Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?

Ho assunto una lavoratrice in sostituzione di un’altra che è andata in maternità. Quando posso lasciare a casa la sostituta?

La durata della sostituzione è pari alla durata di assenza della lavoratrice sostituita, anche se quest’ultima usufruisce di periodi al di fuori della maternità (es. ferie). L’importante è che i periodi di assenza (maternità, ferie) sia consecutivi.

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Roberto Camera
Roberto Camera 653 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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548 Commenti

  1. Ale
    Maggio 19, 14:56

    Buongiorno,
    sono stata assunta a fine ottobre per una sostituzione maternità e, successivamente sarebbe proseguita con contratto di sostituzione di persona assente. Il contratto aveva termine a fine aprile. Data la situazione covid, l’azienda ha pensato di non rinnovare la seconda parte del contratto (sostituzione di persona assente che mi era stata promessa). Vedo però che il nuovo decreto rilancio, permette di rinnovare i contratti a tempo determinato senza indicare la causale; tanto meglio che la mia azienda non ha sfruttato gli ammortizzatori sociali in questo periodo per gli altri dipendenti.
    Cosa posso fare? Il decreto può prevalere su una “scelta” aziendale?
    Grazie

    • Roberto
      Maggio 21, 07:58

      Purtroppo no. E’ il datore di lavoro che dovrà decidere se rinnovare il suo contratto a termine.

      • Nuvola
        Giugno 02, 18:03

        Buongiorno dottor Camera, sono in cerca di una delucidazione riguardante il mio contratto. Sono stata assunta a novembre 2018 fino al 30 giugno 2019 ( per sostituzioni varie). Sono stata riassunta dalla stessa azienda per sostituzione di maternità da settembre 2019 fino alla fine della maternità di una collega e in busta paga mi appare il 31 agosto 2020 come data di cessazione. Ora mi domando: l’azienda può trasformare il mio contratto a tempo indeterminato già da settembre 2020 o potrebbe continuare a stipulare contratti a tempo determinato?

  2. Gaetano
    Maggio 14, 08:28

    Egregio Dr. Camera, Sono stato assunto in sostituzione maternità a dicembre 2019, il negozio ha chiuso per causa Covid-19, il mio contratto era fino al 30 giugno ma al 30 aprile mi è stato comunicato il cessato rapporto di lavoro, motivato dal rientro in Cig della sostituita. Il termine del contratto è valido anche se causa Covid-19, i licenziamenti sono sospesi? La ringrazio anticipatamente per la sua cortesia.

    • Roberto
      Maggio 18, 14:02

      Purtroppo il suo contratto era legato al rientro della lavoratrice, per cui, una volta rientrata, l’azienda ha potuto recedere. L’azienda avrebbe potuto rinnovare il suo contratto a termine con una motivazione differente. Il blocco dei licenziamenti riguarda solo quelli per motivi oggettivi.

  3. Carla
    Maggio 11, 15:09

    Buonasera Dott. Camera,
    avrei un quesito da porle.

    A Gennaio 2019 ho iniziato a lavorare in un’azienda sotto contratto di sostituzione di maternità. La ragazza che sostituivo, usufruendo di ferie e massimo del congedo, sarebbe dovuta rientrare indicativamente fra Luglio e Agosto 2020.

    A partire da metà Marzo 2020, causa Covid-19, siamo stati messi tutti in cassa integrazione.
    Sembrava tutto regolare finché, a metà Aprile 2020, sono stata contattata dall’azienda.
    Mi hanno riferito che a fine Marzo avevano ricevuto una liberatoria con scritto che le maternità (come le malattie prolungate e le 104) sarebbero state incorporate nella cassa integrazione. Per cui la ragazza a casa in congedo sarebbe rientrata in cassa integrazione e di conseguenza il mio contratto sarebbe andato a decadere.

    Vorrei sapere se questa è una cosa regolare, se la liberatoria esiste veramente, se avrei avuto diritto ad un preavviso….?

    La ringrazio anticipatamente.

    • Roberto
      Maggio 14, 00:25

      Non capisco che tipo di liberatoria sia. Il contratto avrebbe potuto continuare in quanto la cig sarebbe terminata e il bisogno dell’azienda di sostituire la lavoratrice in maternità sarebbe ripreso.

