Gestione whistleblowing e co.co.co. con dipendenti
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Posso stipulare con un dipendente un ulteriore contratto di co.co.co. per l’attività di gestore del canale interno per whistleblowing?
L’attivazione e la gestione di un canale interno di segnalazione whistleblowing, ai sensi del Decreto Legislativo n. 24/2023, impone alle aziende una particolare attenzione nella scelta del soggetto incaricato della gestione. Il tema assume rilievo soprattutto quando si ipotizza di affidare tale funzione a un lavoratore già dipendente dell’ente, mediante un ulteriore rapporto di collaborazione.
Affidamento della gestione del canale interno di segnalazione
In caso di attivazione di un canale interno per le segnalazioni, l’affidamento di questa funzione deve avvenire ad un soggetto che deve assicurare sempre l’indipendenza e l’assenza di un conflitto di interesse.
L’art. 4, co. 2, del d.lgs. n. 24/2023, stabilisce che la gestione del canale di segnalazione deve essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato. Quindi sembra che il canale interno debba essere presidiato da lavoratori subordinati, tranne nel caso in cui l’azienda non ritiene di avvalersi di un “soggetto esterno all’ente” al quale demandare la gestione del canale interno di segnalazione.
Criticità della doppia qualificazione del rapporto
D’altra parte, ritengo non consigliabile la convivenza, sullo stesso soggetto, di un rapporto di lavoro subordinato per le attività ordinarie e di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di gestore del canale interno. Il conferimento di una co.co.co. sullo stesso soggetto pone criticità strutturali, che possono portare ad una commistione e mancata separazione delle attività di natura subordinata rispetto a quelle di natura autonoma (ad esempio, per quanto riguarda i riposi e il compenso).
Cumulo di incarichi e indicazioni ANAC
Va inoltre, attenzionato, il possibile cumulo degli incarichi. L’ANAC, nelle Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, ha precisato che “è bene prestare attenzione nell’attribuzione del ruolo di gestore all’ipotesi in cui il soggetto svolga già altri incarichi (cd. cumulo di incarichi)”.
Tali indicazioni rafforzano la necessità di una netta separazione funzionale e organizzativa tra le attività ordinarie del lavoratore e il ruolo di gestore del canale di segnalazione.
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