Nella Pubblica Amministrazione è possibile cedere le proprie ferie ad un collega?
Sono un dipendente pubblico. Ho letto che è possibile cedere le proprie ferie ad un collega. È vero?
L’articolo 87, comma 4-bis, del decreto cura Italia (decreto legge 18/2020), ha previsto, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, la possibilità, entro il 30 settembre 2020, di cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturate fino al 31 dicembre 2019, ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti.
La cessione, che deve essere a titolo gratuito e non è revocabile, può avvenire informando sia il proprio dirigente che il dirigente del ricevente.
Per maggiori informazioni, di seguito, un estratto dell’articolo 87 del decreto cura Italia (decreto legge 18/2020)
- Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché’ le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.
((4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.))
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