Ho effettuato un licenziamento disciplinare in data odierna. Qual è la data di decorrenza del licenziamento e la data di comunicazione al Centro per l’Impiego?

Ho effettuato un licenziamento disciplinare in data odierna. Qual è la data di decorrenza del licenziamento e la data di comunicazione al Centro per l’Impiego?

La risoluzione del rapporto di lavoro dovrà avere, come decorrenza, la data di inizio della procedura disciplinare (data di contestazione), salvo che non sia stato effettuato il periodo di preavviso. La norma di riferimento è l’articolo 1, comma 41, della Legge n. 92/2012 (le allego uno stralcio). Per quanto riguarda la decorrenza della data di comunicazione al Centro per l’Impiego, questa è la data di ultimo giorno di lavoro.

articolo 1
41. Il licenziamento intimato all’esito del procedimento disciplinare di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all’esito del procedimento di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva…

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 513 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

Vedi tutti gli articoli di questo autore →

88 Commenti

  1. pino
    Agosto 03, 13:06

    Il giorno 17 febbraio 2020 sono stato licenziato per GIUSTA CAUSA per assenza ingiustificata.

    ho un quesito da proporvi:
    Alla consegna delle ultime buste paga per via email, con la alla voce
    ” TRATT.MANCATO PREAVVISO” mi vengono decurtati dal TFR circa 5000 euro azzerando di fatto tutto il mio TFR.

    E ‘corretto trattenere il mancato preavviso anche per licenziamento >> per giusta causa?
    Cordiali saluti

    • Roberto
      Agosto 05, 22:44

      Il licenziamento per giusta causa non prevede il preavviso e neanche la trasformazione in “indennità per mancato preavviso”.

      • Buongiorno il mio datore di lavoro mia sospeso in via cautelativa dal lavoro per assenza ingiustificata dal lavoro. Qual è possono essere le conseguenze dopo questa lettera?

        • Roberto
          Agosto 11, 09:49

          L’assenza ingistificata può portare l’azienda ad emettere un provvedimento disciplinare di licenziamento. Verifichi, dal Ccnl applicato dall’azienda, il minimo di giorni di assenza ingiustificata che può portare a ciò.

  2. Vipac
    Agosto 01, 00:52

    Buona sera. In data 30 giugno 2020 terminava il mio contratto a tempo determinato, il 6 luglio a mezzo raccomandata l azienda mi fa presente che nel e-mail riferita a me è stata cancellato l intero contenuto ed entro 5gg devo dare spiegazione, altrimenti dovranno quantificare il danno secondo l art.7 legge 300/1970,con la stessa mi ricordano che io ho firmato un patto di non concorrenza.
    Io rispondo con raccomandata chiedendo scusa di averlo fatto in buona fede e che non no creato nessun danno, il contenuto era solo informazioni di servizio, spiego in maniera dettagliata che tutto il mio lavoro è stato condiviso con chi di dovere, e che io ho rispettato il patto in quanto adesso il mio lavoro è tutt altro.
    Adesso ho notato che ho una raccomandata in giacenza della medesima azienda, io per paura non la ritiro.
    A cosa vado incontro?
    Grazie
    Buona serata

    • Roberto
      Agosto 05, 22:53

      La procedura prevista dall’art. 7 della Legge 300/1970, prevede l’avvio di un procedimento disciplinare che si può concludere con un provvedimento (ad esempio, una multa o una sospensione). L’emissione di un provvedimento disciplinare può essere da volano per la richiesta di un risarcimento del danno, qualora l’azienda abbia evidenza di ciò.

  3. andrea74
    Luglio 29, 07:27

    Buongiorno,
    in data 13/7 la mia azienda mi consegna una contestazione disciplinare, nel quale, contesta vari elementi, fra cui anche danni patrimoniiali.
    Rispondo entro i 5 giorni di prassi e in data 27/07 mi viene comunicato il licenziamento per Giusta Causa e mi viene altresì comunicato che non mi saranno versati stipendio ed ultime competenze a “copertura del maggior danno”, come sse l’azienda, al pari di un giudice, mi avesse già definito colpevole di fatti non ancora accertati, e mettendo a serio rischio il mio diritto alla sopravvivenza: possono farlo? Devo rivolgermi ad un avvocato giuslavorista o penalista o entrambi?
    La ringrazio fin d’ora per la gentile risposta.
    Saluti
    Andrea

    • Roberto
      Luglio 30, 08:55

      L’azienda non può arrogarsi il diritto di decidere il danno e trattenerlo senza neanche un contraddittorio. Il risarcimento del danno va valutato anche in base all’eventuale dolo o colpa grave che va verificato da un giudice. Le consiglio un avvocato giuslavorista.

