Il rifinanziamento del Fondo per le Nuove Competenze

L'Editoriale di Eufranio Massi

Il rifinanziamento del Fondo per le Nuove Competenze

Attraverso l’art. 19, il D.L. n. 48/2023 convertito, con modificazioni, nella legge n. 85, ha previsto il rifinanziamento del Fondo per le nuove competenze mediante risorse provenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus. Tali risorse vanno ad incrementare gli stanziamenti già previsti per gli accordi raggiunti nel 2023. Il tutto, però, postula una precisa programmazione per gli interventi che, a seguito, di accordi, saranno sottoscritti nei prossimi anni.

Questa breve premessa presuppone che chi legge sappia cosa sia il Fondo per le nuove competenze che venne istituito attraverso l’art. 88 del D.L. n. 34/2020 con lo scopo precipuo di favorire la graduale ripresa delle imprese dopo la pandemia da COVID -19 la quale, in molti casi, aveva portato alla necessità di cambiamenti radicali nella organizzazione del lavoro. Il Fondo viene richiamato nel Pnrr in attuazione delle politiche attive.

Di qui discese e discende ancora la necessità di accordi collettivi di secondo livello sia aziendale che territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, destinati, essenzialmente ad una rimodulazione dell’orario di lavoro e con l’utilizzazione delle ore residue alla frequentazione di percorsi formativi: la retribuzione delle ore del personale in formazione, compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali, è a carico del Fondo (si opera mediante il sistema del rimborso), attraverso i contributi statali e del Fondo sociale europeo- PON SPAO, finora gestito dall’ANPAL, attraverso una procedura telematica che si attiva con la presentazione dell’istanza iniziale.

Ma, cosa deve contenere l’accordo collettivo? Elementi essenziali sono:

  1. Il numero dei lavoratori interessati alla rimodulazione dell’orario;
  2. Il numero delle ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo (si parte da un minimo di 40 per arrivare ad un massimo di 200);
  3. Il periodo entro il quale vanno realizzate le attività formative le quali, unitamente alla rendicontazione, dovranno concludersi entro 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione della istanza presentata;
  4. I processi per i quali appare necessario l’aggiornamento delle professionalità a seguito della transizione digitale ed ecologica.

In ordine a quanto previsto alla lettera d), il decreto interministeriale del 22 settembre 2022 individua i processi sui quali possono intervenire gli accordi collettivi e, precisamente:

  1. Innovazioni nella produzione e commercializzazione dei servizi e dei beni che postulano un aggiornamento delle competenze digitali;
  2. Innovazioni aziendali per l’efficientamento energetico e l’uso di fonti sostenibili;
  3. Innovazioni aziendali finalizzate alla promozione dell’economia circolare, la riduzione degli sprechi ed il corretto trattamento di scarti e rifiuti, ivi compreso il trattamento delle acque;
  4. Innovazioni destinate alla produzione ed alla commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
  5. Innovazioni per la produzione e la commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
  6. Promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.

Qualora qualche datore di lavoro abbia sottoscritto accordi di sviluppo finalizzati a progetti di investimento strategico o fatto ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, dovrà, nella istanza telematica, specificare il fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori.

Due parole, infine, sulla erogazione della formazione e sulle modalità di attestazione delle competenze acquisite.

Il Decreto interministeriale del 22 settembre 2022 prevede che la formazione possa essere erogata da:

  1. Enti accreditati a livello nazionale o regionale;
  2. Altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, svolgono attività di formazione, comprese le Università statali e non statali legalmente riconosciute, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i centri per l’istruzione per gli adulti (CPIA), gli Istituti tecnici superiori (ITS), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.

L’obiettivo perseguito con i progetti è quello del conseguimento di una qualificazione almeno di livello EQF 3, o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio Nazionale, nelle sue articolazioni regionali. Al termine viene rilasciato un attestato finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione.

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 326 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

Vedi tutti gli articoli di questo autore →