L’apprendistato , senza limiti di età, per i disoccupati [E.Massi]

L’apprendistato , senza limiti di età, per i disoccupati [E.Massi]

Tra le poche novità inserite dal Legislatore delegato in materia di apprendistato professionalizzante, all’interno del D.L.vo n. 81/2015, c’è quella che consente ai datori di lavoro di assumere disoccupati, senza limiti di età, purché percettori di una indennità di disoccupazione.

Nella speranza di essere più fortunato rispetto alla esperienza passata relativa ai lavoratori in mobilità (pochi casi in questi primi quattro anni di vita dell’istituto), l’Esecutivo ci riprova utilizzando la stessa norma che, ora, e’ l’art. 47, comma 4.

Il presupposto indispensabile e’ che il lavoratore interessato sia titolare, al momento in cui si instaura il rapporto, di una qualsiasi indennità di sostegno del reddito(NASpI, Dis- Coll, ASDI, disoccupazione edile, disoccupazione agricola, ecc.). L’apprendistato professionalizzante, nel rispetto del piano formativo elaborato sulla base del contratto collettivo nazionale applicato, può riguardare una qualificazione ulteriore rispetto a quella già posseduta o una riqualificazione professionale.

Il Legislatore delegato chiarisce che non vige il divieto di licenziamento durante il periodo formativo (la regola generale e’ che il rapporto non possa essere risolto se non per giusta causa o giustificato motivo) e che nell’anno successivo alla trasformazione del rapporto non si applica il regime della contribuzione ridotta prevista nelle altre ipotesi di apprendistato professionalizzante (art. 47, comma 7).

Fatta questa permessa ritengo opportuno fare alcune riflessioni nel merito.

Innanzitutto, occorre chiedersi il perché della scelta.

La risposta ovvia, risiede nel fatto che si è voluta creare un’altra opportunità occupazionale per chi ha perso un’occupazione potenzialmente interessante anche in prospettiva anno 2016 quando l’esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità non ci sarà più o, per lo meno, se ci sarà, non avrà le stesse caratteristiche in termini economici. Ma tale nuova tipologia, non ancorata a limiti di età,va, a mio avviso, proiettata anche verso l’anno successivo, il 2017, allorquando per effetto della legge n. 92/2012, finirà la mobilità ed avranno, progressivamente, termine gli incentivi occupazionali ad essa correlati.

Altra considerazione non secondaria correla tale tipologia al contratto di ricollocazione previsto dall’art. 17 del D.L.vo n. 22/2015. Esso si pone come un ulteriore strumento disponibile in favore dei soggetti accreditati (agenzie del lavoro ma non solo) per la realizzazione del contratto di servizio (con un voucher da riscuotere ad assunzione avvenuta) stipulato con il soggetto interessato, dopo, la profilazione avvenuta presso i servizi pubblici per l’impiego.

Detto questo, vanno sottolineati gli elementi incentivanti che possono così riassumersi:

  1. Contribuzione ridotta: fatte salve ulteriori delucidazioni fornite dall’INPS o dal Ministero del Lavoro, essa è del tutto uguale a quella in uso per i datori di lavoro con un organico fino a nove dipendenti (0 + 1,61% fino al 31 dicembre del 2016, nel rispetto del “de minimis” e degli altri elementi richiesti fin dalla circolare INPS n. 128/2012) e per quelli con un numero di dipendenti superiore (10%+ 1,61%). Ai fini del computo valgono sempre i criteri e le modalità individuate dall’Istituto con la circolare n. 22/2007;
  2. Percentuale di apprendisti: anche tale tipologia rientra nel numero massimo per le assunzioni. Il rapporto è di uno a uno se si calcola un apprendista in relazione ad un dipendente  qualificato o specializzato in forza presso l’azienda che ha un organico fino a nove dipendenti, per salire in quelle più grandi ad un rapporto di tre a due fermi restando i limiti dimensionali previsti per le aziende artigiane dall’art. 4 della legge n. 443/1985. Resta inteso che nelle imprese con un organico superiore alle quarantanove unità anche tali apprendisti rientrano nella percentuale di conferma del 20% riferita a quelli assunti nell’ultimo triennio;
  3. Retribuzione ridotta: anche ai soggetti titolari di indennità di disoccupazione assunti con contratto di apprendistato e’ applicabile la riduzione del livello retributivo (fino a due, secondo le previsioni di natura contrattuale, o, in alternativa, in percentuale “a salire” secondo l’anzianità di servizio);
  4. Non computabilita’ nell’organico per tutta la durata del periodo formativo: la previsione generale, prevista al comma 3 dell’art. 47, fa si’, ad esempio, che essi non si calcolino per tutta la durata della formazione triennale ( o quinquennale se riferita a qualifiche rinvenibili anche nel settore artigiano) ai fini del collocamento dei disabili cosa che  in un prossimo futuro, potrebbe assumere una specifica valenza se passerà nello schema di semplificazione in materia di lavoro, attualmente al parere delle Camere,  quanto previsto per le imprese dimensionate a quindici dipendenti ove l’adempimento dell’obbligo legale non sarà  più correlato ad una nuova assunzione, con possibilità di “onorarlo” nei successivi dodici mesi, ma scattera’ subito ( nei sessanta giorni successivi al raggiungimento del tetto occupazionale);
  5. Costo del personale ai fini dell’IRAP: il contratto di apprendistato e’ un rapporto a tempo indeterminato deducibile nella sua interezza dalla base di calcolo come previsto, a partire da quest’anno e con effetti dal 2016, dall’art. 1, commi da 20 a 26 della legge n. 190/2014;
  6. Licenziabilita’ durante il periodo formativo: il limite posto dalla norma generale circa la sostanziale impossibilità di risolvere il contratto durante il periodo formativo (fatta salva la giusta causa o il giustificato motivo) viene meno per gli apprendisti che, senza limiti di età, godono di un trattamento di disoccupazione. Il rapporto può essere risolto anche durante la formazione, con le tutele previste dal D.L.vo n. 23/2015 il quale, in caso di illegittimità delle motivazioni  prevede all’art. 3 ( e fatte salve le nullità, le discriminazioni e le ritorsioni tutelate dall’art. 2) la corresponsione di una indennità economica pari a due mensilità di retribuzione all’anno calcolata sull’ultima utile ai fini del TFR, partendo da una base di quattro, fino a ventiquattro, valori ridotti della metà con un tetto massimo fissato a sei per le associazioni di tendenza e per i datori di lavoro che non superano la soglia delle quindici unità (cinque per quelli agricoli).