  4. Rossana
    Maggio 03, 11:30

    Buongiorno. Ho un quesito da porle.
    Sono assunta presso un’azienda con contratto sostituzione maternità e con scadenza il 31 maggio 2020. Dopo tale date io voglio terminare il rapporto lavorativo e non accettare un’eventuale proroga da parte dell’azienda. Così facendo però, so che perderei il diritto alla Naspi. Dunque, potrei dare preavviso delle mie intenzioni circa due settimane prima in modo tale da ricevere il licenziamento dall’azienda.
    In questo modo mantengo il diritto alla Naspi o nasce qualche tipo di problema di cui non sono a conoscenza?
    Grazie per la considerazione.

    • Roberto
      Maggio 04, 09:26

      Normalmente il contratto a termine per motivi sostitutivi cessa alla data di rientro della lavoratrice sostituita. La scadenza fissata nel contratto è solo una data temporanea che non da evidenza dell’effettiva durata del rapporto.

  5. Darrotti
    Maggio 02, 17:17

    Buonasera Dott. Camera,

    ho un contratto per sostituzione maternità con decorrenza dal Maggio 2019 ad Agosto 2020 (con già una prima proroga e probabile ulteriore proroga alla scadenza). Presso la stessa azienda, ero già stata assunta – sempre con contratto determinato per sostituzione maternità – per 10 mesi. Complessivamente, pertanto, con i due contratti (distanti tra loro di 5 mesi) raggiungo una presenza in azienda di mesi 25.
    In tal caso, è previsto un obbligo per l’azienda di farmi un contratto a tempo indeterminato oppure, trattandosi di sostituzione maternità e di due distinti rapporti contrattuali, tale obbligo non insorge?
    La ringrazio anticipatamente.
    Cordiamente
    G.D.

    • Roberto
      Maggio 05, 07:37

      Deve verificare la durata massima prevista dal Ccnl applicato dalla sua azienda. La legge da la possibilità alla contrattazione collettiva di prevedere una durata massima dei contratti a termine diversa rispetto a quella legalmente prevista.

  6. Sharon
    Aprile 22, 17:01

    Buonasera sono in maternità obbligatoria e il datore di lavoro non me la sta pagando perché l’azienda ha chiuso per l’emergenza coronavirus. Posso chiedere la cassa integrazione? Cosa posso fare?

    • Roberto
      Aprile 23, 08:57

      Il periodo di maternità obbligatoria viene pagato dall’Inps, per cui se l’azienda non sta anticipando l’indennità, senta l’Inps richiedendo il pagamento diretto.

  7. Mike
    Aprile 14, 12:57

    Buongiorno,
    ho un caso particolare . Dipendente in malattia fino al 06.3.2020 successivamente in ferie fino al 13.3.2020, sostituito con altro personale con contratto per sostituzione fino all’effettivo rientro. Purtroppo a seguito dello stato emergenziale la persona non è rientrata effettivamente poiché non è stata neppure sottoposta a visita medica (malattia oltre 60 giorni). Nel frattempo (dal 16.3.2020) tutti i dipendenti (a parte alcuni in smart working) sono state messi in FIS a 0 ore.

    La domanda è se la SOSTITUTA doveva essere dimessa o meno.

    Grazie

    • Roberto
      Aprile 14, 15:35

      Se il dipendente a tempo indeterminato è stato posto in cassa integrazione, ritengo che il rapporto doveva essere cessato.

      • Rossana
        Maggio 03, 11:18

        Buongiorno. Ho un quesito da porle.
        Sono in contratto sostituzione maternità con scadenza il 31 maggio 2020. Dopo la seguente data di scadenza io voglio terminare il rapporto di lavoro e quindi non accettare un’eventuale proroga da parte dell’azienda. Così facendo però, so che non avrei diritto alla Naspi e quindi ho pensato di accordarmi con l’azienda e dare un preavviso delle mie intenzioni di circa due settimane. Così facendo ho diritto alla Naspi o ci può essere qualche tipo di problema o impedimento?
        Grazie per la considerazione!

