DUVRI: cos’è, a cosa serve e quando deve essere predisposto
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Che cosa è il DUVRI?
Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008. Serve a individuare e gestire i rischi derivanti dall’interferenza tra l’attività del committente e l’attività dell’appaltatore ed eventuali subappaltatori che operano nello stesso luogo di lavoro.
Qualora vi siano questi rischi da interferenza nelle varie attività, il committente deve predisporre il DUVRI, avvalendosi dell’apporto del RSPP e di altre figure legate alla sicurezza, oltre che alla condivisione con l’impresa appaltatrice.
La funzione del DUVRI negli appalti
Il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, si inserisce nel sistema degli obblighi di prevenzione previsti per i casi di appalto, contratto d’opera o somministrazione all’interno dei luoghi di lavoro. La sua funzione è collegata alla necessità di coordinare le attività di più soggetti che operano nello stesso contesto produttivo, evitando che la compresenza di lavorazioni diverse generi rischi ulteriori rispetto a quelli propri delle singole imprese.
Il ruolo del committente nella gestione dei rischi interferenziali
Il riferimento centrale è l’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, che disciplina gli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione. In particolare, il datore di lavoro committente è tenuto a promuovere cooperazione e coordinamento tra i soggetti coinvolti, attraverso un documento che individui le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.
La distinzione tra rischi propri e rischi da interferenze
Il DUVRI non riguarda i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, ma i rischi che derivano dall’interazione tra attività diverse svolte nello stesso ambiente di lavoro. La distinzione è rilevante perché consente di delimitare l’ambito del documento alla gestione delle interferenze organizzative, operative e ambientali tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori.
I casi di esclusione dall’obbligo di redazione
La normativa prevede inoltre specifiche ipotesi in cui l’obbligo di redazione del DUVRI non trova applicazione, ferme restando le disposizioni generali in materia di cooperazione, coordinamento e informazione sui rischi. Tra queste rientrano, secondo quanto previsto dalla legge, alcuni servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature e lavori o servizi di durata contenuta, purché non ricorrano particolari condizioni di rischio.
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