  4. candida
    Luglio 15, 13:33

    buongiorno.
    l’azienda presso la quale lavoravo mi ha licenziato per giusta causa a seguito di un procedimento disciplinare.
    4 mesi prima della suddetta comunicazione ricevevo la comunicazione di adozione una sospensione dal servizio in via cautelativa .
    nell’arco di questo periodo non ho ricevuto la retribuzione.
    credo che io abbia diritto cmq alla corresponsione di questa .
    posso avere il suo parere al riguardo?
    grazie

    • Roberto
      Luglio 15, 19:12

      Sì, la sospensione cautelare non è una sanzione disciplinare e come tale il periodo deve essere retruibuito dall’azienda.

  5. Francesco
    Luglio 01, 11:25

    Salve, un mio dipendente non si è più recato a lavoro improvvisamente e senza alcun preavviso dal 19 settembre 2019 rendendosi anche irreperibile all’indirizzo di residenza comunicato all’atto dell’assunzione. Ho inviato lettera di contestazione dell’assenza ingiustificata in data 26.09.2019 e, continuando il silenzio del lavoratore, in data 11.10.2019 ho inviato lettera di licenziamento a decorrere dalla medesima data dell’11.10.2019, data dalla quale risulta anche licenziato in UNILAV . A distanza di mesi il lavoratore mi chiede differenze retributive, sostenendo di essersi dimesso per giusta causa per retribuzione inadeguata… e, tra le voci che richiede, c’è anche l’indennità sostitutiva per mancato preavviso per dimissioni in tronco. Tale indennità gli è sempre dovuta? Posso oppormi a tale richiesta o, addirittura, posso chiedergli a mia volta il pagamento dell’indennità sostitutiva al mancato preavviso delle dimissioni, visto che lui sostiene di essersi dimesso? Grazie mille per la cortese attenzione.

    • Roberto
      Luglio 01, 13:42

      La situazione è alquanto complessa, per cui non riuscirò a darle una risposta completa.
      Qualora ritenga che non vi sia la giusta causa addotta da lavoratore per dimettersi, non dovrà neanche erogare l’indennità di preavviso richiesta da quest’ultimo. In particolare, è anomalo che le sia arrivato di recente una richiesta di questo tipo dopo la sua assenza datata 19 settembre us.
      Per quanto riguarda la richiesta dell’indennità sostitutiva del mancato preavviso, ritengo che non possa richiederla, avendo proceduto ad un licenziamento disciplinare, che dovrà, a mio avviso, il metodo di risoluzione da Lei scelto in caso di ricorso giudiziale.

  6. joele
    Maggio 20, 17:42

    Salve mio padre ha cessato in maniera retroattiva la propria attività di artigiano (causa COVID -19). Contestualmente ha dovuto licenziare il dipendente per cessazione attività alla stessa data ( 15/04/2020).
    per questo motivo, mi è stato spiegato che andrà incontro a sanzione amministrativa per tardiva comunicazione del licenziamento che porta la stessa data della cessazione, per decorrenza dei 5 giorni previsti dalla legge per comunicare il licenziamento.
    In che maniera si sarebbe potuto evitare questa comunicazione tardiva in caso di cessazione retroattiva.? grazie

    • Roberto
      Maggio 23, 11:45

      Preliminarmente, le devo dire che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non era possibile in quanto sospeso dal decreto cura Italia (poi prorogato dal decreto Rilancio). A prescindere da questo, la comunicazione del licenziamento va fatta entro i 5 giorni successivi e prevede, qualora arrivi un verbale da parte dell’Ispettorato del lavoro, una sanzione amministrativa di 100 euro.

  7. alessio
    Aprile 13, 04:56

    salve ho firmato un contratto a tempo determinato 02/09/2019 con scadenza 01/09/2020 ma al centro dell’impiego sull’unilav mi ritrovo un contratto di apprendista professionalizzante dal 02/09/2019 al 01/03/2021 le buste paga mi sono state pagate tutte in base a quest’ultimo fino ad oggi, cosa posso fare adesso? quale contratto devo prendere riferimento in caso volessi chiedere le dimissioni? e posso chiedere le dimissioni senza cadere in cause di risarcimento danni da parte del datore di lavoro?
    grazie mille

    • Roberto
      Aprile 14, 11:51

      La tipologia contrattuale in essere è quella sottoscritta tra le parti. Verifichi ciò che è scritto nel contratto individuale di lavoro. Qualora Lei abbia sottoscritto un contratto a termine (e non un apprendistato), può cessare alla scadenza ivi indicata. Inoltre, Lei dovrebbe chiedere l’ulteriore quota di retribuzione (e relativi contributi) non ricevuta in virtù della busta paga erogata quale apprendista. Le consiglio di rivolgersi ad un sindacato per far valere i propri diritti.