  8. Annalisa
    Aprile 09, 06:27

    Buongiorno, ho il caso di un’azienda che la prossima settimana dal 14/4 inizierà cassa deroga in riduzione di orario per tutti a pari mansioni. Attualmente è presente dipendente in sostituzione di maternità e la data prevista del rientro della sostituita era il 21/4. La sostituita ha prolungato la maternità facoltativa fino al 1 giugno. Visto la situazione l’azienda può terminare il contratto a termine il 17/4 o deve proseguire ugualmente con la sostituzione considerando la situazione di cui ai primi capoversi? Grazie

    • Roberto
      Aprile 09, 08:47

      Se la richiesta di cassa non è stata fatta a zero ore, ritengo che il contratto a termine possa continuare, per prosegiure l’attività in essere.

      • Jo
        Maggio 28, 21:02

        Buonasera grazie per l’articolo e per cercare di rispondere a tutti. Anche io ho una domanda. Il caso è di una dipendente con contratto per sostituzione di maternità. Durante questo periodo di restrizioni, la maternità si è conclusa ma la dipendente in maternità ha preso due mesi di maternità facoltativa. Cosa accade al dipendente con il contratto di sostituzione quindi? Perché mi è stato detto che questo tipo di contratto decadrà. Grazie.

        • Roberto
          Giugno 01, 16:21

          Il suo contratto è legato all’assenza della sostuita, indipendentemente dalla motivazione. Se la sostituita, oltre la maternità obbligatoria, ha preso anche la facoltativa, in continuità, il suo contratto proseguirà.

  9. Sandro
    Aprile 08, 14:24

    Buongiorno dott. Camera,
    l’azienda per cui lavoro ha assunto una sostituzione di maternità con partenza contratto dal mese di maggio.
    Nel frattempo e viste le misure introdotte durante l’emergenza sanitaria, io e i miei colleghi siamo stati messi in FIS; la persona assunta svolgerà le stesse mansioni di noi in FIS.
    L’azienda è tenuta a proseguire con la sostituzione di maternità, pur avendo a disposizione personale che si occupa delle stesse mansioni? La ringrazio molto per le informazioni che potrà darmi.
    Cordiali saluti.

    • Roberto
      Aprile 08, 15:43

      Se il contratto a termine, per motivi sostitutivi, riguarda mansioni poste in FIS, è il caso di evitare, provvedendo alla sostituzione con lavoratori interni.

      • Sandro
        Aprile 09, 12:20

        la ringrazio molto. Mi pare di capire che l’azienda non è obbligatoriamente tenuta a proseguire con il contratto a termine ma può tranquillamente rescinderlo e utilizzare la forza lavoro interna, altrimenti messa in FIS, corretto? Grazie di nuovo.

        • Roberto
          Aprile 09, 22:41

          Devo fare un passo indietro. Ho da poco letto un emendamento che verrà inserito nella legge di conversione al DL 18/2020 che prevede la possibilità di non cessare i rapporti a termine in questi casi. Tenga presente che trattasi di un emendamento che non è ancora definitivo.

      • Cri65ca
        Maggio 13, 19:14

        Buongiorno dott. Camera,
        Sono assunta con contratto di sostituzione maternità dal 4 ottobre 2019. La futura mamma partorirà fine maggio .
        Nel mio contratto oltre dire che la sostituzione maternità avviene fino al rientro della lavoratrice o alla sua cessazione di rapporto è scritto anche …”e comunque non oltre la data del 30/ 06/2020.
        Si precisa che una volta scaduto il termine finale il rapporto si intenderà automaticamente risolto”. Questo significa che se la lavoratrice che sostituisco non rientra , cosa molto probabile perché ancora nella maternità, il 30/06/ finisce il mio rapporto con la società ? Grazie in anticipo Cristiana

        • Roberto
          Maggio 18, 14:04

          E’ anomalo che dispongano un termine del contratto durante la maternità obbligatoria, ove la lavoratrice sistituita non rientrerà in azienda. Questo potrebbe essere considerato un motivo illegittimo in quanto non coincidente con l’effettiva causale (sostituzione). Vada da un sindacato per verificare la situazione.

  10. Rubert
    Marzo 30, 14:38

    Salve, sono un operaio di una impresa di pulizie, lavoro in questa impresa dal 13/01/2020, il 25 marzo sono stato messo in cassa integrazione. L’impresa può assumere un’altra persona con le mie stesse mansioni?

    • Roberto
      Marzo 31, 08:33

      No, durante la cassa integrazione l’azienda può assumere solo lavoratori che svolgono mansioni differenti rispetto a quelli messi in cassa integrazione.

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