La cessione delle ferie ai colleghi [E.Massi]

La cessione delle ferie ai colleghi [E.Massi]

Uno dei temi del Jobs act sui cui  i “media” si sono soffermati ma che non ha avuto ancora pratica applicazione e’ rappresentato dal nuovo istituto della cessione dei riposi e delle ferie, introdotto nel nostro ordinamento sulla scorta di un analogo provvedimento francese.

Ma cosa dice l’art. 24 del decreto legislativo n. 151/2015?

“Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo n. 66/2003, i lavoratori possono cadere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”.

Fin qui la disposizione  che, in ogni caso, fa salvi i diritti ai riposi ed alle ferie richiamati dalla normativa sull’orario di lavoro sui quali, sia pur succintamente, e’ opportuno soffermarsi. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, previsto dalla nostra Costituzione, e l’art. 10 del decreto legislativo n. 66/2003 afferma che le stesse, retribuite, sono finalizzate a reintegrare le energie psico fisiche spese nella prestazione lavorativa e sono, pari ad almeno quattro settimane, con possibilità di differimento di due secondo le determinazioni collettive o, al massimo, nei diciotto mesi successivi.

Senza andare nel merito dell’istituto e attenendomi, soltanto, alla cessione delle ferie, ritengo che ci  possa accadere per quelle ulteriori rispetto alle quattro settimane ( ad esempio, la quinta che, peraltro, potrebbe essere monetizzabile) o a quelle maturate da un lavoratore che cessa dal rapporto di lavoro in corso d’anno, o anche al termine di un rapporto a tempo determinato di durata inferiore all’anno.

Un discorso del  tutto analogo va fatto per i riposi, per i quali il Legislatore ha previsto all’interno della normativa sull’orario di lavoro l’obbligo di fruizione in presenza di determinate condizioni: mi riferisco al riposo settimanale goduto su un arco temporale i due settimane, al riposo tra una prestazione e l’altra di almeno undici ore, fatte salve le prestazioni frazionate e l’istituto della reperibilità. Anche qui, come si pu  facilmente arguire, la possibilità di cessione appare alquanto limitata.

Presupposti del nuovo istituto sono:

  1. La regolamentazione attraverso la contrattazione collettiva nazionale delle associazioni comparativamente più rappresentative, alle quali è rimessa la individuazione della misura, delle condizioni e delle modalità: ci ancora non è avvenuto e questo, di fatto, ne limita la effettiva attuazione. Il Legislatore riconferma come il rinvio alla pattuizione  collettiva non possa essere generico ma demandato soltanto a quelle organizzazioni che per la loro presenza sul territorio, per il numero di iscritti e per la partecipazione alle trattative in materia di lavoro, hanno una presenza prevalente nel settore. Tutto questo appare in linea con un indirizzo normativo perseguito e che, laddove possibile, sia pur nel rispetto della libertà di soci azione sindacale  stabilita dall’art. 39 della Costituzione, tende a limitare la capacità normativa di quelle organizzazioni che rappresentano interessi di scarso seguito;
  2. Le ferie ed i riposi, nei limiti in cui potranno essere ceduti, lo potranno essere soltanto a titolo gratuito e nei confronti di lavoratori dipendenti ( a prescindere dalla tipologia contrattuale in essere) dallo stesso datore;
  3. La cessione sarà condizionata da un obiettivo di scopo: quello di consentire l’assistenza di figli minorenni che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure continue e costanti. Da quanto appena detto emergono due considerazioni: la prima concerne il fatto che lo “status di malattia” dovrà, presumibilmente, essere certificato da una struttura sanitaria, la seconda riguarda la cessione stessa che è, per così dire, finalizzata unicamente sui figli minori e non per assistere altri familiari bisognosi di cure.

Al momento, non sembra possibile fare altre considerazioni, atteso che manca la c.d. “materia prima”, ossia gli accordi sindacali regolatori della materia.

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 345 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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