      • alessio
        Aprile 17, 17:30

        grazie mille per la sua risposta ed interesse le chiedo un ultima cosa se posso e se può rispondermi a tal proposito per la mia tutela posso non andare a lavoro fino a quando non avrò avuto tutte le quote di retribuzioni e contributi non ricevuti? e se nel caso non ricevendoli dare le dimissioni per giusta causa? visto che il contratto quello di assunzione a tempo determinato scade il 01/09/2020 mancano 4 mesi secondo lei è possibile che mi chiedano il risarcimento danni anche dato che ce la liquidazione il tfr le quote di retribuzione e contributi che mi devono dare e in più dovrebbe esserci la loro sanzione per l unilav errato…il risarcimento non supera mai le effettive buste paga che riceve il dipendente? quindi quanto mai potrà arrivare un risarcimento danni?
        scusate se chiedo queste risposte ma questi giorni sto contattando vari patronati ma dato il momento e difficile sentire un preciso parere la ringrazio in anticipo

        • Roberto
          Aprile 19, 14:40

          La risposta dipende da vari fattori che non possono essere soddisfatti senza aver compiutamente analizzato tutti i documenti. Normalmente il risarcimento in caso di recesso anticipato di un contratto a termine, da parte del lavoratore, è pari all’indennità di preavviso.

  8. Riky
    Aprile 01, 15:40

    Buongiorno,
    il 20/03/20 ho ricevuto via raccomandata un “addebito disciplinare” datato 11/03/20; in data 26/03 ho ricevuto sempre per raccomandata una “sospensione cautelare” datata 13/03.
    Oggi, 01/04, ho ricevuto un’email con il “recesso del contratto per giusta causa”. Il documento è datato 31/03 e non specifica la data in cui parte il licenziamento, e ovviamente la raccomandata non mi è ancora stata recapitata.
    Qual è la data di decorrenza della cessione del rapporto lavorativo?
    Specifico che si tratta di un contratto a tempo determinato con scadenza 05/05/2020.

    Grazie in anticipo

    • Riky
      Aprile 02, 13:25

      Devo anche specificare che prima di ricevere la raccomandata del 20/03 avevo ricevuto l’addebito disciplinare via email e la risposta da parte mia con la richiesta di incontro per le controdeduzioni orali è stata inviata al datore di lavoro via PEC il 16/03.
      Qual è quindi la data di cessazione del rapporto? il 16/03 o il 20/03? o altra data?
      In attesa di una risposta, grazie ancora

      • Roberto
        Aprile 02, 23:02

        In un licenziamento disciplinare (giusta causa) la data di decorrenza è la data di avvio della procedura, che, nel suo caso, dovrebbe essere la cata di ricezione della comunicazione di contestazione: 20 marzo.

      • Martina
        Agosto 10, 21:44

        Buonasera, con provvedimento disciplinare in data 7/7/2020 ho ricevuto lettera con licenziamento disciplinare senza preavviso a decorrere dal giorno di ricevimento della presente datata 6/7/2020. Nella busta paga di luglio c’è scritto in dicitura fine rapporto il giorno 15 /7/2020. È corretto? Qual è quindi la data di fine rapporto giusta? Aspetto sue grazie

        • Roberto
          Agosto 11, 09:35

          La fine del rapporto si calcola, in questo caso, alla data di ricezione. E’ possibile che Lei abbia ricevuto la raccomandata il 15 luglio.

  9. Davide
    Marzo 30, 23:45

    Egregio dott. Camera,
    In data 17/02/2020 mi viene consegnata una contestazione disciplinare ed il 05/03/2020 lettera di licenziamento per giusta causa retroattiva. Le volevo chiedere se e corretto che il datore di lavoro nella busta paga di 03/2020 abbia trattenuto i giorni dal 17/02 anche se regolarmente lavorati. Inoltre volevo chiederle cosa si intende per tempestività nella comunicazione, nel senso che sono stato spostato dal mio ruolo per accertamenti in data 11/03/2019 ed il tutto si e concluso il 05/03/2020.
    Grazie mille per l’eventuale sua risposta

    • Roberto
      Marzo 31, 08:52

      La Legge 92/2012 prevede la possibilità, per l’azienda, in caso di licenziamento disciplinare di retroagire la data del licenziamento al giorno di avvio della procedura disciplinare (data della comunicazione della contestazione). Il periodo successivo tale data può essere considerato preavviso lavorato. Detto questo, l’azienda non può trattenere giorni di lavoro effettivamente prestati. In questo caso, senta il sindacato interno oppure quello di categoria territoriale, in modo da ricevere consigli sul tipo di vertenza che può fare nei confronti dell’azienda.

  10. Buongiorno, il licenziamento con giusta causa può essere anche retroattivo..e il datore di lavoro inserisce come data di licenziamento il giorno in cui riceve la raccomandata. Legge Fornero, Giusto? Ma così facendo il lavoratore perde il diritto alla naspi dal giorno del licenziamento e può slittare anche a mesi dopo..non si lede un diritto del lavoratore? Quello di accedere all indennità della naspi con decorrenza dal licenziamento? Grazie

Rispondi

Solo registrati possono commentare.