I riposi giornalieri per allattamento sono obbligatori o facoltativi?

I riposi giornalieri per allattamento sono obbligatori o facoltativi?

La lavoratrice è obbligata a fruire dei riposi giornalieri per allattamento? Nel caso in cui salti delle giornate è prevista una sanzione per l’azienda?

La disciplina dei riposi giornalieri, prevista dall’articolo 39, del decreto legislativo n. 151/2001, per la lavoratrice madre durante il primo anno di vita del bambino è considerata un diritto di natura potestativa, inteso quale situazione giuridica soggettiva consistente nell’attribuzione di un potere alla lavoratrice madre cui corrisponde, dal lato del datore, una posizione giuridica passiva di soggezione e non di obbligo; il datore deve, infatti, consentire alla madre la fruizione dei permessi qualora la stessa presenti esplicita richiesta.

Nello specifico, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di astensione obbligatoria per maternità, la lavoratrice madre può scegliere se esercitare o meno il proprio diritto, fruendo dei summenzionati riposi. Qualora la lavoratrice madre presenti una preventiva richiesta al datore di lavoro per il godimento dei permessi giornalieri e successivamente, in modo spontaneo e per proprie esigenze, non usufruisca degli stessi per alcune giornate, non è ravvisabile la relativa sanzione per il datore di lavoro, prevista dall’articolo 46.

Per maggiori informazioni, di seguito è riportato l’art.39 del decreto legislativo n. 151/2001:

Capo VI
RIPOSI E PERMESSI

Art. 39.
Riposi giornalieri della madre
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)

  1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
  2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.
  3. I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

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Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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1 Commenti

  1. anna
    Giugno 23, 16:19

    Buonasera dottore, mi aggancio a questa conversazione per chiedere se riesce a sintetizzarmi come fiunziona l’orario di lavoro su turni a scacchi e se fattibile su lavoratori minorenni.
    grazie per la collaborazione cordialmente Anna

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