Ho letto che dal 1° luglio, in Emilia-Romagna, cambia la normativa regionale sui tirocini. È vero che se l’azienda ha effettuato dei licenziamenti individuali non può attivare tirocini?

Ho letto che dal 1° luglio, in Emilia-Romagna, cambia la normativa regionale sui tirocini. È vero che se l’azienda ha effettuato dei licenziamenti individuali non può attivare tirocini?

Il blocco dei tirocini in Emilia-Romagna avviene qualora siano stati effettuati licenziamenti per GMO (giustificato motivo oggettivo), nei 12 mesi precedenti, presso la medesima unità operativa. Inoltre, si fa riferimento solo a quelle attività equivalenti a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti (articolo 26bis della L.R. 17/2005, come modificato dalla L.R. 1/2019).

Qualora aveste violato questa prescrizione, la normativa regionale prevede un divieto all’attivazione dei tirocini nei 12 mesi successivi.

Di seguito un estratto della L.R. 1/2019

Art. 26 bis

Presupposti e condizioni di attivazione del tirocinio

Il soggetto ospitante deve:

  • a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modificazioni;
  • c) non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l’attivazione di tirocini; il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini;
  • d) non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l’attivazione di tirocini;
  • e) fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questi casi l’attivazione di tirocini, non avere effettuato licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l’attivazione e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, rientranti in una delle seguenti ipotesi:

1) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

2) licenziamento collettivo;

3) licenziamento per superamento del periodo di comporto;

4) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;

5) licenziamento per fine appalto;

6) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 499 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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