Il salario minimo all’esame dei giudici

L'Editoriale di Eufranio Massi

Il salario minimo all’esame dei giudici

Uno dei temi del lavoro che più è stato cavalcato negli ultimi mesi riguarda il salario minimo, cosa che ha interessato oltre alle forze politiche anche il CNEL: vedremo cosa succederà nel breve-medio termine, atteso che il testo è stato rimandato dalla Camera alla apposita Commissione Lavoro. Ci sarà tempo e luogo per approfondire la questione (il salario minimo, sia pur con diverse accezioni, è presente in quasi tutti i Paesi dell’Unione): ciò che intendo fare in questa breve riflessione è un esame delle posizioni emerse in sede giudiziale, soprattutto alla luce delle recenti decisioni della Corte di Cassazione che, nella prima decade di ottobre, ha affrontato il problema alla luce dell’art. 36 della Costituzione.

Ma andiamo con ordine.

Salario minimo e carta costituzionale

La domanda che si pone oggi un operatore, un consulente, un datore di lavoro che opera in un settore ove le retribuzioni di base previste dal CCNL sottoscritto da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sono abbastanza contenute (è il caso, ad esempio, della vigilanza privata), è la seguente: la paga corrisposta risponde a principi di sufficienza e proporzionalità previsti dalla carta costituzionale o no?

La risposta che si trae dalle sentenze della Corte (n. 27711, n. 27769, depositate il 2 ottobre 2023 e n. 28320, n. 28321 e n. 28323 del successivo 10 ottobre) è che, non sempre, il CCNL risponde ai requisiti costituzionali, cosa che obbliga il giudice, anche in presenza di un contratto o accordo collettivo, a valutare la congruità del trattamento economico previsto. Di conseguenza, la portata precettiva dell’art. 36 della Costituzione non può essere limitata soltanto a quelle situazioni ove il lavoratore non è tutelato dal contratto collettivo, perché ciò non risulta assolutamente giustificato dal dato normativo.

L’art. 36 Cost. riconosce al lavoratore due diritti:

  1. Quello di una paga proporzionata che sta a significare rapporto tra “qualità e quantità del lavoro” e retribuzione corrisposta;
  2. Quello di una retribuzione sufficiente, tale da assicurare allo stesso ed alla propria famiglia un livello di dignità e di liberta nel contesto sociale;

L’esame al quale è tenuto il giudice di merito è, nella sostanza, “costituzionalmente orientato”, nel senso che, a fronte della retribuzione corrisposta, deve valutare la congruità del salario minimo: non si tratta di una valutazione rigida e cristallizzata entro “paletti” non superabili.

Parametri valutativi

Per giungere alla valutazione finale il giudice di merito deve tener conto di alcuni parametri che possono così sintetizzarsi:

  1. Soglia di povertà che, annualmente, viene calcolata dall’ISTAT sulla base del c.d. “paniere” di servizi e beni essenziali finalizzati al sostentamento;
  2. Importo della indennità di disoccupazione NASPI;
  3. Importo del reddito di cittadinanza (criterio, peraltro, elaborato dal Tribunale di Bari con la sentenza del 13 ottobre 2023);
  4. Retribuzione prevista in altri contratti collettivi di settori affini;
  5. Indicatori economici e statistici suggeriti dalla Direttiva UE n. 2022/2041 sui salari adeguati che invita gli Stati dell’Unione a mettere in campo norme legali finalizzate a garantire il soddisfacimento non soltanto dei bisogni essenziali come il vitto e l’alloggio, ma anche la partecipazione ad attività di natura culturale, sociale ed educativa. Da ciò discende come la Direttiva dia valore sia al potere di acquisto delle retribuzioni, ma anche al livello generale dei salari ed alla loro parcellizzazione tra i lavoratori.

In ordine alla questione del discostamento dalla retribuzione prevista dal CCNL, il Tribunale di Milano, con la sentenza del 21 febbraio 2023, ritiene che la discrezionalità decisionale del giudice in presenza di una definizione retributiva decisa dalla contrattazione collettiva, debba essere utilizzata “con la massima prudenza, cura e attenzione e, comunque, con una adeguata motivazione”, in quanto difficilmente si è in grado di valutare le esigenze politiche, economiche e sindacali che sono sottintese all’intero assetto concordato dalle parti sociali durante il confronto che ha portato alla stipula del CCNL.

Il ruolo dell’ispettore del lavoro a riguardo

La riconduzione della retribuzione ad un salario superiore, magari contenuto in altro CCNL di settore affine, può, quindi, essere effettuata dal giudice di merito: ma, detto questo, una analoga operazione può essere effettuata da un ispettore del lavoro nell’ambito di una attività programmata dal proprio Ufficio?

Secondo il TAR della Lombardia la risposta è negativa: infatti, con la sentenza n. 2046 del 4 settembre 2023 (quindi, di poco antecedente, le decisioni della Cassazione che, però, è bene sottolinearlo, presentano un esame ben più complessivo e strutturato) è stata annullata una disposizione ex art. 14 del D.L.vo n. 124/2004, dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Como – Lecco, con la quale era stato imposto al datore di lavoro di applicare, al posto del CCNL dallo stesso prescelto, un altro CCNL di settore affine, migliore sotto l’aspetto retributivo. Secondo il TAR, in mancanza di una norma che imponga un salario minimo, non è sindacabile, la determinazione aziendale tesa all’applicazione di un determinato contratto.  Ora, tale decisione, almeno per quel che riguarda i giudici, appare superata dalle decisioni della Cassazione sopra riportate.

Da ultimo si dirà: ma un intervento normativo che stabilisse, per legge, un salario minimo, potrebbe essere sindacato dal giudice? La risposta è, senz’altro, positiva, nel senso che se non accompagnato da disposizioni che lo proteggano, ad esempio, dall’inflazione, dopo un certo lasso di tempo sarebbe superato e l’intervento del giudice troverebbe la sua piena giustificazione dell’art. 36 della Costituzione.

Bologna, 31 ottobre 2023

Eufranio MASSI

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Eufranio Massi
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E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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