Il futuro ci dirà se tale tipologia avrà una propria nicchia di mercato o se sarà un “bluff” come quella degli apprendisti in mobilità alla quale è’ stata normativamente accomunata.

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 345 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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19 Commenti

  1. luigi
    Marzo 17, 10:25

    Buongiorno
    Secondo Lei è compatibile un apprendistato stagionale con un soggetto in naspi che ha compiuto 30 anni e che da anni svolge la mansione di cameriere?

    • Se fruisce di una indennità in quanto disoccupato, si Ovviamente, l’apprendistato dovrà tendere ad una qualificazione( vera, alla luce anche dell’interpello n. 8/2007) o ad una riqualificazione professionale: il tutto sulla base di un apposito piano formativo.
      Dott. Eufranio Massi

  2. Lucal
    Aprile 20, 06:10

    Un lavoratore disoccupato, percettore di naspi, viene assunto con apprendistato professionalizzante durata 48 mesi. Dopo un anno si dimette e viene subito riassunto da altro datore stessa attività. Quest’ultimo può procedere all’assunzione sempre con l’apprendistato professionalizzante e completare la riqualificazione del precedente (quindi 36 mesi) usufruendo di tutte le agevolazioni del caso? Ringrazio anticipatamente.

    • No, la norma non prevede tale possibilità, ne’ il principio è stato affermato in qualche atto amministrativo. Il nuovo datore, ricorrendo le condizioni soggettive (lavoratore fruitore di NASPI) potrà instaurare un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante, con il relativo piano formativo, per una qualificazione (se ce ne sono le condizioni) o riqualificazione professionale.
      Dott. Eufranio Massi

  3. eldo
    Aprile 10, 16:56

    Gentile Dr. Massi,
    volevo domandarle se il lavoratore over 29 che usufruisce del contratto di apprendistato professionalizzante, deve svolgere la formazione in agenzia professionale come per gli apprendisti di età compresa tra i 18 e 29 anni?
    grazie per la disponibilità
    Eldo

    • Caro Eldo,
      la formazione, trattandosi di professionalizzante. è, per quel che concerne i contenuti, dello stesso tenore di quella prevista per i giovani fino a 29 anni. Tenga presente, in ogni caso, che, finora, né il Ministero del Lavoro né l’INPS hanno detto alcunché ( è stata annunciata come imminente una circolare dell’Istituto).
      Dott. Eufranio Massi

  4. eldo
    Aprile 10, 16:54

    il lavoratore over 29 che usufruisce del contratto di apprendistato professionalizzante, deve svolgere la formazione in agenzia professionale come per gli apprendisti di età compresa tra i 18 e 29 anni?

  5. Luca
    Novembre 23, 19:04

    Gentilissimo Dr. Massi,
    avremmo necessità di assumere una lavoratrice attualmente percettrice di NASPI ed iscritta alle liste di mobilità. Il nostro timore è quello che l’INPS smentisca quanto prospettato e non conceda la contribuzione ridotta per l’apprendistato professionalizzante, nel nostro caso per azienda sotto i 9 dipendenti. Nel caso in cui la circolare INPS non conceda l’agevolazione non avremmo neanche la possibilità, in seconda battuta, di ripiegare sulla contribuzione ridotta per apprendisti appartenenti alle liste di mobilità, dato che l’Art. 7 co. 4 del D.Lgs 167/2011 è stato abrogato e l’attuale Art 47 del D.Lgs 81/2015 prevede l’apprendistato senza limiti di età solo per gli effettivi titolari di indennità, non più per gli iscritti alle liste.
    Le mie preoccupazioni sono fondate?
    Ringrazio anticipatamente.

