I possibili vantaggi economici per i dipendenti attraverso la leva fiscale

L'editoriale di Eufranio Massi

I possibili vantaggi economici per i dipendenti attraverso la leva fiscale

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per l’anno 2026) ha dettato alcune disposizioni destinate a favorire i lavoratori dipendenti al verificarsi di determinate condizioni.

Per la verità, ce n’è una, l’imposta lorda complessiva sul reddito, prevista dall’art. 11, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 917/1986 passa dal 35% al 33% che riguarda tutti i soggetti tenuti al pagamento dell’IRPEF e, quindi, in automatico, anche i prestatori che, ad esempio, fruiscono del solo reddito da lavoro dipendente.

Le altre, invece, che esaminerò in questa breve riflessione, riservandomi di approfondire l’argomento in un prossimo webinar che Generazione Vincente ha in animo di programmare, dipendono dal verificarsi di alcune situazioni.

Prima di entrare nel merito delle varie questioni occorre sottolineare come le nuove disposizioni trovino applicazione nei confronti dei datori di lavoro privati che, prima del riconoscimento economico delle agevolazioni, postulano una serie di accertamenti da svolgere.

Tale compito, a mio avviso, si presenta più complesso nei casi in cui il lavoratore, sia dipendente, in contemporanea di più datori (ad esempio, con due rapporti a tempo parziale) o per le Agenzie di Lavoro che inviano in missione i prestatori presso imprese che applicano contratti collettivi diversi, o, a maggior ragione, nei casi in cui gli stessi vengano assunti, nel 2026, da più imprese di somministrazione per essere utilizzati da datori con esigenze differenziate.

I problemi potrebbero porsi, in corso d’anno per i pagamenti di varie indennità correlate al disagio ove, come vedremo, il riconoscimento della minore imposta avviene soltanto entro un determinato tetto. Appare fortemente auspicabile l’emanazione di puntuali chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ma andiamo con ordine.

Tassazione ridotta sugli aumenti previsti dai contratti collettivi

Il comma 7 dell’art. 1, avendo quale parametro di riferimento l’obiettivo di correlare il legame produttività-lavoro con gli adeguamenti salariali ed il costo della vita, dispone che gli incrementi retributivi corrisposti durante l’anno in corso, a seguito di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 gennaio 2026, sono assoggettati ad una imposta sostitutiva del reddito pari al 5%, se il prestatore del settore privato (la norma, quindi, non si applica al settore pubblico) non ha superato nel corso del 2025, la soglia dei 33.000 euro da lavoro subordinato.

La riduzione fiscale che, come detto, non è strutturale avviene in automatico, con l’unica eccezione rappresentata dalla rinuncia scritta al beneficio da parte del diretto interessato.

La norma copre, senz’altro, gli aumenti contrattuali conseguenti ai rinnovi di CCNL estremamente importanti come quello, ad esempio, del settore terziario, avvenuto nel corso del 2024 o quello dei metalmeccanici del settore industria la cui ipotesi di accordo è stata sottoscritta lo scorso 22 novembre.

La disposizione, secondo la relazione tecnica di accompagnamento, interessa circa 3.800.000 lavoratori, in quanto sono esclusi sia i lavoratori del settore privato con un reddito da lavoro dipendente superiore ai 33.000 euro che il personale del settore pubblico (Ministeri, Enti locali, ASL, ecc.) non presi in considerazione dall’articolato normativo.

Il minor gettito complessivo, relativo alle minori entrate sia concernenti l’IRPEF che le addizionali dovrebbe ammontare a circa 642,9 milioni di euro.

Per la piena operatività della norma credo che sia necessario attendere i chiarimenti amministrativi dell’Agenzia delle Entrate.

Riduzione dell’aliquota sui premi di risultato

Per i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, corrisposti negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva applicabile, già ridotta nel 2025 al 5%, passa all’1%, entro un limite massimo complessivo che non può superare i 5.000 euro: è questo il contenuto del comma 9 dell’art. 1.

La norma alla quale si fa riferimento è l’art. 1, commi 182 e seguenti della legge n. 208/2015. Il Legislatore richiama il comma 182 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 il quale stabilisce che i premi di risultato sono di ammontare variabile e correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 del Ministro del Lavoro emanato di “concerto” con quello dell’Economia.

Restano esclusi dai benefit previsti dal comma 182 i lavoratori che, nel 2025, hanno percepito da lavoro dipendente un reddito superiore ad 80.000 euro.

Ma, quale è la “ratio” di tale disposizione?

L’obiettivo dell’Esecutivo è quello di dare la possibilità ai lavoratori dipendenti di avere più liquidità immediatamente a disposizione, riducendo l’aliquota fiscale dal 5% all’1%: c’è da chiedersi se ciò sarà sufficiente per rinunciare ad una serie di benefici alternativi, intesi come welfare aziendale (servizi, per il tempo libero, per la persona, ecc.) che non sono soggetti ad alcuna tassazione.

