Quali sono le esclusioni per il calcolo dell’incremento occupazionale?
I casi di esclusione sono previsti dall’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015:
- dimissioni volontarie,
- invalidità,
- pensionamento per raggiunti limiti d’età,
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro,
- licenziamento per giusta causa.
Di seguito uno stralcio dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015:
“[…]nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa […].
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