene ricordarlo, riguarda unicamente la parte economica relativa alle richieste avanzate dal prestatore, non potendo, assolutamente, estendersi alla parte contributiva (ad eccezione di quella andata in prescrizione). Tutto questo significa che gli organi di vigilanza dell’INPS o gli ispettori del Lavoro possono ben procedere a contestare le contribuzioni relative al rapporto di lavoro del quale sono state definite le sole pendenze di natura economica o (con elementi probatori) anche la qualificazione stessa del rapporto, qualora dalla stessa discendano differenze di natura contributiva.

C’è, poi, l’ultima parte dell’articolato che genera alcune perplessità operative.

Afferma il Legislatore delegato che, entro dieci giorni dal raggiungimento dell’accordo, a cura di una delle parti, l’accordo viene trasmesso ad una delle commissioni di certificazione previste dall’art. 76 del D.L.vo n. 276/2003.

La norma, a mio avviso, pecca di imprecisione in quanto non specifica la ragione per la quale l’accordo viene trasmesso e, non ne identifica alcune in particolare.

Cerco di spiegare quanto appena detto.

Se la trasmissione avviene perché le parti, acquisita la inoppugnabilità dell’accordo, intendono depositarlo presso la cancelleria del Tribunale per l’esecutività, non si capisce perché non possano procedere direttamente gli avvocati che lo hanno redatto. Si dirà: ci vuole un controllo formale come avviene per i verbali redatti in sede sindacale che sono depositati presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro. Ma quest’ultimo avviene sulla base di indicazioni amministrative del Dicastero del Lavoro (le prime risalgono al lontano 1973) che riconosce la qualifica di conciliatori a chi è stato designato dalla organizzazione sindacale di appartenenza, cosa che in questo caso non è stata prevista.

C’è, poi, la identificazione delle commissioni di certificazione.

Ma, chi ha scritto la norma, sa quante sono?

Senza avere la pretesa di indicare un numero preciso esse sono circa 90 presso gli Ispettorati territoriali del Lavoro, circa 90 presso gli ordini provinciali dei consulenti del Lavoro, un numero imprecisato presso gli Enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento (spesso da associazioni sindacali che hanno sottoscritto CCNL poco rappresentativi), un numero imprecisato presso Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni Universitarie.

Dare la possibilità di inviarle ad una qualunque (si ripete, senza spiegarne la ragione) non serve neanche a monitorare il numero delle negoziazioni assistite: mi auguro che si possa procedere ad alcuni cambiamenti normativi che possano rendere agibile la negoziazione assistita nelle controversie di lavoro.

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Eufranio Massi
Eufranio Massi 345 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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1 Commenti

  1. Antonio B
    Novembre 14, 14:28

    Buongiorno Dottor Massi
    “Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere assistita anche da un consulente del lavoro”.
    Ma è possibile per 2 Consulenti del Lavoro procedere autonomamente oppure si deve intendere che
    nella conciliazione delle controversie di lavoro attraverso la negoziazione di avvocati o consulenti del lavoro
    è sempre e comunque necessaria la presenze di Avvocati?

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