Aliquota ridotta su alcune maggiorazioni ed indennità

Il comma 10 dell’art. 1, afferma che, fatta salva l’ipotesi in cui vi sia una rinuncia scritta del diretto interessato, alcune maggiorazioni ed indennità previste dalla legge o dal CCNL, sono sottoposte, nel limite di 1.500 euro annui, alla riduzione dell’IRPEF e delle addizionali regionali nella misura del 15%.

Agevolazione fiscale su lavoro notturno, festivo e a turni

La norma non riguarda i dipendenti pubblici e le maggiorazioni ed indennità sulle quali si applica l’aliquota ridotta, sono:

  • Le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, così come definito dall’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 66/2003 e dai CCNL. Il predetto articolo 1, comma 2, definisce come “notturno” il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e lavoratore “notturno” qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo giornaliero impiegato in modo normale o qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro;
  • Le maggiorazioni e le indennità per lavoro nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
  • Le indennità di turno e gli ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, individuati dai CCNL.

La disposizione che non è strutturale, applicandosi, soltanto, all’anno 2026 si rivolge ai sostituti di imposta del settore privato (con esclusione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del comparto del turismo e degli stabilimenti termali che sono oggetto di una norma speciale prevista dal successivo comma 18), per il riconoscimento delle maggiorazioni e delle indennità nei confronti dei dipendenti che, nel corso del 2025, non hanno percepito un reddito da lavoro dipendente superiore a 40.000 euro.

Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi, seppur denominati come indennità o maggiorazioni, destinati a sostituire in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Limiti oggettivi di applicazione dell’agevolazione

Se, nel corso del 2025, il lavoratore è stato dipendente da altro datore, sarà tenuto a certificare quanto percepito nell’anno precedente da altro datore).

Ai fini della quantificazione, sono esclusi dal calcolo i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015, mentre continuano ad applicarsi le ordinarie regole sulla contribuzione dovuta ai fini previdenziali ed assistenziali.

La relazione tecnica stima in 2.300.000 euro i lavoratori potenzialmente interessati e in 621 milioni di euro il minor gettito fiscale.

Il successivo comma 12 richiama, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi, per quel che concerne, la riscossione, le sanzioni ed il contenzioso, mentre il comma 13 conferma una disposizione contenuta nell’art. 6, comma 1, della legge n. 76/2025: anche nel 2026, l’ammontare dei dividenti corrisposti ai lavoratori derivanti da azioni corrisposte in sostituzione dei premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro, sono esenti da imposte per il 50% del loro ammontare. La relazione tecnica valuta un onere per l’erario pari a 21 milioni di euro.

Buoni pasto

Con uno specifico richiamo all’art. 51, comma 2, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986, il comma 14 dell’art. 1 stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i buoni pasto elettronici che presentano un limite giornaliero di 10 euro, mentre per quelli cartacei il tetto di esenzione resta fissato a 4 euro. Tale disposizione, pur in mancanza di un chiarimento esplicito, appare applicabile anche nei confronti dei dipendenti del settore pubblico.

La relazione tecnica prevede un minor gettito pari a 534 milioni di euro.

Agevolazioni nei settori della ristorazione, delle strutture alberghiere e degli stabilimenti termali

Il comma 18 dell’art. 1 rinnova una misura, non strutturale, già in uso nel biennio appena trascorso: per garantire la stabilità occupazionale e la carenza di offerte di lavoro, afferma il Legislatore, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2026, viene stabilito che ai lavoratori dipendenti, a prescindere dalla tipologia contrattuale prescelta, dei settori della ristorazione allargata  (c’è un richiamo all’art. 5 della legge n. 287/1991), del turismo e degli stabilimenti termali viene riconosciuto un trattamento integrativo che concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni straordinarie, ai sensi del D.L.vo n. 66/2003, prestate nei giorni festivi. I lavoratori non debbono aver superato nel corso del 2025 la soglia dei 40.000 euro da lavoro dipendente, il cui importo esatto è attestato per iscritto da quest’ultimo.

Vale la pena di ricordare che per lavoro straordinario, salvo indicazione diversa del CCNL applicato, l’art. 4 del D.L.vo n. 66/2003 intende quello prestato oltre le 40 ore settimanali o il limite normale previsto dalla contrattazione collettiva e che per i lavoratori a tempo parziale le ore “aggiuntive” rispetto all’orario concordato, sono considerate supplementari (con la maggiorazione prevista del 15% prevista dall’art. 6 del D.L.vo n. 81/2015 o con quella diversa prevista dal CCNL) e che lo straordinario scatta, unicamente, laddove l’attività lavorativa superi il normale orario settimanale.

Le somme sono corrisposte dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore (che, quindi, dovrà, sempre, formulare per iscritto la propria volontà) ed attestate nella certificazione unica.

Il sostituto d’imposta (comma 20) compensa il credito maturato, ai sensi dell’art. 17 del D.L.vo n. 241/1997.

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Eufranio Massi
Eufranio Massi 404 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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