  6. Marcello
    Ottobre 07, 17:56

    Gentile Dr. Massi,

    in azienda abbiamo un tirocinante in garanzia giovani che ha già compiuto 30 anni.
    A breve finirà il tirocinio e poiché per limiti di età non è possibile fargli un contratto di apprendistato under29,
    secondo lei può rientrare nel contratto di apprendistato senza limiti di età? Altrimenti cosa consiglierebbe di fare?
    Nel caso fosse possibile, sarebbe compatibile con il bonus occupazionale di garanzia giovani?
    La ringrazio anticipatamente.
    Marcello

    • Caro Marcello, l’apprendistato senza limiti di età e’ possibile soltanto se il lavoratore e’ titolare di un trattamento di disoccupazione (cosa che, nel caso prospettato, non credo sussista).
      Le consiglio, qualora l’impresa sia in regola con ciò che prevede la norma è la circolare n. 57/2016 dell’INPS, l’assunzione con l’esonero biennale.

  7. Vittorio
    Settembre 07, 13:05

    Gentile Dr. Massi,

    le disposizioni riguardanti l’articolo in questione sono valide solo entro la fine del 2016 o saranno valide anche per i prossimi anni?

    La ringrazio,

    Vittorio

  8. ELIO
    Giugno 22, 23:40

    Gent.le Dott. Massi,

    vorrei avere conferma se allo stato attuale gli incentivi contributivi per l’apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di un percettore di un trattamento di disoccupazione (NASPI, ecc.) è uguale alla normativa generale sull’apprendistato? E che quindi si differenziano da quelli previsti nel caso di indennità di mobilità.
    La ringrazio anticipatamente.
    Un saluto

    • Caro Elio,
      A distanza di quasi un anno dalla entrata in vigore della norma (25 giugno 2015) ne’ il Ministero del Lavoro ne’ l’INPS sono usciti con modalità esplicative.
      Detto questo, io ritengo che sia opportuno fermarsi al dettato letterale: di conseguenza, siccome si parla che, senza limiti di età, purché siano percettori di una indennità di disoccupazione (NASPI) i lavoratori possono essere assunti con apprendistato professionalizzate, si deve ritenere che a livello contributivo non possa che trovare applicazione la contribuzione prevista per l’apprendistato. Quelli legati alla mobilità riguardano i lavoratori iscritti in tali liste e percettori della indennità di mobilità.
      Dott. Eufranio Massi

      • ELIO
        Giugno 24, 18:31

        Grazie dott. Massi.

        Ne approfitto per chiedere un Vs. parere in merito alle agevolazioni previste dal D.L 28 Giugno 2013, n.76 (assunzioni di titolari di trattamento NASPI). La normativa originaria parla di agevolazioni relative ad assunzioni a tempo indeterminato. La domanda è se rientrano anche i contratti di apprendistato, dato che il D.Lgs 81 del 15 giugno 2015 definisce, all’art. 41 comma 1, l’apprendistato come un contratto a tempo indeterminato.
        In attesa,
        Cordiali saluti

  9. Alessandro
    Novembre 21, 17:23

    Da Ottobre 2013, risulto iscritto nelle liste di disoccupazione del Centro per l’impiego della mia provincia, ed ho ottenuto l’indennità di disoccupazione Aspi nel 2014; potrei avvalermi della forma contrattuale dell’apprendistato senza limiti di età, comtemplata nell’art. 47 comma 4?

    Grazie in anticipo per la cortese risposta.

    • Caro Alessandro,
      La dizione letterale della norma consente la stipula del contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, finalizzato ad una qualificazione o riqualificazione professionale per quei lavoratori che al momento dell’assunzione siano titolari (ossia, stiano percependo) una indennità di disoccupazione, “conditio sine qua non”. Fino a quando tale status sussiste vige il principio fissato dall’art. 47, comma 4.
      Dott.Eufranio Massi

      • Alessandro
        Novembre 22, 19:47

        Gentile Dott. Massi,
        La ringrazio innanzitutto per la celerità della sua risposta.

        Vorrei aggiungere che a breve firmerò un contratto di ricollocazione, avendo partecipato al bando della Regione Lazio 2015; successivamente avrò diritto a richiedere un’indennità di disoccupazione in modo da poter rispettare l’art. 47 comma 4, proponendo così all’azienda interessata un inquadramento di apprendistato alta formazione?!

        Grazie in anticipo per la sua cortese risposta.
        Alessandro

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