Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?

Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?

La durata della sostituzione è pari alla durata di assenza della lavoratrice sostituita, anche se quest’ultima usufruisce di periodi al di fuori della maternità (es. ferie). L’importante è che i periodi di assenza (maternità, ferie) sia consecutivi.

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Roberto Camera
Roberto Camera 607 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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548 Commenti

  1. Alessio
    Ottobre 16, 20:53

    Salve
    Vorrei sapere se è possibile da parte del datore di lavoro interrompere anzitempo un contratto di assunzione in sostituzione maternità.
    Grazie mille

  2. Giada
    Ottobre 14, 09:53

    Scusi rettifico il post precedente: con una data di scadenza presunta che risale a circa 10 mesi prima

    • Mari
      Dicembre 24, 13:56

      Salve sto sostituendo una collega in maternità… Che anticipa le dimmissioni io in questo caso vengo assunta con il contratto determinato.. Ma prima mi deve licenziare dal contratto di sostituzione e riassumere

      • Roberto
        Dicembre 28, 18:33

        in caso di dimissioni della lavoratrice sostituita, l’azienda può trasformare il contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato senza, quindi, cessare il contratto in essere.

  3. Giada
    Ottobre 14, 09:09

    Buongiorno Dott. Camera
    nel caso un lavoratore sia stato assunto per sostituzione malattia con un contratto a tempo determinato senza una data di scadenza ma correlato al rientro della persona sostituita, nel momento in cui quest’ultima non rientri (motivo licenziamento o pensionamento), il lavoratore in sostituzione può essere licenziato con una decadenza del contratto o si è obbligati a rinnovarlo?
    Grazie

  4. emidio
    Ottobre 13, 19:11

    buonasera,
    Le volevo chiedere se il beneficio della riduzione contributiva per la sostituzione di una lavoratrice autonoma in maternità può essere usufruito fino al compimento di un anno di età del bambino anche nel caso la stessa rientri al lavoro?

  5. Silvia
    Ottobre 06, 10:56

    Buongiorno Dott. Camera
    se le è possibile vorrei gentilmente sapere se in caso di assunzione in sostituzione
    per maternità per fruire dello sgravio contributivo deve per forza esserci coincidenza di orario di lavoro tra
    dipendente sostituito e sostituto.
    Grazie mille

  6. TERESA
    Settembre 19, 16:15

    Buonasera Roberto,
    una lavoratrice con contratto a tempo indeterminato aveva rassegnato le dimissioni per motivi personali ed a distanza di un anno si ripresenta in azienda per essere riassunta. Avrebbe i requisiti per procedere ad un apprendistato a suo avviso l’azienda potrà riassumerla con apprendistato? Anche perchè la posizione che ricoprirebbe non è la stessa del primo rapporto di lavoro…
    Grazie mille

  7. Roberto
    Settembre 19, 12:28

    Ritengo che più di un rinnovo, si tratti di una proroga. In questo caso, non potrà ricevere le indennità di fine rapporto.

  8. Franco
    Settembre 15, 09:27

    Buongiorno, nel caso in cui io abbia un contratto di sostituzione maternità con scadenza 30/09 e successivo immediato rinnovo di contratto dal 01/10 fino al 30/12, ho diritto a ricevere già con la busta paga di agosto i ratei di tredicesima ed il tfr?
    Grazie

  9. Matteo
    Settembre 08, 10:53

    Buongiorno dott. Camera, ho un contratto di lavoro nel settore pubblico per una sostituzione maternità, la persona che sostituisco ha attaccato alla maternità due settimane di ferie ma mi è stato detto che in quelle due settimane di ferie io non posso sostituirla malgrado nel mio contratto ci sia scritto ” …fino al rientro della titolare o alla fruizione da parte della stessa delle ferie…”. Secondo l’amministrazione pubblica la sostituzione si interrompe nel momento in cui le ferie iniziano, secondo me invece la sostituzione dovrebbe continuare per tutte le due settimane di ferie che la persona ha preso. Vorrei da Lei un parere al riguardo. La ringrazio.

    • Roberto
      Settembre 15, 17:54

      Sono d’accordo con Lei. Se nel contratto non viene precisata la motivazione della sostituzione (maternità), ma la mera indicazione “fino al rientro di…”, ritengo che il contratto possa essere prorogato anche oltre il periodo di maternità e comunque sino al rientro materiale della sostituita.

  10. Gloria
    Agosto 31, 11:57

    Buongiorno,
    attualmente ho un contratto per sostituzione maternità con una data precisa come termine.
    Nell’ipotesi che trovassi un altro lavoro prima che la collega in maternità rientri, posso dimettermi dando il preavviso previsto dal contratto?
    Quali rischi corro? Ci sono vincoli? Il datore di lavoro come risarcimento cosa si trattiene dalla mia busta paga?

    La ringrazio anticipatamente,
    Cordialmente
    G.

    • Roberto
      Settembre 01, 13:18

      generalmente il contratto si prolunga sino al rientro della sostituita. Detto ciò, ritengo che alla scadenza possa procedere alla cessazione del rapporto. Qualora Le dovesse essere richiesto un risarcimento, questo dovrebbe essere rapportato al preavviso contrattualmente previsto.

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